Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11071 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 10/06/2020), n.11071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18105/2015 proposto da:

Comune di Centuripe, in persona del Commissario straordinario pro

tempore, Sicilia Ambiente S.p.a. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Viale

delle Milizie n. 38, presso lo studio dell’avvocato Alberto Di

Natale, rappresentati e difesi dall’avvocato Vincenzo Crimi, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Regalbuto, in persona del sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Gracchi n. 187, presso lo

studio dell’avvocato Marcello Magnano San Lio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Salvatore Trimboli, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 03/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato Vincenzo Crimi che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto dell’incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Salvatore Trimboli che ha

chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento

dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 155 del 2014 la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’impugnazione principale proposta dal Comune di Centuripe e dalla società Sicilia Ambiente p.A. e, ancora, l’appello incidentale introdotto dal Comune di Regalbuto avverso la sentenza n. 122 del 2008 emessa dal Tribunale di Enna.

2. Il giudice di primo grado, la cui decisione era stata confermata in appello, aveva pronunciato in sede di opposizione al decreto con cui si era ingiunto al Comune di Regabulto il pagamento della somma di Euro 448.043,08 in favore, in solido, del Comune di Centuripe e di Sicilia Ambiente S.p.A. – rispettivamente soggetto che aveva affidato ed a cui era stato affidato, per successivi contratti e relativi disciplinari, il servizio di conduzione e gestione, nonchè di riscossione dei relativi compensi, della discarica sita nei territori del Comune di (OMISSIS) per periodi prorogati fino al 31.12.2004 -, in esecuzione di provvedimenti, contigibili ed urgenti, adottati in materia di emergenza-rifiuti dalla Prefettura di Enna che, su sua richiesta, aveva disposto che i rifiuti solidi urbani del Comune di Regalbuto fossero conferiti nella discarica di quello di (OMISSIS).

Segnatamente, il tribunale revocava il decreto ingiuntivo opposto, rigettando la domanda di pagamento coltivata in monitorio dal Comune di Centuripe e da Sicilia Ambiente S.p.A., nella ritenuta mancata regolarizzazione contabile delle spese di gestione dell’impianto e di atto scritto e quella, subordinata, di arricchimento ingiustificato.

3. La Corte territoriale disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’opposizione a decreto ingiuntivo per sua tardività e quella di incompetenza per ragioni di territorio del Tribunale di Enna – perchè, pur essendo la controversia attribuita alla cognizione del Tribunale di Nicosia, in ragione della successiva revisione delle circoscrizioni giudiziarie che di quell’ufficio avevano disposto la soppressione, era venuta ad esistenza la competenza del Tribunale che aveva pronunciato il decreto ingiuntivo – e respinte ancora le deduzioni sul difetto di legittimazione attiva e passiva, rigettava nel merito le domande proposte dalle opposte.

La Corte di merito riteneva la mancanza di prova in ordine al quantum dovuto che non avrebbe potuto trovare fondamento nelle fatture emesse dalla Sicilia Ambiente o da atti del Comune di Centuripe entrambi oggetto di contestazione da parte dell’Amministrazione territoriale di Regalbuto, opponente.

I giudici di appello ritenevano altresì inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta quale riconvenzionale dagli opposti nella novità del tema di indagine in tal modo introdotto dalle parti in giudizio rispetto a quello già presente per la proposta opposizione e, comunque difettando, l’azione di arricchimento senza causa del carattere della residualità, potendo le parti avvalersi dell’azione contrattuale.

3. Il Comune di Centuripe e Sicilia Ambiente S.p.A. ricorrono per la cassazione dell’indicata sentenza con sei motivi cui resiste con controricorso il Comune di Regalbuto che propone altresì ricorso incidentale affidato a tre motivi. Tutte le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 149,645,647, 648 e 649 c.p.c. e delle norme di disciplina del diritto di difesa e del giusto processo con omesso esame di punti decisivi della controversia relativi alla nullità dell’ordinanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e della inammissibilità della opposizione per tardività dell’opposizione; la nullità della sentenza ex artt. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2.

