Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11074 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA SILVIO PELLICO 16, presso lo studio dell’avvocato GARCEA

FRANCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PENNINO

VINCENZO, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), (d’ora in poi detta “Agenzia” o

“Ufficio” o “Amministrazione”), in persona del Direttore Generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 86/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO, SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA del 16/03/09, depositata il

6/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA

SAMBITO;

udito il l’Avvocato Pennino Vincenzo, difensore del ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA che nulla

osserva;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

aprile 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito Udito l’Avv.

Pennino per il ricorrente.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. Con sentenza n, 86/66/09, depositata il 6.4.2009, la CTR della Lombardia ha confermato la statuizione di rigetto del ricorso proposto da C.L. avverso gli avvisi di accertamento relativi all’IRPEF per gli anni 2000 e 2001, ritenendo che la mancata allegazione del p.v. della G.d.F non era stata eccepita in seno al ricorso introduttivo, e che, in assenza di spiegazioni da parte del contribuente, era giustificato l’assunto dell’Ufficio, secondo cui i due assegni di rilevante importo costituivano il “corrispettivo del lavoro svolto “in nero” dal Sig. C. a favore di società appartenenti al gruppo Moietta, come indicato nel p.v. della guardia di finanza e di altri enti”.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre il C., sulla scorta di tre motivi, ai quali resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

3. Col primo motivo, il contribuente deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa pronuncia dell’eccezione, da lui proposta, d’inammissibilità dei nuovi motivi addotti, ex adverso, con la memoria depositata l’11.5.2006, tramite i quali il presupposto della rettifica – che si fondava sul versamento di assegni corrisposti, quale dipendente in nero, dalla Società SIMCAR – era stato modificato, per effetto del coinvolgimento della Società SIMMI, che aveva, in effetti, emesso detti assegni. Il motivo appare manifestamente infondato, tenuto conto che, con la locuzione riportata sopra al punto 1), la CTR mostra di aver esaminato l’eccezione e di averla ritenuta infondata, condividendo le conclusioni dell’Ufficio, secondo cui le due società appartenevano al medesimo assetto organizzativo. L’error in iudicando, dedotto, al riguardo, in subordine, nell’ambito dello stesso motivo, dal contribuente appare, invece, inammissibile per la mancata formulazione del quesito di diritto.

4. Anche il secondo ed il terzo motivo, con ciascuno dei quali vengono, peraltro dedotte plurime censure, appaiono inammissibili perchè non corredati dal quesito di diritto nè dall’omologo momento di sintesi in ordine ai fatti controversi per i denunciati vizi di motivazione. Secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, tali elementi non possono esser desunti dal contenuto del motivo, poichè, in un sistema processuale che già prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarità del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della censura, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimità (v. tra le altre cass. n, 20409 del 2008, n. 2799/2011). Resta da aggiungere che l’abrogazione dell’art. 366- bis c.p.c. (intervenuta ai sensi della L n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli pubblicati, come nella specie, antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006) tale norma è ancora applicabile (Ord. n. 7119/2010, Cass. n. 26364/2009).

4. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (ribadendo, in relazione agli argomenti svolti dal ricorrente in sede di discussione:

1) l’insussistenza dell’omessa pronuncia, in relazione al primo motivo;

2) la necessità della formulazione del quesito di diritto, per le denunciate violazione di legge e dall’omologo momento di sintesi, per i vizi di motivazione;

3) l’insussistenza degli stessi: a pag. 10 del ricorso il quesito è formulato, solo, per l’error in procedendo) e che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato rigettato;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico del ricorrente, ed in favore dell’Agenzia, e si liquidano in Euro 1.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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