Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11073 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 10/03/2010, dep. 07/05/2010), n.11073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9501-2009 proposto da:
M.P., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 38, presso lo studio dell’avvocato ANGELOZZI GIOVANNI, che la
rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in Persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, lo VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta delega in
calce al ricorso notificato;
– resistente –
avverso la sentenza n. 8518/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del
13/12/07, depositata il 06/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’avvocato Angelozzi Giovanni, difensore della ricorrente che
si riporta agli scritti e chiede l’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. RENATO PINOCCHI GHERSI che
aderisce alla relazione scritta.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza del 6 giugno 2008 con cui la Corte d’appello di Roma condannava l’Inps ad erogare a M.P. l’assegno di invalidità L. n. 222 del 1984, ex art. 1 dal primo maggio 2006;
Letto il ricorso della M., con cui si censura la sentenza per avere riconosciuto il diritto dell’assegno ordinario di invalidità dal maggio 2006 a fronte di una domanda del 27 settembre 1997;
Letta la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacchè sullo stato di salute della ricorrente vi è stata una consulenza svolta in primo grado, che ha ritenuto addirittura insussistente la invalidità nella misura di legge; di analogo segno negativo è stata la prima consulenza svolta in appello, anche a seguito dei chiarimenti richiesti dalla Corte; ancora, con la seconda consulenza, si è stabilito il raggiungimento della soglia invalidante dal maggio 2006. Inoltre i vari consulenti, contrariamente a quanto si assume in ricorso, hanno valutato sia gli interventi chirurgici effettuati nel breve lasso di tempo, sia il parere della Commissione Invalidi civili, onde la censura formulata dalla ricorrente esprime nella sostanza un mero dissenso diagnostico, che non comporta l’annullamento della statuizione;
Ritenuto che il ricorso deve essere rigettato e che non vi è da provvedere sulle spese ex art. 152 cod. proc. civ. nel testo anteriore alle modifiche del 2003.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010