Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11076 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, lo VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
A.G.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1639/2 008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 9/10/08, depositata il 24/11/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza definitiva del 24 novembre 2008 con cui la Corte d’appello di Catanzaro confermava la statuizione di primo grado di condanna dell’Inps al pagamento ad A.G. dell’indennita’ di accompagnamento dal primo gennaio 2002, disattendendo la tesi dell’Istituto appellante sul fatto che esisteva un precedente giudicato tra le stesse parti, in cui la decorrenza della prestazione era stata fissata alla successiva data del primo giugno 2004;
Letto il ricorso dell’Inps, con cui si censura la sentenza per avere ritenuto tardiva la eccezione di giudicato in quanto non sollevata dall’Istituto nel corso del giudizio di primo grado, ancorche’ il giudicato si fosse gia’ formato, ma solo in appello;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso; Ritenuto che i rilievi ivi contenuti sono condivisibili, giacche’ il giudicato esterno e’ rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado, in tal senso si e’ orientata la giurisprudenza di legittimita’ a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 226 del 2001, a cui si e’ conformata la giurisprudenza successiva;
Ritenuto che pertanto il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata e che, non essendovi necessita’ di nuovi accertamenti, la causa va decisa nel merito, nel senso di cui al giudicato, e quindi dichiarando il diritto della A. alla indennita’ di accompagnamento dal primo giugno 2004;
Ritenuto che non si deve provvedere per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto della A. alla indennita’ di accompagnamento dal primo giugno 2004; nulla per le spese dell’intero processo.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010