Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11072 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

ASSOCIAZIONE CANTE DI MONTEVECCHIO (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato

BERRUTI PAOLO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 31/2009 della COMM. TRIB. REG. di ANCONA,

depositata il 11/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA CONCETTA SAMBITO;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

aprile 2011, dal Relatore Cons. Maria Giovanna Sambito.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. La CTR delle Marche, con sentenza n. 31/7/09, depositata l’11.3.2009, ha confermato l’annullamento del provvedimento di cancellazione dell’Associazione Cante di Montevecchio dall’Anagrafe Unica, di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 11, ritenendo che l’Amministrazione aveva il dovere di produrre in giudizio il parere favorevole dell’Agenzia per le ONLUS, dovere disatteso senza alcuna ragionevole spiegazione, ed aveva impedito alla contribuente di prenderne visione, ed evidenziando che il fatto che gli anziani ospiti della struttura pagassero delle rette non deponeva per l’assenza del fine solidaristico, dato che non era stato contestato che i destinatari delle prestazioni potessero versare in condizioni di svantaggio di genere diverso rispetto a quello economico, e che non era contestata il mancato perseguimento di un fine di lucro attraverso la distribuzione di utili o il loro impiego in attività diverse da quelle istituzionali.

2. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui resiste la contribuente.

3. Il primo motivo, con cui l’Agenzia delle Entrate denuncia difetto di motivazione ex art 360 c.p.c., n. 5 in ordine al fatto controverso e decisivo relativo al requisito soggettivo degli anziani ricoverati presso la casa di riposo gestita dalla controricorrente appare inammissibile, non essendo corredato dal necessario momento di sintesi di cui all’art. 366 bis c.p.c..

4. Il secondo motivo, con cui la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR confermato la sentenza di primo grado rilevando la violazione del diritto di difesa nella mancata comunicazione e produzione del parere reso dall’Agenzia per le ONLUS appare manifestamente infondato, tenuto conto che la questione della mancata comunicazione del predetto parere, oltre che della sua mancata produzione in giudizio, era stata sollevata dalla stessa Agenzia con l’atto appello (in riferimento alla motivazione per relationem dell’atto impugnato) e che le refluenze di dette omissioni sull’esercizio del diritto di difesa del contribuente costituiscono espressione del potere del giudice di porre a fondamento della propria decisione principi di diritto, anche diversi da quelli richiamati dalle parti.

5. Del pari, manifestamente infondato è il terzo motivo, col quale l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 19, comma 2, lett. a) formulando il quesito “dica la Corte se – con riferimento alla cancellazione dalla anagrafe delle ONLUS ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 1997 di una associazione che gestisce una casa di riposo per anziani- violi il D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a) la sentenza della CTR che ritenga compatibile con il riconoscimento della qualifica di ONLUS “lo svolgimento di una attività dietro pagamento” laddove invece la norma suddetta (correttamente interpretata nel senso che la qualifica di ONLUS debba essere prevista in favore di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, sicchè deve ritenersi legittimamente negata la qualifica di ONLUS ad un soggetto che svolga il suo servizio verso la generalità degli utenti e per di più in cambio di una remunerazione) avrebbe imposto di riconoscere legittima nel caso in esame la cancellazione dell’associazione in esame dal registro delle ONLUS”. Al riguardo, va osservato che l’interpretazione della disposizione in esame data dalle Sezioni Unite di questa Corte, con le sentenze n. 24883 del 2008 e n. 9661 del 2009, che qui si condividono, sconfessa l’esegesi propugnata dalla ricorrente, essendo stato ritenuto che “In materia di agevolazioni ai fini delle imposte sui redditi, il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 2, lett. a), sul riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) – a norma del quale si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano dirette ad arrecare benefici a “persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari” – dev’essere interpretato nel senso che è sufficiente che ricorra almeno una delle predette condizioni di svantaggio, non rilevando ad escludere il fine solidaristico che le prestazioni siano fornite dietro pagamento di un corrispettivo, sempre che non vi sia prova del perseguimento anche di un fine di lucro attraverso la distribuzione degli utili ovvero il loro impiego per la realizzazione di attività diverse da quelle istituzionali o a queste connesse”; dovendo, aggiungersi che, con accertamento di fatto, censurabile in questa sede sotto il diverso profilo del vizio di motivazione, la CTR ha ritenuto incontroverso che i destinatari delle prestazioni versavano in condizioni di svantaggio di genere diverso da quello economico.

Si ritiene, in conclusione, che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio”.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte da parte del PM, mentre ha presentato memoria la resistente;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto il ricorso deve essere dichiarato rigettato;

che le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ed in favore della contribuente, e si liquidano in Euro 1.100,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contribuente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.100,00, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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