Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11074 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE X

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30030-2019 proposto da:

IMPRESA ITALICA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dell’avvocato DI MAJO GIORGIO;

– ricorrente –

contro

Z.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato CUNDARI FRANCESCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 780/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Napoli confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Z.U. nei confronti della Curatela del fallimento Impresa F. Stirling s.r.l., datrice di lavoro, diretto all’impugnativa del licenziamento intimatogli il 19/7/2011, e aveva ordinato la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro;

avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione Impresa Italica s.r.l., quale socio al 99,99 % della Impresa F. Stirling s.r.l. sulla base di tre motivi;

resiste Z.U. con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

deve essere valutata preliminarmente l’eccezione di carenza di legittimazione ad agire della società avanzata dal controricorrente, fondata sulla circostanza che la dichiarazione di fallimento ha comportato per il fallito la perdita della titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento e la conseguente perdita della capacità di stare in giudizio nelle relative controversie, spettando la legittimazione esclusivamente al curatore;

è noto che il fallimento determina la perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle relative controversie, spettando la legittimazione processuale esclusivamente al curatore;

a questa regola, enunciata dal del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 43, fanno eccezione soltanto l’ipotesi in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali, il che evidentemente non è nella specie, avendo il giudizio oggetto questioni aventi carattere patrimoniale per la società, e quella in cui, pur trattandosi di rapporti patrimoniali, l’amministrazione fallimentare sia rimasta inerte, manifestando indifferenza nei confronti del giudizio (Cass. n. 31313 del 04/12/2018);

tale ultima situazione non può aversi per verificata ove, come nel caso in esame, il Fallimento sia stato parte della controversia nei gradi di merito, dimostrando interesse alla controversia, sicchè l’omessa impugnazione della sentenza d’appello, notificata alla curatela, deve essere riferita a una consapevole scelta della curatela medesima;

in tal caso, trattandosi di rapporto ormai acquisito al fallimento, è inconcepibile una sovrapposizione di ruoli fra fallimento e fallito, ed il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto, sicchè è rilevabile anche d’ufficio e non rientra nella sola disponibilità del curatore (così, ex multis, Cass. 02/02/2018, n. 2626; Cass. 06/06/2017, n. 13991; Cass. 06/07/2016 n. 13814);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese sono liquidate secondo soccombenza in favore di Z.U.;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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