1.1. L’unico documento che consenta di accertare la data di ricezione di un atto giudiziario notificato a mezzo del servizio postale è l’avviso di ricevimento del plico raccomandato salvo rilascio di duplicato D.P.R. n. 655 del 1982, ex art. 8. I giudici di merito di primo e secondo grado avrebbero errato nel ritenere la tempestività dell’opposizione basando la loro decisione sul timbro di ricezione contenuto nel plico raccomandato che ne attestava l’esistenza alla data del 21.06.2006.

In difetto dell’avviso invece la notifica doveva ritenersi eseguita al 20.06.07 data di spedizione del plico contenente il decreto ingiuntivo con conseguente maturazione del termine di gg. 40 per proporre opposizione ai 30.07.06 ed intempestività di quella introdotta solo il successivo 31.07.06.

Il motivo è infondato.

Per vero, la stessa giurisprudenza invocata dai ricorrenti a sostegno della dedotta violazione di legge, ferma ogni altra valutazione sulla tecnica stessa di stesura del motivo, in cui figura una commistione dei piani della violazione di legge e del vizio di motivazione, consente in modo agevole di giungere a siffatta conclusione.

Come da questa Corte di legittimità affermato, in materia di notifica a mezzo del servizio postale bisogna distingue le posizioni del notificante e del notificato e se il primo deve provare il perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario mediante la produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandata, unico documento idoneo ad attestare la consegna del plico e la data di questa, là dove sia invece il destinatario a dover provare la data della notificazione, è sufficiente la produzione della busta che contiene il plico, in sè idonea ad attestare che prima della data risultante dal timbro postale apposto non poteva essere avvenuta la consegna (tra le altre: Cass. 11/03/2015 n. 4891).

Con la produzione della busta del plico postale contenente il decreto ingiuntivo notificato al Comune di Regalbuto e recante il timbro di ricezione alla data del 21.06.2006, l’opponente Comune di Regalbuto ha provato di non aver ricevuto prima di quella data, come correttamente ritenuto nell’impugnata sentenza dalla Corte di merito, l’atto e, per l’effetto, la tempestività dell’opposizione ai decreto ingiuntivo intervenuta ex art. 641 c.p.c., per atto notificato agli opposti il 31.07.2006.

La sentenza impugnata ha pertanto correttamente ritenuto la tempestività dell’opposizione.

1.2. Per ulteriore profilo del primo motivo di ricorso si denuncia la nullità-illegittimità l’ordinanza in data 09.07.2007 con il cui il giudice di primo grado avrebbe illegittimamente sospeso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con violazione degli artt. 648 e 649 c.p.c., in difetto dei gravi motivi richiesti.

Il motivo per siffatta sua declinazione, da intendersi in effetti quale ulteriore e distinto mezzo, è inammissibile nella non ricorribilità in cassazione dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c.. L’ordinanza, emessa in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo a norma dell’art. 649 c.p.c., con la quale venga sospesa la provvisoria esecuzione del decreto non è impugnabile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento privo di contenuto decisorio, in quanto destinato ad operare in via meramente temporanea ed inidoneo come tale a pregiudicare la pronuncia di merito, producendo effetti che si esauriscono con la sentenza che pronuncia sull’opposizione (Cass. 01/09/1997 n. 8330; Cass. 18/01/2005 n. 905; Cass. 01/08/2008 n. 20925).

Sull’indicato rilievo resta non configurabile neppure l’omissione del giudice di appello che non avrebbe pronunciato sull’indicata domanda nella incapacità di quest’ultima di sostenere una valida ed efficace censura.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere la violazione degli artt. 24 e 11 Cost., D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 185 e artt. 20 e 637 c.p.c., dei principi sul giusto processo e la competenza territoriale in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3; omesso esame, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4.

La Corte di appello con l’impugnata decisione avrebbe ritenuto l’applicabilità del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 185 e la competenza per territorio del Tribunale di Enna e non di quello di Nicosia nonostante, quanto a quest’ultimo, la mancanza di contestazione del profilo diretto a radicare la competenza sub specie del giudice del luogo in cui l’obbligazione è sorta ex art. 20 c.p.c..

Il motivo è inammissibile per difetto di interesse.

