Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11075 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10467-2010 proposto da:

UNIVERSITA’ STUDI PERUGIA (OMISSIS) in persona del Rettore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SICILIA 50, presso lo studio

dell’avvocato NAPOLITANO LUIGI, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale per atto notaio Filippo Duranti di Perugia, in data

19.04.2010, n. rep. 54391, che viene allegata in atti;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PERUGIA (OMISSIS) in persona del

Direttore legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 15/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di PERUGIA del 3.4.09, depositata il 04/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAMBITO Maria Giovanna

Concetta;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. CENICCOLA

Raffaele;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

aprile 2011, dal Relatore Cons. SAMBITO Maria Giovanna.

La Corte:

Fatto

RITENUTO

Che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR dell’Umbria, con sentenza n. 15/2/09, depositata il 4.5.2009, in accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, ha respinto il ricorso proposto dall’Università degli Studi di Perugia avverso l’avviso di liquidazione, in misura proporzionale, dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa all’atto pubblico di acquisto di terreni, versata dalla contribuente in misura fissa. La CTR ha ritenuto che, per effetto del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 42, è stata abrogata l’equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato, effettuata, ai fini fiscali, dalla L. n. 1073 del 1962, art. 45, e che la tabella allegata al TU sull’imposta di registro prevede la liquidazione in misura fissa per lo Stato (oltre che per gli enti pubblici territoriali, loro consorzi e comunità montale) al quale le Università non possono essere assimilate, dopo l’entrata in vigore della L. n. 168 del 1989, che ne ha riformato l’assetto.

2. L’Università degli Studi di Perugia ricorre per la cassazione della sentenza, con atto notificato il 23.4.2010. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

3. Con l’unico motivo di ricorso l’Università deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, punto 7 della Tariffa – parte 1, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sostenendo che il quadro legislativo ed interpretativo che assimilava allo Stato le Università – ancorchè dotate di personalità giuridica – quali istituzioni inserite nell’apparato amministrativo dell’istruzione pubblica, non è mutato, ponendo alla Corte il quesito se le stesse siano destinatarie delle agevolazioni di cui all’art. 1, comma 1, punto 7 della Tariffa – parte 1 allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. Il motivo è manifestamente infondato. Questa Corte con la sentenza n. 9495 del 2010 ha affermato il principio secondo cui alle Università, dopo la riforma di cui alla L. 9 maggio 1989, n. 168, non può essere riconosciuta la natura di organi dello Stato, ma quella di enti pubblici autonomi, con la conseguenza che esse non possono essere equiparate allo Stato ai fini del regime tariffario applicabile in materia d’imposta di registro (art. 1, comma 5, Tariffa Parte 1 all. al D.P.R. n. 131 del 1986) e d’imposta ipotecaria e catastale (D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e art. 10, comma 3). L’invocato diverso orientamento, espresso da Cass. n. 16169/00 e ribadito da Cass. 8490/09, deve ritenersi superato, a seguito del principio espresso da Cass. S.U. n. 10700/06, in ordine alla natura di enti pubblici autonomi e – e non più di organi dello Stato – riconoscibile alla Università a seguito della riforma di cui alla L. n. 168 del 1989.

5. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa esser deciso in camera di consiglio, perchè manifestamente infondato”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

Diritto

CONSIDERATO

Che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, che pertanto il ricorso va rigettato;

che si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA