Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11077 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA, societa’ per azioni con

unico socio, in persona dell’Amministratore Delegato e rappresentante

pro tempore, giusta art. 17 Statuto Sociale e poteri conferiti dal

Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2007, elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA G. VERDI 10, presso l’Ufficio della

Funzione Affari Legali e Societari, rappresentato e difeso

dall’avvocato TURCO CHIARA, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 7177/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

30/10/07, depositata il 19/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

udito l’Avvocato Turco Chiara, difensore del ricorrente che si

riporta agli scritti;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato che

condivide la relazione scritta.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza definitiva del 19 maggio 2008 (il ricorso per cassazione avverso la sentenza non definitiva e’ stato dichiarato inammissibile da questa Corte) con cui la Corte d’appello di Roma condannava l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa a pagare a M.A. le differenze di indennita’ di anzianita’ e di TFR, nonche’ delle mensilita’ aggiuntive, ritenendo che in esse dovesse essere computato anche il compenso per lavoro straordinario (per le mensilita’ aggiuntive la inclusione veniva limitata al 31 ottobre 1992);

Letto il ricorso del Poligrafico;

Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di improcedibilita’ del ricorso;

Ritenuto che il rilievo di cui alla relazione e’ condivisibile;

Rilevato che, infatti, il ricorso con cui si censura la sentenza per erronea interpretazione dei CCNL, sia in relazione alla ritenuta onnicomprensivita’ del TFR, sia degli istituti collaterali e’ improcedibile, per il mancato deposito del CCNL nella sua interezza essendone stati riportati in ricorso solo degli stralci;

Vista la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 31 dicembre 2009 n. 28304 e n. 28305 ed altre successive) per cui l’art. 369 c.p.c., n. 4 impone il deposito dei contratti e accordi collettivi su cui il ricorso si fonda, non prevedendo una produzione a stralcio, inoltre “Poiche’ la necessita’ del deposito integrale dei contratti collettivi e’ stata affermata nel procedimento ex art. 420 bis c.p.c., essendosi ritenuto (Cass. n. 19560 del 2007) che – in sede di art. 420 bis c.p.c. la Corte di legittimita’, nell’interpretazione del contratto, non e’ condizionata dalle domande delle parti e dal loro comportamento, potendo ricercare liberamente all’interno del contratto collettivo (da depositarsi ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ciascuna clausola, anche se non oggetto dell’esame delle parti e del primo giudice, comunque ritenuta utile alla interpretazione – analogo ampio ambito di interpretazione deve essere consentito anche in sede di ricorso normale ex art. 360 c.p.c., n. 3, giacche’, in primo luogo non vi sono elementi per ritenere che l’ambito della interpretazione rimessa alla Corte sia diversa nell’uno e nell’altro caso, ed in secondo luogo perche’, diversamente opinando, vi sarebbero due tipi di sentenze della Corte in tema di interpretazione dei CCNL: l’una piu’ affidabile in quanto frutto di interpretazione “a tutto campo” e l’altra, meno sicura, in quanto circoscritta alle sole clausole considerate nei gradi di merito.”;

Ritenuto che quindi il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che non vi e’ da provvedere sulle spese, giacche’ la controparte non si e’ costituita.

PQM

LA CORTE dichiara improcedibile il ricorso, nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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