La Corte di appello nissena pur argomentando sull’applicabilità all’obbligazione dedotta in lite del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 185, che indica la sede della tesoreria dell’ente territoriale come idonea ad individuare il giudice territorialmente competente, conclude nel senso della competenza del Tribunale di Enna nel presupposto che “anche accedendo alla tesi volta ad affermare l’originaria incompetenza”, in ogni caso, a seguito della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e della intervenuta soppressione del Tribunale di Nicosia in applicazione del principio sulla competenza sopravvenuta per normativa intervenuta nella pendenza della lite in applicazione di una delle declinazioni del principio della perpetuatio iurisdictionis (vd. infra sub n. 9).

La motivazione osservata, peraltro neppure univoca nell’affermazione della competenza del Tribunale di Nicosia, in ogni caso per l’ulteriore suo sviluppo diretto ad individuare comunque l’inapplicabilità alla fattispecie in esame della regola di competenza di cui all’art. 185 D.Lgs. cit., fa sì che non possa riconoscersi ai ricorrenti interesse alla proposizione del motivo stesso.

Il motivo di ricorso deve rispondere per la sua ammissibilità ad un interesse concreto della parte.

Risponde a principio generale quello per il quale la parte che agisce in giudizio deve dimostrare ex art. 100 c.p.c., il proprio concreto ed attuale interesse ad ottenere una statuizione che resta decisamente carente allorquando esso sia costituito da una mera utilità astratta tesa ad ottenere una soluzione di una questione giuridica senza riflessi pratici in proprio favore (da ultimo, ex pluribus: Cass. 24/01/2019 n. 2057).

I vizi di motivazione denunciati, impropri nell’adottata dizione a fronte del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non sortiscono poi che l’effetto di ripercorrere con lettura alternativa la decisione impugnata in modo inammissibile nel giudizio di legittimità.

Ogni altro profilo resta assorbito.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 2687 c.c.; artt. 113,115,116,633,634,635,641,645, 647 e 648 e 649 c.p.c. e delle norme che disciplinano il diritto di difesa, il giusto processo, l’onere della prova, la prova dei fatti non contestati, la valutazione della prova; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3; omesso esame di punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; omessa insufficiente e contraddittoria valutazione su punti decisivi della controversia.

La Corte di appello, con motivazione illogica e contraddittoria facendo mal governo della regola sulla prova, con travisamento altresì del contenuto dei documenti prodotti e della non contestazione, aveva ritenuto che non vi fosse prova adeguata sulle quantità dei rifiuti versati dal Comune di Regalbuto nella discarica del Comune di (OMISSIS) nel periodo dal 03/02/2000 al 31/12/2004 e dei criteri adottati da Sicilia Ambiente S.p.A. ai fini dell’esatto computo dei corrispettivi là dove invece il Comune di Regalbuto non aveva contestato la quantità dei rifiuti portati in discarica ma la sola congruità dei compensi. Tanto sarebbe emerso dai contenuti della corrispondenza intercorsa tra le parti nella fase antecedente all’introduzione del giudizio. La quantità dei rifiuti conferiti dal Comune di Regalbuto in discarica sarebbe poi state provate dai ricorrenti per produzione del prospetto dovuto dal Comune nel procedimento monitorio dalle fatture di Silia Ambiente S.p.A., dagli estratti dei registri Iva delle vendite di Sicilia Ambiente S.p.A. e dall’atto di liquidazione del Comune di Regalbuto n. 2/2005 con cui quest’ultimo liquidava limitatamente alla quota aggiuntiva cd. post mortem da rapportarsi alle quantità conferite.

La produzione di provvedimenti ed atti del Ministero dell’Interno, del Commissario delegato per l’emergenza rifiuti, dell’ordinanza commissariale del 19.11.2002 e di determine e delibere dell’Uffici Tecnico del Comune di Centuripe e delle allegate convenzioni avrebbe poi indicato gli importi dovuti in attuazione di normativa statale e regionale.

La mancata presa di posizione, e quindi la mancata tempestiva contestazione, da parte dell’opponente Comune di Regalbuto sui fatti principali del diritto azionato ne avrebbe implicato l’ammissione, in applicazione della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Il motivo è inammissibile mancando all’onere di allegazione gravante sul ricorrente e risolvendosi lo stesso in una non consentita richiesta a questa Corte di legittimità di rivalutazione, di squisito merito, delle prove effettuata dalla Corte territoriale nell’apprezzamento del materiale probatorio acquisito in giudizio.

