Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11073 del 05/05/2017
Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017), n. 11073
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29413/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
BASIKDUE S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO
91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la
rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati
MARIA SONIA VULCANO e MARIO GARAVOGLIA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 555/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 21/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI
CONTI.
Fatto
FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l’annullamento della cartella emessa con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, a carico della società Basikdue spa per il pagamento di Ires per l’anno 2008. La parte intimata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, pure depositando memoria.
La causa può essere decisa con motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è manifestamente fondato.
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.
Anche di recente, le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo – cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016.
Orbene, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, senza invece considerare che la stessa aveva preso luogo da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti.
Orbene, sulla base di tali considerazioni, ha errato la CTR nel ritenere erroneamente utilizzato lo strumento disciplinato dagli artt. 36 bis e 54 bis, potendo peraltro il contribuente, in fase processuale, pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio aveva disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.
Quanto si è appena detto è dunque sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla parte intimata anche in memoria.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017