Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11077 del 27/04/2021
Cassazione civile sez. III, 27/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11077
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29075/2019 proposto da:
F.M., rappresentato e difeso dall’avv.to ENNIO CERIO, con
studio in Campobasso, via Mazzini 112 (avvenniocerio.cnfpec.it),
giusta procura speciale allegata al ricorso, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria civile
della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il
29/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.
Fatto
RITENUTO
Che:
1. F.M., cittadino (OMISSIS), ricorre affidandosi a due motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale da lui avanzata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego oppostogli in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.
2. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di aver lasciato il proprio paese, temendo ritorsioni da parte della fazione politica avversa a quella del politico locale per il quale svolgeva l’attività di guardia del corpo: durante gli scontri successivi alle elezioni politiche, infatti, aveva ucciso un uomo e temeva la loro vendetta.
3. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo, il ricorrente, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce la violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
Lamenta, al riguardo, che il Tribunale aveva esaminato la domanda di protezione senza alcun riferimento a fonti ufficiali attendibili ed aggiornate sul paese di origine, disattendendo in tal modo il dovere di cooperazione officiosa di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Contrariamente a quanto dedotto, nel provvedimento impugnato vengono richiamate C.O.I. riconducibili alle prescrizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 3, sulla situazione sociopolitica del paese di origine (Amnesty International 2017/2918, pagg. 129-131) con specifico riferimento alla zona di provenienza del ricorrente il quale, oltretutto, non contrappone, al contestato richiamo contenuto nel decreto impugnato altre fonti, diverse e più aggiornate, attraverso le quali possa giungersi ad una diversa soluzione della controversia: la carenza di indagine lamentata si rivela, pertanto, “storicamente” insussistente.
3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e della circolare 3716 del 30 luglio 2015 della commissione nazionale per il diritto di asilo.
Il ricorrente lamenta che la Commissione Territoriale aveva erroneamente omesso di trasmettere gli atti al Questore per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, omettendo di considerare che i presupposti per il riconoscimento di tale forma di protezione costituivano un “catalogo aperto” e che non era stata considerata l’incolmabile sproporzione fra i due contesti di vita e cioè quello da cui proveniva e quello del paese di accoglienza.
4. La censura, di tono meramente enunciativo, è inammissibile per mancanza di specificità e perchè non si confronta con la motivazione del Tribunale che ha respinto, sul punto, la domanda, affermando che non erano stati allegati specifici elementi in base ai quali potesse riconoscersi la misura invocata (cfr. pag. 2 penultimo cpv del provvedimento impugnato) con particolare riferimento al necessario giudizio di comparazione previsto per la concessione della protezione umanitaria (cfr. ex multis Cass. 4455/2018; Cass. SU 29459/2019).
4.1. A fronte di tale argomentazione, il ricorrente non ha allegato elementi specifici prospettati dinanzi al giudice e non presi in coniderazione: la censura, pertanto non consente a questa Corte di apprezzare l’eventuale errore commesso dal Tribunale.
5. Il ricorso, in conclusione, deve essere rigettato.
6. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.
6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
PQM
La Corte;
rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021