E’ principio di assoluta e costante affermazione nella giurisprudenza di legittimità quello per il quale qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza egli ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Cass. 21/05/2019 n. 13625).

Quanto al profilo del vizio di motivazione è, ancora, costante nella giurisprudenza di legittimità il rilievo con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poichè la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità.

In modo più specifico l’accertamento della sussistenza di una “contestazione” ovvero d’una “non contestazione”, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. 28/10/2019 n. 27490; si veda anche: Cass. 16/03/2012 n. 4249; Cass. 03/05/2007 n. 10182; Cass. 06/11/2001 n. 13686).

La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. Ne consegue che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (Cass. n. 19547 del 04/08/2017; Cass. n. 29404 del 07/12/2017).

Ed ancora, il vizio di motivazione sussiste quando il giudice non indichi affatto, le ragioni del proprio convincimento rinviando, genericamente al quadro probatorio acquisito, senza alcuna esplicitazione al riguardo, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito non consentendo, in tal modo, alcun controllo sulle ragioni della decisione e lasciando all’interprete di colmarla con le più ipotetiche congetture (Cass. 03/11/2016 n. 22232; Cass. 20/07/2012 n. 12664).

Premessi gli indicati principi, la Corte di appello ha ritenuto non adeguata la prova documentale che era in atti sostenuta da evidenze contabili provenienti da Sicilia Ambiente o ancora da atti promananti dal Comune di Centuripe che nell’apprezzata loro contestazione – in modo rilevante ritenuta per la posizione processuale assunta dal Comune di Regalbuto quanto alla legittimazione di Sicilia Ambiente S.p.A. ad emettere fatture anche nel periodo di gestione della discarica e per la valutazione dei contenuti della nota in data 28.11.2002 del medesimo Comune di Regalbuto, peraltro rimasta estranea alle deduzioni dei ricorrenti – sono stati stimati non capaci di sostenere la prova del credito azionato.

Si tratta per vero di motivazione che non si connota, giusta la dedotta nullità, per assoluta contraddittorietà, omissione o apparenza, dovuta ad assertività o piena genericità, e che consente di cogliere la ratio della decisione e di sindacarne in questa sede il percorso.

4. Con il quarto motivo si fa valere la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., artt. 2697,2699,2710 c.c.; artt. 113,115,116,633,634,635,641,645, 647 e 648 e 649 c.p.c. e delle norme che disciplinano il diritto di difesa, il giusto processo, l’onere della prova, la prova dei fatti non contestati, la valutazione della prova, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3; omesso esame di punti decisivi della controversia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; nullità della sentenza ex art. 132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4; omessa insufficiente e contraddittoria valutazione su punti decisivi della controversia.

In risposta alle deduzioni avversarie che avrebbero trovato accoglimento per l’impugnata sentenza, si deduce dai ricorrenti la rispondenza a previsione di legge delle azionate pretese nel presupposto che: la discarica è stata finanziata dallo stesso Comune di Centuripe, che ha contratto un mutuo, e non dal Commissario Regionale e che pertanto tutti i tributi, compreso quello cd. post mortem sarebbero spettati al primo; le ordinanze prefettizie avrebbero inoltre previsto che il Comune di Regalbuto partecipasse alle spese di gestione della discarica in misura proporzionale ai rifiuti conferiti e tanto anche per royalties per il disagio ambientale, a titolo post mortem e di ammortamento; il Comune di Centuripe aveva conferito ad ATO Enna 1 la sola raccolta dei R.S.U. e non il servizio di gestione della discarica rimasto comunale; il Comune di Regalbuto aveva dato esecuzione al contratto manifestando la volontà di accettarne tutte le clausole.

Per i segnati passaggi si ha che il motivo reitera la critica oggetto del precedente attaccando il processo decisionale che si vorrebbe esplicitato per una motivazione apparente ed omessa anche per sua assoluta illogicità; la censura è infondata e le ragioni sono quelle indicate sub n. 3.

