Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11075 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11075
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.I., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER
39, presso lo studio dell’avvocato RUGGIERO ANGELA, rappresentato e
difeso dall’avvocato VETERE VINCENZO, giusta mandato in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati PULLI
CLEMENTINA, NICOLA VALENTE ALESSANDRO RICCIO, giusta procura in calce
al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1780/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO
del 6/11/08, depositata il 30/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. FINOCCHI GHERSI Renato.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 30 dicembre 2008 con cui la Corte d’appello di Catanzaro rigettava la domanda proposta da C.I. per il ripristino dell’assegno di invalidita’ civile, che gli era stato revocato dal gennaio 2003, per insussistenza delle condizioni sanitarie, sul rilievo che il medesimo non aveva, per l’anno 2003, il limite reddituale prescritto, avendo percepito, per lavoro dipendente un importo superiore alla soglia di legge; Letto il ricorso del C. e il controricorso dell’INPS;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso con cui si censura la sentenza per avere negato il diritto al ripristino dell’assegno di invalidita’ civile;
Rilevato che infatti e’ stato affermato (Cass. 393/2009 e n. 4254 del 20/02/2009) che “Nel giudizio avente ad oggetto la contestazione di un provvedimento di revoca del beneficio assistenziale basato esclusivamente sulla sopravvenuta insussistenza del requisito sanitario, deve essere verificata la permanenza di tutti i requisiti “ex lege” richiesti, non gia’ soltanto di quelli la cui sopravvenuta insussistenza sia posta a fondamento della revoca, giacche’ la domanda di ripristino della prestazione, al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non da luogo ad un’impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda;
conseguentemente, il giudice e’ chiamato ad accertare se sussista, o meno, il diritto alla prestazione, verificandone le condizioni di esistenza alla stregua dei requisiti richiesti “ex lege”, con riguardo alla legislazione vigente al momento della nuova domanda, trattandosi del riconoscimento di un nuovo diritto del tutto diverso, ancorche’ identico nel contenuto, da quello estinto per revoca”.
Rilevato che di segno diverso e’ la sentenza di questa Corte n. 1839 del 2009; tuttavia, nella specie, appare decisivo l’accertamento del superamento del limite reddituale, perche’ la prestazione non andava ripristinata al momento stesso della revoca, con il che si potrebbe ritenere che, in quella data, l’Ente erogatore contestava esclusivamente la sussistenza del requisito sanitario, ammettendo invece quella del requisito socio economico. La CTU svolta in primo grado ha infatti fissato la soglia invalidante in un momento successivo e cioe’ al giugno 2004, allorche’ il medesimo ente erogatore nulla poteva sapere sul reddito dell’interessato, di talche’ la avvenuta revoca della prestazione nel gennaio 2003 per inesistenza del requisito sanitario, non puo’ intendersi come mancata contestazione sul reddito relativo ad un periodo successivo;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 30,00 oltre mille/00 Euro per onorari, oltre accessori di legge.
Cosi’ deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010