Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11075 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 10/06/2020), n.11075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26795/2015 proposto da:

Autostrade per l’Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Salaria 95,

presso lo studio dell’avvocato Galvani Andrea, che la rappresenta e

difende, unitamente all’avvocato Pellizzer Franco, con procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Cosseria 2, presso lo studio il Dott. Placidi Alfredo, rappresentata

e difesa dall’avvocato Gualandi Federico, con procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 703/2015 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 10/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/02/2020 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con atto notificato il 27.5.11, l’Autostrade per l’Italia s.p.a. citò innanzi alla Corte d’appello di Bologna B.M., proprietaria di un terreno occupato e poi espropriato, deducendo che la stima effettuata dalla commissione pari a Euro 50.212,95 – di cui 5850,00 per indennità d’esproprio, 2112,95 per l’occupazione temporanea e 42.250,00 per altre indennità – era nulla o annullabile o inefficace, e comunque errata per eccesso di stima; pertanto, la società attrice chiedeva determinarsi l’indennità d’espropriazione e occupazione; si costituì la B.. Al riguardo, la procedura espropriativa era diretta alla realizzazione e al potenziamento della tangenziale autostradale di (OMISSIS); il relativo progetto, configurante la dichiarazione di pubblica utilità, fu approvato il 22.9.09.

Con sentenza depositata il 10.4.15, la Corte d’appello, in accoglimento dell’opposizione proposta dalla Autostrade per l’Italia s.p.a., determinò l’indennità d’espropriazione spettante a B.M. nella somma di Euro 46.067,90 oltre interessi legali dalla data dell’esproprio (7.10.09) al deposito, e l’indennità d’occupazione nella somma di Euro 5457,90 oltre interessi legali, osservando che: l’immobile espropriato aveva natura agricola, pacificamente non edificabile, costituendo altresì vincolo pertinenziale rispetto al fabbricato; considerate le effettiva possibilità di utilizzo, il c.t.u. aveva stimato il valore venale del fondo nella somma di Euro 30,00 al mq; tale stima era stata effettuata considerando la riduzione di Euro 20000,00 tenendo conto dell’avvicinamento dell’opera autostradale al fabbricato, con la conseguente creazione di una barriera antirumore molto antiestetica.

La società ricorre in cassazione con due motivi.

Resiste Be.Ma. con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

RITENUTO

che:

Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 40, comma 1 – anche in relazione al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 16, D.P.R. n. 495 del 1992, art. 26, L. n. 729 del 1961, art. 9, L. n. 765 del 1967, art. 19, D.P.R. n. 327 del 2001, art. 33, nonchè del D.M. n. 1404 del 1968 e D.M. 22 agosto 1967, in quanto la Corte d’appello, pur considerando che le aree oggetto d’ablazione rientravano nella fascia di rispetto stradale, non ne ha tratto il principio di diritto sancito dal richiamato art. 40, stimando l’indennità d’esproprio in maniera abnorme, valutando le possibilità di uso diverso del fondo, invece di applicare il mero valore agricolo.

Al riguardo, la ricorrente si duole che: la Corte di merito abbia fatto riferimento alle effettive possibilità di diversa utilizzazione dell’immobile espropriato sulla base del ritenuto vincolo pertinenziale rispetto al fabbricato; l’indennità sia stata calcolata applicando una diminuzione del valore della parte restante dell’area occupata a causa della barriera antirumore, sebbene non siano state dimostrate l’incidenza causale di quest’ultima e l’attualità del deprezzamento (da non ravvisarsi nella mera vicinanza con l’opera pubblica), e senza considerare che la suddetta barriera costituiva, invece, un’opera vantaggiosa per il proprietario.

Con il secondo motivo è dedotta l’omessa motivazione, ovvero motivazione apparente su fatto decisivo, anche in relazione al contenuto della c.t.u., in quanto la Corte d’appello ha recepito le conclusioni del consulente che non ha esplicitato i criteri applicati per determinare il valore del bene espropriato, senza considerare la qualificazione e l’ubicazione dello stesso, e omettendo la comparazione con prezzi di beni analoghi, peraltro riconoscendo di essere stato impossibilitato a svolgere una vera e propria lunga indagine.

Inoltre, la ricorrente lamenta che il c.t.u. ha omesso di indicare i criteri estimativi in ordine al deprezzamento dovuto alla barriera anti-rumore.

Il ricorso è infondato.

Il primo motivo è inammissibile, tendendo al riesame dei fatti. Va richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in tema di determinazione dell’indennità d’espropriazione dei terreni non edificabili, in caso di contestazione da parte dell’espropriato, la stima deve essere effettuata applicando il criterio generale del valore venale pieno, ma l’interessato può dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso rispetto a quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell’edificatorietà, e che, quindi, possiede una valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizzazione intermedie tra quella agricola e quella edificatoria (Cass., n. 6527/19; n. 3168/19).

Nella fattispecie la Corte d’appello, nel determinare l’indennità d’esproprio, ha valorizzato il rapporto pertinenziale tra l’area espropriata e il fabbricato adiacente quale forma di utilizzazione intermedia del bene, con valutazione non censurabile in questa sede. Inoltre, la doglianza relativa al ritenuto deprezzamento dell’area residua, per l’insistenza di una barriera anti-rumore, è parimenti diretta al riesame dei fatti circa l’incidenza causale di tale opera sulla perdita di valore del fondo, avendo la Corte di merito accertato che si tratta di opera molto antiestetica che ha preso il posto di una fila di alberi.

Il secondo motivo è infondato. La società ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia adottato una motivazione perplessa o apparente, non avendo indicato ed esplicitato i criteri di stima dell’indennità, peraltro aderendo acriticamente alle conclusioni del c.t.u. il quale aveva altresì dichiarato di essere stato impossibilitato a svolgere una vera e propria indagine di lungo termine.

Invero, la motivazione è succinta e di fatto recepisce in toto le conclusioni del c.t.u., con riferimento alle effettive possibilità di utilizzo dell’area espropriata.

Ora, al riguardo, secondo l’orientamento di questa Corte, il giudice di merito è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicchè non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall’esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (Cass., 11/05/2012, n. 7364; Cass., 4/5/2009, n. 10222; Cass., 20/5/2005, n. 10668).

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha liquidato il valore del terreno espropriato nella somma di 30 Euro al mq, in conformità di quanto indicato dal c.t.u. il quale – come si desume dalla sentenza – aveva fatto riferimento al valore venale del bene in considerazione delle effettive possibilità d’utilizzazione, tenuto conto anche dell’avvicinamento all’autostrada dell’edificio insistente sull’area espropriata e della barriera anti-rumore “molto antiestetica”, fatti che hanno comportato un deprezzamento dell’area residua.

Pertanto, deve escludersi che la motivazione sia apparente, in quanto la Corte territoriale ha recepito i punti salenti della c.t.u., chiaramente esposti, condividendone pienamente il merito e le conclusioni, sebbene in maniera sintetica.

Nè tale rilievo potrebbe essere infirmato dalla dichiarazione dello stesso c.t.u., come riportata dalla ricorrente, secondo cui egli non avrebbe potuto svolgere un’indagine di lungo termine, in quanto ciò non esclude la correttezza dell’indagine elaborata e dei criteri adottati, comunque non censurabili nel merito in questa sede.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 3200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre la maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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