5. Con il quinto motivo si fa valere la violazione di legge, anche processuale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., artt. 2014 e 2042 c.c.; artt. 113,115,116,183,633,634,635,641 c.p.c., art. 645 c.p.c., comma 2, in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nel ritenere l’inammissibilità dell’azione di arricchimento nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il motivo è infondato e non sono estranei allo stesso finanche profili di inammissibilità.

La Corte di appello ha escluso l’ammissibilità della domanda di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c., proposta dagli opposti correttamente escludendone nel giudizio di opposizione la configurabilità quale “reconventio reconventionis” espressione di un necessitato esercizio del diritto di difesa rispetto a temi di indagine nuovi introdotti dalla riconvenzionale o dall’eccezione in senso stretto proposte dall’opponente (Cass. 25/02/2019 n. 5415; Cass. 25/10/2018 n. 27124; Cass. 27/12/2010 n. 26128).

La domanda di arricchimento è domanda che non rinviene, nella fattispecie in esame, la causa della sua introduzione nel giudizio di opposizione nell’ampliamento del tema di decisione che consegue alla riconvenzionale o all’eccezione in senso stretto proposte dall’opponente.

Tanto vale nel debito rilievo, operato dalla Corte di merito, che la dedotta, da parte dell’opponente, mancanza “di ogni accordo scritto tra enti” lasciava “sostanzialmente fermo il quadro di riferimento desumibile dalla produzione documentale originaria” (p. 9 sentenza di appello) – per l’intersecarsi di provvedimenti prefettizi d’urgenza, determinazioni del Comune conferitario dei rifiuti ed i correlati momenti contrattuali con la società di gestione della discarica – e quindi l’originario tema di indagine.

D’altra parte i ricorrenti non deducono con carattere di compiutezza di aver portato all’esame dei giudici di appello proprio quei temi di indagine che, nuovi, avrebbero consentito in veste di opposti di proporre la riconvenzionale ex art. 183v c.p.c., comma 5.

Manca, per vero, l’allegazione dell’atto avversario quanto ai passaggi di rilievo e di questi ultimi la diretta riferibilità all’atto di parte con cui sono stati tempestivamente introdotti nel giudizio di primo grado.

Vero è, altresì, che la Corte di appello ha ritenuto in ogni caso l’inammissibilità della domanda ex art. 2041 c.c. per difetto del requisito della sussidiarietà di cui all’art. 2042 c.c., nella rilevata evidenza che avendo gli opposti azionato un rimedio contrattuale nel merito che era stato rigettato, tanto avrebbe loro precluso l’esercizio del rimedio residuale e che con siffatto elemento della motivazione, in modo inammissibile, neppure si confronta il proposto motivo che non coglie, per l’effetto, la ratio della decisione impugnata.

6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3.

I giudici di merito avrebbero dovuto accogliere le domande dei ricorrenti e per l’effetto non compensare le spese di lite tra le parti ma condannare il Comune di Regalbuto al loro pagamento.

Il motivo è inammissibile perchè si risolve in una contestazione generica sul merito stesso della decisione impugnata e resta comunque assorbito dallo scrutinio delle precedenti censure.

7. Il Comune di Regalbuto con il primo motivo del ricorso incidentale fa valere la violazione degli artt. 18, 19, e 20 c.p.c. e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 185, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia.

L’incompetenza per territorio del Tribunale di Enna ad emettere il decreto ingiuntivo D.Lgs. n. 267 del 2000, ex art. 185, previsione di carattere speciale, avrebbe dovuto essere accolta e sarebbe stata omessa la pronuncia sulla eccezione sul punto sollevata e sulla conseguente domanda di nullità del decreto opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente competente.

La diversa valutazione operata dai giudici di appello sull’intervenuta soppressione della sede giudiziaria competente per la nuova organizzazione delle circoscrizioni giudiziarie ex dd. ll. gg. ss. nn. 155 e 156 del 2012, in attuazione della legge delega ex D.L. n. 138 del 2011, conv. in L. n. 148 del 2011, con il venir meno del Tribunale di Nicosia nella cui competenza per territorio, all’epoca dell’introduzione del procedimento monitorio e del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., sarebbe rientrata la domanda, in applicazione della regola sul foro in cui si trova la tesoreria dell’ente territoriale, sarebbe stata errata.

