Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11071 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.E.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

IPOST – ISTITUTO POSTELEGRAFONICI – GESTIONE COMMISSARIALE FONDO

BUONUSCITA POSTE ITALIANE SPA, (d’ora in poi per brevita’ anche

“Ipost”), in persona del procuratore speciale e Commissario,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASUBIO 15, presso lo studio

dell’avvocato BUZZELLI DARIO, che lo rappresenta e difende, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8837/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

27/12/07, depositata il 05/06/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza del 5 giugno 2008 con cui la Corte d’appello di Roma, confermando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta da C.E.V. nei confronti dell’Istituto Postelegrafonici Gestione Commissariale Fondo Buonuscita, per ottenere il ricalcolo del trattamento di buonuscita con l’adeguamento di quanto maturato a tal titolo alla data del 28 febbraio 1998, fino alla data di effettiva corresponsione;

Letto il ricorso del soccombente;

Letta la relazione resa ex ari. 380 bis c.p.c. di manifesta infondatezza del ricorso e la memoria depositata dall’Istituto Postelegrafonici;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 28281 del 26/11/2008) per cui “I dipendenti della s.p.a. Poste italiane, collocati a riposo dopo la data di costituzione di quest’ultima, hanno diritto, per il servizio prestato fino al 28 febbraio 1998, all’indennita’ di buonuscita, il cui ammontare va calcolato sulla base della retribuzione corrisposta a tale data, dovendosi ritenere che la trasformazione dell’Ente Poste italiane in societa’ per azioni e il conseguente assoggettamento del rapporto al diverso regime giuridico, nel quale un ruolo significativo e’ assegnato alla contrattazione collettiva, abbia cristallizzato la determinazione dell’ammontare dell’indennita’ in questione (pur restando l’esigibilita’ legata alla cessazione del rapporto), senza che assumano rilievo i successivi incrementi collegati alla dinamica salariale. Ne’, ai fini del ragguaglio dell’indennita’ medesima, possono includersi emolumenti diversi da quelli tassativamente previsti dal D.P.R. n. 1032 del 1973, art. 38 o da leggi speciali, restando esclusa la possibilita’ di interpretare le locuzioni “stipendio”, “paga” o “retribuzione” nel senso generico di retribuzione onnicomprensiva riferibile a tutto quanto ricevuto dal lavoratore in modo fisso o continuativo e con vincolo di corrispettivita’ con la prestazione lavorativa, come la quattordicesima mensilita’ e il cosiddetto superminimo, introdotto dalla contrattazione collettiva in favore dei dirigenti.”;

Ritenuto che il ricorso va quindi rigettato e che le spese, liquidate come da dispositivo, devono seguire la soccombenza.

PQM

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in Euro 30,00 oltre millecinquecento/00 Euro per onorari, Iva e CPA e spese generali.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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