Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11074 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11074
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10781-2009 proposto da:
A.M., in qualità di erede di A.L.,
A.S., C.L., C.F.,
C.S., D.A.M., M.G.,
M.M., in qualità di erede di G.P., P.
R.M., R.G., V.M.P., Z.
D., Z.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
DURAZZO 30, Presso lo studio dell’avvocato FORLINI FILIPPO,
rappresentati e difesi dall’avvocato SENIGAGLIA ALBERTO, giusta
delega in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli Avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA
VALENTE, GIUSEPPINA GIANNICO, giusta procura speciale in calce al
controricorso;
– controricorrente –
e contro
REGIONE PIEMONTE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 640/2008 della CORTE D’APPELLO di TORINO del
21/05/08, depositata il 26/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 26 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Torino rigettava la domanda proposta dagli attuali ricorrenti, ciechi civili, per ottenere la condanna dell’Inps alla erogazione dell’integrazione in sostituzione degli accompagnatori militari;
Letto il ricorso dei soccombenti ed il controricorso dell’Inps;
Vista la relazione resa ex art. 380 bis cod. proc. civ. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 11575 del 24/11/1993, n. 7089 del 24/05/2001)) per cui “In base alla L. 11 febbraio 1980, n. 18, art. 1 autenticamente interpretato dalla L. 26 luglio 1984, n. 392, l’equiparazione (con decorrenza dal 1 gennaio 1983) dell’indennità di accompagnamento spettante agli invalidi civili a quella goduta dai grandi invalidi di guerra, riguarda esclusivamente la misura dell’indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l’estensione agli invalidi civili dell’intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l’assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, art. 6″.
Rilevato che, quanto alla riproposta questione di costituzionalità, da ultimo la Corte Costituzionale, con la sentenza 0193 del 1994, ha affermato” Anche se la disciplina dell’indennità di accompagnamento ha subito più volte modifiche, non può dirsi irragionevole la scelta del legislatore di prevedere, nella determinazione della stessa, per gli invalidi di guerra, norme più favorevoli di quelle stabilite per gli invalidi civili. Pur essendo fuori discussione che l’indennità di accompagnamento consiste in una particolare provvidenza, in favore di soggetti non autosufficienti, con una sua specifica natura e finalità, anche riguardo ad essa – come per le altre erogazioni (assegno integrativo, pensione) per cui la Corte in passato si è pronunciata – il trattamento differenziato fra invalidi civili e invalidi di guerra deve, infatti, ritenersi giustificato e legittimato dall’obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità mossa alla L. n. 18 del 1980, art. 1 e alla L. n. 508 del 1988, nelle parti in cui non prevedono, anche per gli invalidi civili, l’erogazione di un’indennità di accompagnamento di misura pari a quella prevista per gli invalidi di guerra”;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore dell’INPS liquidate in Euro 30,00 oltre seimilacinquecento euro per onorari, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010