Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11073 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11073

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29413/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

BASIKDUE S.P.A. – C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

91, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO LUCISANO, che la

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli avvocati

MARIA SONIA VULCANO e MARIO GARAVOGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 555/31/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 21/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe, con la quale è stato confermato l’annullamento della cartella emessa con la procedura di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, a carico della società Basikdue spa per il pagamento di Ires per l’anno 2008. La parte intimata, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso, pure depositando memoria.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è manifestamente fondato.

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 bis, comma 2, riconosce in capo all’amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante riguardo alla determinazione del volume d’affari e alla liquidazione dell’imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell’imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scevra l’attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente.

Anche di recente, le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt. 36 bis e 54 bis, può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati, errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo (circ. n. 100/E e n. 143/E del 2000; circ. n. 34/E del 2012 e 21/E del 2013), concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell’iscrizione a ruolo a titolo definitivo – cfr. Cass. S.U. n. 17758/2016.

Orbene, la CTR ha erroneamente ritenuto che l’attività dell’Ufficio correlata alla contestazione di crediti indicati dal contribuente implicasse un’attività valutativa, senza invece considerare che la stessa aveva preso luogo da una verifica dei dati indicati dallo stesso contribuente e dalle incongruenze dagli stessi risultanti.

Orbene, sulla base di tali considerazioni, ha errato la CTR nel ritenere erroneamente utilizzato lo strumento disciplinato dagli artt. 36 bis e 54 bis, potendo peraltro il contribuente, in fase processuale, pienamente dimostrare l’esistenza dei crediti che l’Ufficio aveva disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni.

Quanto si è appena detto è dunque sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla parte intimata anche in memoria.

Pertanto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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