Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11073 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

IMMOBIL 2000 SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 13,

presso lo studio dell’avvocato PANARITI PAOLO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato COLLA STEFANO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA 2^ GRADO

di TRENTO del 31/3/06, depositata il 25/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

è presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE

CENICCOLA;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

aprile 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La Commissione Tributaria di secondo grado di Trento, con sentenza n. 41/2008/01, depositata il 26.5.2008, ha confermato la decisione di rigetto del ricorso, proposto dalla S.r.l. Immobil 2000, avverso l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro, ipotecaria e relativi interessi, in relazione agli atti in data 29.11.2002, a seguito della revoca delle agevolazioni L. n. 388 del 2000, ex art 33, comma 3, per l’inesistenza di un piano particolareggiato regolarmente approvato, al tempo dei rogiti.

2. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'”Amministrazione Finanziaria – Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, con sede legale in 00153 Roma Piazza Mastai n. 11”, ed ha indicato in tal modo il destinatario della notifica, effettuata a mezzo del servizio postale.

3. Il Ministero ha depositato controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per la mancata evocazione dell’Agenzia delle Entrate, legittimo contraddittore.

4. L’eccezione appare fondata, dato che la sentenza è stata resa nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha partecipato al pregresso grado di giudizio. A seguito dell’istituzione dell’Agenzia delle Entrate, avvenuta con D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e divenuta operativa dal 1 gennaio 2001 (D.M. 28 dicembre 2000, ex art. 1), si è, infatti, verificata una successione a titolo particolare della stessa nei poteri e nei rapporti giuridici strumentali all’adempimento dell’obbligazione tributaria, per effetto della quale deve ritenersi che la legittimazione “ad causam” e “ad processum” nei procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001 spetta all’Agenzia, e la proposizione dell’appello da parte, o, (come risulta nella specie) nei confronti della sola Agenzia, senza esplicita menzione dell’ufficio periferico che era parte originaria, si traduce nell’estromissione di quest’ultimo (cfr. S.U. n. 3116 e n. 3118 del 2006, n. 22641 del 2007).

5. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto inammissibile.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ed in favore dell’Agenzia, e si liquidano in Euro 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.000,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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