Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11074 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11074

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23721/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.T.I.M. SERVIZI TIPOGR INTEGRATI E MARITTIMI S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 820/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 21/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della S.T.I.M. s.r.l. di cartella portante IVA, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale accoglimento dell’appello avverso la decisione di primo grado (che ritenuta la nullità della notificazione e ritenuta intervenuta la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., aveva deciso nel merito, riconoscendo il diritto del contribuente ad effettuare il riporto nella dichiarazione relativa all’anno 2004), aveva annullato la cartella impugnata per la parte eccedente Euro 7.659.

In particolare, il giudice di appello rilevato che la Società aveva limitato la sua contestazione (derivante da compensazione con credito effettivo derivante dalla precedente dichiarazione) all’importo di Euro 16.972, riconosceva la pretesa erariale portata dalla cartella solo nei limiti della differenza.

La Società non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente Agenzia, premesso di avere interposto rituale appello avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullità della cartella per omessa notificazione, denunzia la sentenza di violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere omesso di pronunciare sugli specifici motivi di appello relativi alla tardività del ricorso introduttivo (per essere stata la cartella debitamente notificata) ed all’intervenuta sanatoria dell’eventualità nullità conseguente alla difesa nel merito da parte della contribuente.

Con il secondo motivo, formulato in subordine, la ricorrente, qualora si ritenesse la sussistenza di una pronuncia implicita di rigetto, deduce il vizio di motivazione per violazione dell’art. 36 c.p.c., comma 2, n. 4, per non avere la Commissione regionale, in alcun modo, palesato il ragionamento seguito per rigettare i motivi di appello sopra indicati.

La prima censura è fondata. Dalla lettura della motivazione della sentenza impugnata emerge la totale assenza di pronuncia da parte del Giudice di appello in ordine ai motivi di appello svolti dall’Agenzia su questioni pregiudiziali rispetto all’esame del merito.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo, formulato in subordine, e del terzo, attinente al merito.

Ne consegue, in accoglimento del solo primo motivo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio al Giudice di merito il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese processuali.

PQM

In accoglimento del solo primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo giudizio.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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