Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11075 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11075

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1315/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

4, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE COLONNA, rappresentata e

difesa dall’avvocato DIEGO BONAVINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1088/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 18/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di B.P. degli avvisi di accertamento con i quali erano stati rettificati, del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4, i redditi dichiarati nel 2006 e nel 2007, la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello della contribuente, riformava la decisione di primo grado, annullando gli atti impositivi perchè emessi in assenza di preventivo contraddittorio, ritenendo che si applicasse la novella introdotta dal D.L. n. 78 del 2010.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate con due motivi.

La contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e D.L. n. 78 del 2010, art. 22, laddove, con la sentenza impugnata, il Giudice di appello aveva ritenuto applicabile la novella dell’art. 38 D.P.R. citato e con il secondo motivo la medesima violazione di legge, con riferimento ai principi generali in tema di contraddittorio preventivo rispetto ai tributi non armonizzati.

1.1. Le censure sono fondate alla luce dei principi ribaditi, di recente, tra le altre da Cass. ord. n. 21041 del 06/10/2014 secondo cui “in tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992, riguardanti il cosiddetto redditometro, non pone alcun problema di retroattività, stante la natura procedimentale e non sanzionatoria che ne comporta, pertanto, l’applicabilità in rapporto al momento dell’accertamento”.

1.2. Invero, il D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito nella L. n. 122 del 2010, prevede espressamente la sua applicabilità “con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto” laddove gli accertamenti in questione sono anteriori mentre per ciò che concerne i principi in materia di contraddittorio preventivo, appare sufficiente richiamare la sentenza n. 24823/15 delle Sezioni Unite di questa Corte.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà all’esame delle questioni ritenute assorbite ed al regolamento delle spese.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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