Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11076 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017), n. 11076
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5880/2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
AZIENDA AGRICOLA FG SICLAM SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3734/01/015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA depositata il 03/09/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Azienda agricola FG Siclam s.r.l., dell’avviso di accertamento relativo ad Ires, Iva ed Irap dell’anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso introduttivo.
In particolare, il Giudice di appello rilevava che l’Ufficio aveva illegittimamente utilizzato l’istituto del raddoppio dei termini di cui al D.L. n. 233 del 2006, art. 37, non avendo dato prova della trasmissione della denuncia di reato alla competente Procura della Repubblica.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle entrate affidandosi ad unico motivo.
3. La contribuente non resiste.
4. A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.
Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito.
Il ricorso, infatti; è inammissibile per non essere stato prodotto in atti l’avviso di ricevimento prescritto dalla legge in caso di notificazione, come nella specie, a mezzo posta.
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, invero, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo.
Non vi è pronuncia sulle spese per la mancanza di attività difensiva da parte dell’intimata.
PQM
Dichiara il ricorso inammissibile.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017