Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11077 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11077

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5885/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

ROSARIO CALI’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate ricorre, su due motivi, nei confronti di C.S. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Sicilia, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica dei conti correnti bancari e portante maggiori IRPEF, IVA ed IRAP relative all’anno di imposta 2004, ne aveva rigettato l’appello confermando la decisione di primo grado favorevole al contribuente

In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente avesse fornito legittima spiegazione dei versamenti periodici effettuati su conto corrente cointestato con il coniuge, non risultanti dalla contabilità aziendale, quale liberalità effettuate dai genitori.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e art. 2697 c.c., laddove la sentenza impugnata era in contrasto con le norme esistenti in tema di accertamento mediante utilizzo dello strumento delle indagini bancarie ed all’interpretazione, anche in punto di onere probatorio, fornitane da questa Corte.

2. Il motivo è fondato. In tema di accertamento delle imposte sui redditi, questa Corte è ferma nel ritenere che “qualora l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, secondo il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, attraverso i dati, e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un’inversione dell’onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (cfr. tra le tante Cass. n. 18081 del 04/08/2010). Si è, anche, precisato (Cass. n. 19692 del 27/09/2011) che i dati e gli elementi risultanti dai conti correnti bancari assumono sempre rilievo ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, se il titolare di detti conti non fornisca adeguata giustificazione, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, poichè questa previsione e quella di cui all’art. 38 del medesimo D.P.R., hanno portata generale, riguardando la rettifica delle dichiarazioni dei redditi di qualsiasi contribuente, quale che sia la natura dell’attività svolta e dalla quale quei redditi provengano.

In ordine poi al tipo di prova che il contribuente ha l’onere di fornire al fine di vincere la presunzione legale di cui al citato art. 32 è sì ammesso anche il ricorso alle presunzioni semplici ma le stesse devono essere sottoposte ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto ad individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purchè grave preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo (Cass. 22502/2011 richiamata da Cass. 4585/15). Con particolare riferimento poi alle dichiarazioni dei terzi (nella specie la dichiarazione sottoscritta dai genitori questa Corte (n. 21153 del 19/10/2015) è ferma nel ritenere che in tema di contenzioso tributario, anche al contribuente, oltre che all’Amministrazione finanziaria, deve essere riconosciuta la possibilità, in attuazione dei principi del giusto processo e della parità delle parti di cui all’art. 111 Cost., d’introdurre nel giudizio innanzi alle commissioni tributarie dichiarazioni rese da terzi in sede extra processuale, le quali hanno il valore probatorio proprio degli elementi indiziari e come tali devono essere valutati dal giudice nel contesto probatorio emergente dagli atti, onde l’inidoneità di tali dichiarazioni in mancanza di ulteriori specifici elementi.

3. Nella specie, la sentenza impugnata nel ritenere idonee le giustificazioni addotte dal contribuente, solo sulla base di mera verosimiglianza e nell’addossare all’Amministrazione finanziaria un onere probatorio non dovuto, si è discostata dai superiori principi.

4. Ne consegue, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo formulato in subordine, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame, adeguandosi ai superiori principi, ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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