Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11077 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8125/2015 proposto da:

Ente Parco dell’Etna, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria

Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Antonino Finocchiaro, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

B.G.M., B.S.;

– intimati –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il

06/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Cons. Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.- B.S. e B.G.M. si sono opposti all’indennità proposta loro dall’Ente Parco dell’Etna per l’espropriazione di un terreno di cui erano comproprietari, chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di esproprio, e pure di quella di occupazione, con condanna dell’Ente al pagamento delle conseguenti somme.

Il convenuto Ente si è costituito contestando la fondatezza delle richieste attoree, in ragione della assunta congruità dell’indennizzo determinato dalla Commissione Provinciale Espropri di Catania.

Con ordinanza depositata in data 6 agosto 2014, la Corte di Appello di Catania ha provveduto a rideterminare le dette indennità, condannando l’Ente Parco dell’Etna al deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.

2.- La Corte territoriale ha osservato, al riguardo, che “è rimasto accertato che il terreno di proprietà degli odierni ricorrenti, oggetto di espropriazione parziale, ricade nel vigente P.R.G. del Comune di Linguaglossa in zona agricola in cui è consentita l’edificazione seppure con il modesto indice di 0,03 mc/mq”; e, inoltre, che “la componente economica della fruibilità del terreno e della sua particolare posizione di vicinanza rispetto al centro abitato è certamente prevalente alla componente agronomica. Nel caso di specie, quindi, non è il tipo di coltivazione – bosco o vigneto o incolto – che incide sulla valutazione, bensì la potenzialità edificatoria che il terreno possiede”.

3.- Avverso questo provvedimento l’Ente Parco dell’Etna ha presentato ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

B.S. e G.M. sono rimasti intimati.

4.- I motivi di ricorso denunziano i seguenti vizi.

Primo motivo: “violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L.R. Sicilia n. 16 del 1996, art. 4, comma 5 bis; D.Lgs. n. 227 del 2001, art. 2, commi 2 e 6; D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 142, comma 1, lett. g) e f); D.P.R. n. 37 del 1987”.

Secondo motivo: “violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40; L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 4; L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, ai sensi della Corte Cost. n. 181/2011”.

Terzo motivo: “insufficiente, contraddittoria o illogica motivazione su un punto decisivo in relazione alla natura e agli effetti della qualificazione di bosco del terreno espropriato”.

Quarto motivo: “violazione e falsa applicazione dl combinato disposto dell’art. 2697 e c.c. e art. 191 c.p.c.”.

5.- Il ricorso dev’essere dichiarato improcedibile.

E’ da constatare, in proposito, che il ricorso presentato dall’Ente Parco è stato redatto in originale telematico e sottoscritto digitalmente; e pure che è stato notificato a mezzo p.e.c..

A tale notifica non ha tuttavia fatto seguito il deposito in cancelleria di tutta la documentazione che l’utilizzo di tale strumento notificatorio comporta: essendo state per l’appunto depositate delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna del ricorso prive della necessaria attestazione di conformità L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter.

Ciò posto, si deve ricordare che, secondo quanto chiarito dalla pronuncia di Cass. Sezioni Unite, 24 settembre 2018, n. 22438, il deposito in cancelleria del ricorso, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, comporta nel caso il destinatario della notificazione rimanga solo intimato l’onere del ricorrente di depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica, entro il termine di svolgimento della relativa Camera di consiglio, a pena di improcedibilità del ricorso.

Nella specie, nessun deposito è stato compiuto, nonostante la mancata costituzione dei signori B..

PQM

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso.

Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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