Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11076 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11076

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GRAZIELLA CONFEZIONI SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA MARIANNA DIONIGI 57, presso lo studio dell’avvocato DE CURTIS

CLAUDIA, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLETTI CLAUDIO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 99/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di NAPOLI Dell’8/05/08, depositata il 15/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

aprile 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La S.r.l. Graziella Confezioni propone ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 99/45/08, depositata il 15 maggio 2008, con la quale la CTR della Campania ha dichiarato inammissibili gli appelli riuniti proposti dalla stessa Società e dal suo legale rappresentante, perchè spediti con raccomandata inviata il 31.11.2007, oltre il termine di trenta giorni D.Lgs. n. 546 del 1992, ex artt. 22 e 53 decorrenti dalla data della notifica del 30.10.2007, e ciò prescindendo “dalla considerazione che la legge parla di “deposito” per cui dovrebbe essere considerato, ai fini della tempestività, il giorno di ricezione e non quello di spedizione”.

2 L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. Col primo motivo di ricorso, a carattere assorbente, la Società deduce la violazione dell’art. 53 c.p.c., comma 2 e art. 51 c.p.c., n. 1 e art. 327 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sottoponendo alla Corte il seguente quesito di diritto: “se ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1 l’invio a mezzo plico postale del ricorso notificato e della relativa documentazione equivalga al “deposito” previsto dall’art. 53, comma 2 stessa legge” e se “termine utile ai fini della tempestività della costituzione in appello sia quello della data di spedizione del plico postale raccomandato presso la cancelleria della Commissione Tributaria regionale”. Il ricorso appare inammissibile per inadeguatezza dei quesiti: per l’assenza dei dati di fatto rilevanti nel caso di specie, gli stessi risultano incomprensibili, ad una lettura autonoma dalla precedente esposizione del motivo. La giurisprudenza di questa Corte ha, in proposito, affermato che in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., consiste, proprio, nell’imposizione al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre, Cass. N. 20409/ 2008 n. 2799/2011).

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha presentato memoria la resistente;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, (emendato l’errore materiale esistente nell’indicazione della data di spedizione degli appelli, individuata nel 31.11.2007, invece che nel 30.11.2007) condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ed in favore dell’Agenzia, e si liquidano in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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