Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11072 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11072

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29412/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ROVERETO, 7, presso lo studio dell’avvocato VALERIO ANTIMO DI ROSA,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato MARIA IRMA CIARAMELLA;

– contraticorrente –

avverso la sentenza n. 576/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 26/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo contro la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe, con la quale, confermando la decisione impugnata, è stata annullata la cartella emessa a carico di M.N.D. per la ripresa di IVA relativa all’anno 2008.

La società intimata ha depositato controricorso eccependo l’inammissibilità e infondatezza della censura.

La causa può essere decisa con motivazione semplificata.

La censura proposta dall’Agenzia, ammissibile in rito in quanto sufficientemente articolata e prospettata sulla violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è infondata.

Occorre premettere che la questione circa la possibilità di ottenere la detrazione di un credito IVA non indicato nella dichiarazione dell’anno al quale si riferisce la relativa pretesa è stata di recente decisa dalle Sezioni Unite di questa Corte – sent. n. 17757/2016, depositata l’8.9.2016 – affermandosi il seguente principio di diritto: “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA e finalizzati a operazioni imponibili”.

A tali principi si è pienamente conformata la CTR, rilevando che l’omessa presentazione della dichiarazione nell’anno successivo alla maturazione del credito IVA non poteva impedire al contribuente di ottenere la relativa detrazione ove detto credito fosse stato puntualmente esposto nelle dichiarazioni IVA.

Tale ratio decidendi assorbe l’esame dell’ulteriore censura esposta dall’Agenzia in ordine all’utilizzazione della procedura di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, per la riscossione di un credito non indicato in cartella.

Il ricorso va pertanto rigettato. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio in relazione al recente intervento chiarificatore delle S.U..

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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