Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11075 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. III, 27/04/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29048/2019 proposto da:

B.A., rappresentato e difeso dall’avv.to ENNIO CERIO, con

studio in Campobasso, via Mazzini 112, (avvenniocerio.cnfpec.it)

giusta procura speciale in atti ed elettivamente domiciliato presso

la cancelleria civile della Corte di Cassazione in Roma, piazza

Cavour;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositata il

29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. B.A., cittadino del (OMISSIS), ricorre affidandosi a tre motivi per la cassazione del decreto del Tribunale di Campobasso che aveva rigettato la domanda di protezione internazionale declinata in tutte le forme gradate, in ragione del diniego a lui opposto in sede amministrativa dalla competente Commissione territoriale.

1.1. Per ciò che qui interessa, il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a lasciare il proprio Paese in quanto aveva subito false accuse di “combutta” con un gruppo di banditi che, provenienti dalla regione del Casamance, gli avevano rubato metà del gregge: il Sindaco del paese, lo aveva ingiustamente accusato del furto, ed aveva personalmente arrestato il padre. Per tale ragione aveva deciso di fuggire temendo di essere, anche lui, incarcerato.

2. Il Ministero dell’Interno ha depositato “atto di costituzione” non notificato al ricorrente, chiedendo di poter partecipare alla eventuale udienza di discussione della causa ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, sia in relazione al D.P.R. n. 21 del 2005, art. 6, comma 2, che in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e c).

1.1. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale si era discostato dal paradigma valutativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non essendo ricorso agli indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità; nè era stato adempiuto il dovere di cooperazione istruttoria predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la cui applicazione concorre alla valutazione del racconto narrato.

1.2. Il motivo è inammissibile.

1.3. La motivazione del Tribunale, infatti, pur sintetica, rappresenta in modo logico e costituzionalmente sufficiente le contraddizioni e le incongruenze del racconto (cfr. pag. 3 primo cpv. del decreto impugnato): l’esame di esse riconducono ad una valutazione complessiva dei fatti narrati tale per cui non risulta violato il paradigma interpretativo prescritto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.4. La censura, dunque, senza evidenziare alcun elemento decisivo idoneo a condurre ad una diversa soluzione della controversia, postula genericamente una rivalutazione di merito delle circostanze narrate, non consentita in sede di legittimità (cfr. Cass. 13721/2018; Cass. 31546/2019)

2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

2.1 La censura è inammissibile.

2.2 Premesso che, rispetto alle fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), la censura non è decisiva, essendo stata esclusa la credibilità del racconto che rappresenta il presupposto per consentire al giudice di merito di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria, il Collegio osserva che in relazione alla protezione contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per la quale la credibilità dei fatti narrati assume secondario rilievo, le C.O.I. sono state espressamente richiamate dal Tribunale (Amnesty International 2017/2018, pagg. 83-86: cfr. pag. 3 del decreto) e, a fronte di esse, nessuna fonte attendibile, idonea a condurre ad una diversa decisione, è stata validamente richiamata dal ricorrente di ciò onerato. (cfr. Cass. 26728/2019; Cass. 4037/2020).

2.3. Pertanto la censura risulta essere non decisiva ed in quanto tale non può trovare ingresso in questa sede.

3. Con il terzo motivo, infine, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5, comma 6 TUI e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.

3.1 Il motivo è inammissibile.

3.2 La doglianza proposta è totalmente generica e meramente enunciativa: il ricorrente, infatti, lamenta che il Tribunale “non aveva elevato l’integrazione a motivo rilevante della vulnerabilità individuale” (cfr. pag. 8 secondo cpv. del ricorso) senza allegare nulla di specifico che consenta di far apprezzare la violazione denunciata.

3.3. In conclusione, il ricorso è inammissibile.

4. Non sono dovute spese, atteso che il ricorso viene deciso in adunanza camerale, in relazione alla quale – assente la discussione orale – l’atto di costituzione del Ministero risulta irrilevante ex art. 370 c.p.c., comma 1.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte;

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso proposto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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