Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11071 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11071

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29153/2015 proposto da:

Z.G.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell’avvocato TULLIO ELEFANTE,

che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

AGENTE DELLA RISCOSSIONE EQUITALIA NORD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1892/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 07/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che Z.G.M. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR della Lombardia indicata in epigrafe che ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la cartella impugnata dalla contribuente;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla novità della domanda dell’Agenzia, per la prima volta proposta in fase di appello, con la quale l’Ufficio aveva contestato quanto dedotto dal contribuente in primo grado circa la mancata notifica degli atti presupposti, producendo i documenti attestanti la regolarità della notifica;

Considerato che con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58, avendo la CTR consentito la proposizione di domande e documenti nuovi in appello;

Considerato che i due motivi vanno esaminati congiuntamente stante la loro stretta connessione e risultano infondati;

Considerato che nel giudizio tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in sede di gravame, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d’invalidità dell’atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili – cfr. Cass. n. 11223/2016-;

Considerato che nel caso di specie l’Agenzia, a fronte dell’eccepita inesistenza della notifica degli atti propedeutici sostenuta in primo grado dal contribuente, ben poteva impugnare in appello la statuizione favorevole al contribuente producendo gli atti dimostrativi della notifica dei medesimi atti, ciò rientrando nelle mere difese sempre deducibili, in qualunque grado, dall’ufficio;

Considerato che nemmeno può dubitarsi della possibilità, nel rito tributario, di produrre in appello qualunque documento, pur se già disponibile in precedenza – Cass. n. 22776/2015-;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle Entrate nella misura indicata in dispositivo, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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