Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11078 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.M., P.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato MONETA FABIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LIMA MICHELE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

POSTE ITALIANE SPA, in persona del Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2374/2008 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

2/04/08, depositata il 22/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 22 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Napoli confermava la statuizione di primo grado di rigetto della domanda di V.M. e P.R. nei confronti della spa Poste Italiane per la declaratoria di nullità della clausola di esonero dal servizio fino al raggiungimento della massima anzianità contributiva e per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata percezione della retribuzione. Affermava la Corte territoriale che il diritto vantato poteva sorgere solo dal rifiuto della prestazione lavorativa, che però non era stata mai offerta;

Letto il ricorso dei soccombenti ed il controricorso della spa Poste Italiane;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di inammissibilità del ricorso per inidoneità del quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c.;

Ritenuto che i rilievi ivi contenuti sono condivisibili;

Ed infatti, così come formulato – si chiede alla Corte se la motivazione della sentenza impugnata, riportata nei suoi tratti salienti violi l’art. 112 c.p.c., l’art. 132 c.p.c., n. 4 e l’art. 118 disp. att. c.p.c. – non consente alla Corte di formulare alcun principio di diritto, in quanto si domanda solo una decisione sulla correttezza dell’operato dei Giudici di merito, senza indicare, nel quesito medesimo (posto che questo non può essere integrato dalla parte motiva), le ragioni per cui risulterebbero violate le disposizioni indicate;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre Euro duemila/00 per onorari, oltre Iva, CPA e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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