Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11071 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. trib., 19/05/2011, (ud. 23/02/2011, dep. 19/05/2011), n.11071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GESTIGEN SRL (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA U. DE CAROLIS 101,

presso lo studio dell’avvocato NEGRO FABIO, che la rappresenta e

difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE LEINI’ (OMISSIS), in persona del Sindaco in carica pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 5 INT. 1,

presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO FRANCESCO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA DI TORINO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di TORINO del 12/01/09, depositata il 14/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. CAMILLA DI IASI;

è presente il P.G. in persona del Dott. RAFFAELE CENICCOLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. La Gestigen s.r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di Leinì (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento ICI per omesso versamento dell’imposta negli anni dal 2001 al 2005 nonchè atto di contestazione di omessa comunicazione ICI e irrogazione sanzioni, la C.T.R. Piemonte confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto il ricorso della società.

2. Il primo e il terzo motivo di ricorso (coi quali si deduce omessa motivazione -e, nel primo motivo, anche contraddittoria motivazione, per avere i giudici d’appello ritenuto la legittimità dell’atto impugnato “in base a considerazioni diverse da quelle sollevate in sede di impugnazione” – in ordine a specifici motivi di appello) sono inammissibili innanzitutto perchè, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 -in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa- ma attraverso la specifica deduzione del relativo “error in procedendo” per violazione dell’art. 112 c.p.c. (v. cass. n. 11844 del 2006; n. 24856 del 2006 e n. 12952 del 2007).

E’ peraltro appena il caso di aggiungere che, in relazione al dedotto vizio di motivazione, i motivi in esame risultano in ogni caso carenti con riguardo alla previsione dell’art. 366 bis c.p.c., comma 2 a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v.

cass. n. 8897 del 2008).

Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce violazione di legge) è inammissibile per inidonea formulazione del quesito di diritto (col quale si chiede a questa Corte di dire se l’atto amministrativo impugnato sia stato redatto nel rispetto dei principi di chiarezza e trasparenza che la L. n. 212 del 2000 esige per la validità degli atti di natura tributaria), posto che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, il quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c. deve comprendere l’indicazione sia della “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia del diverso principio che il ricorrente assume corretto e che si sarebbe dovuto applicare in sostituzione del primo, dovendo in ogni caso ritenersi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto sia privo di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (v. tra numerose altre SU 6420 del 2008). Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.100,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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