Siffatta evidenza non avrebbe potuto infatti escludere e superare l’incompetenza del giudice in origine pronunciatosi sull’istanza monitoria.

8. Con il secondo motivo il ricorrente in via incidentale fa valere la violazione e falsa applicazione dei principi da valere per i contratti conclusi dalla p.A. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 e la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

La Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul motivo di appello incidentale relativo alla mancanza di un contratto scritto, richiesto ad substantiam per la validità di quelli conclusi dalla p.A., tra le parti, con il ritenere che siffatta evidenza fosse superabile in ragione delle ordinanze prefettizie sul conferimento nella discarica di Centuripe dei R.S.U. del Comune di Regalbuto.

9. Con il terzo motivo il ricorrente incidentale denuncia la violazione della normativa sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. La Corte di appello avrebbe errato nel compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio, rigettando la richiesta di condanna delle controparti.

10. I motivi primo, secondo e terzo del ricorso incidentale si prestano, comunque, ferma l’infondatezza del primo per le ragioni sub n. 9, ad una comune valutazione di inammissibilità in ragione del principio di diritto che segue.

10.1. La parte totalmente vittoriosa nei gradi di merito che tale rimanga anche all’esito del ricorso per cassazione che proposto in via principale dall’avversario sia stato rigettato o dichiarato inammissibile in sede di legittimità non ha un autonomo interesse a coltivare un ricorso incidentale e tanto sia là dove con il proposto mezzo si introducano questioni di natura pregiudiziale e preliminare assorbite dall’intervenuto rigetto del ricorso principale su questioni di merito (in materia di competenza vd., Cass. 08/08/2018 n. 20679) sia nel caso in cui si voglia in via incidentale ottenere una valutazione delle questioni di merito pieno, secondo un differente grado di priorità.

Nelle descritte fattispecie manca invero l’interesse concreto ed attuale che sempre deve sostenere il mezzo di impugnazione principio che applicato rispetto ad un ricorso incidentale si spinge fino a consentire di quest’ultimo una qualificazione in termini di ricorso condizionato.

In materia di ricorso per cassazione là dove si assista alla proposizione di un ricorso in via incidentale, il carattere condizionato del mezzo all’accoglimento del ricorso principale può desumersi non solo dall’utilizzo di locuzioni quale, per l’appunto, “condizionato”, “subordinato” o equivalenti, ma può trarsi anche in via interpretativa in ragione della incapacità dell’introdotto mezzo a determinare conseguenze pregiudizievoli o migliorative rispetto al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità di quello principale già ottenuto.

10.2. Si aggiunga, in ordine al primo motivo, che in ogni caso lo stesso è comunque infondato.

La Corte di appello nissena rilevando che, anche a voler ritenere la competenza per territorio del Tribunale di Nicosia – soppresso all’esito del nuovo disegno delle circoscrizioni giudiziarie operato dal D.Lgs. 7 settembre 2012, n. 155, con accorpamento dei suoi territori in quelli del Tribunale di Enna, ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi a quale si è celebrato, per l’effetto, il giudizio di opposizione ex art. 645 c.c. -, la nuova distribuzione della competenza per territorio intervenuta mentre era pendente il giudizio di secondo grado, prima dell’adozione della sentenza di appello, e quindi dopo il 13.09.2013, non determina la nullità del provvedimento monitorio e della successiva sentenza in forza della sopravvenuta competenza del giudice pur in origine incompetente ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità.

Vale invero il principio, fermo negli orientamenti di legittimità per il quale, l’art. 5 c.p.c., anche nel testo novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 2, che esclude la rilevanza dei mutamenti in corso di causa della legge, oltre che dello stato di fatto, in ordine alla determinazione della competenza, va interpretato in conformità alla sua “ratio”, che è quella di favorire, non già di impedire, la “perpetuatio iurisdictionis”.

Pertanto ove sia stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda non può l’incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio (Cass. 17/01/2008 n. 857; Cass. 16/07/2010 n. 16667; Cass. 01/03/2016 n. 4059; Cass. 12/11/2019 n. 29218).

11. In via conclusiva i ricorsi principale ed incidentale vanno rigettati e le spese restano per l’effetto compensate tra le parti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Rigetta i ricorsi in via principale ed incidentale proposti e compensa tra le parti le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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