Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11070 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18948-2019 proposto da:

TEAM SERVICE SOCIETA’ CONSORTILE ARL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

UGO BARTOLOMEI 23, presso lo studio dell’avvocato IVELLA FRANCESCO

SAVERIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato IVELLA

ENRICO;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C.

CORVISIERI 54, presso lo studio dell’avvocato CHIALASTRI UMBERTO,

che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2002/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 12/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda avanzata da S.S., operatore presso la Stazione Ferroviaria di Milano Centrale nell’ambito di servizi di pulizie, nei confronti di Team Service Società Consortile a r.l., appaltatrice del servizio, volta a ottenere il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso in occasione della cessazione del rapporto con la società per cessazione di appalto;

la Corte territoriale riteneva sussistente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’indennità di mancato preavviso, anche in costanza di immediata assunzione da parte dell’appaltatore subentrante, in applicazione della regola generale di cui all’art. 2118 c.c.;

disattendeva il rilievo attinente alla presunta risoluzione del rapporto per mutuo consenso, osservando che il rapporto di lavoro era pacificamente cessato per fatto attinente alla sfera giuridica della società e ai sensi dell’art. 53 CCNL attività ferroviarie era dovuto il preavviso, che il recesso era avvenuto per esclusiva volontà del datore di lavoro, il quale anche in caso di cambio appalto non deve necessariamente licenziare il lavoratore, che con l’accordo sindacale 25 3 2014, non sottoscritto da Team service ma solo dal Gruppo Gesafin, era stato regolato il nuovo rapporto di lavoro da instaurare con il datore di lavoro subentrante

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la società sulla base di due motivi, illustrati con memorie;

il lavoratore resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, osservando che la Corte territoriale non aveva preso in esame l’impugnazione in punto di cessazione del rapporto per mutuo consenso, limitandosi al riguardo a espressioni apodittiche;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2118 c.c. e dell’art. 112 c.p.c., rilevando che, poichè il fondamento del preavviso è il recesso dell’altra parte, il lavoratore avrebbe dovuto provare il recesso della Team Service ma non ha dimostrato o dedotto nulla circa la sua estromissione, che è fatto costitutivo del diritto vantato;

il primo motivo è infondato, in presenza di un percorso motivazionale coerente e compiuto – tale da non evidenziare una carenza motivazionale nei termini indicati da Cass. 8053/2014, che ha ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione – idoneo a consentire la comprensione del fondamento della decisione, che individua il recesso del datore di lavoro nel fatto pacifico della cessazione dell’appalto senza prosecuzione del rapporto con il datore in altri ambiti;

il secondo motivo è inammissibile, poichè la circostanza non controversa della cessazione dell’appalto, quale genesi della risoluzione del rapporto, è posta a fondamento della decisione attinente alla esclusione di un recesso per mutuo consenso, con valutazione integrante un apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità per violazione di legge (Cass. n. 29781 del 12/12/2017);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza, con distrazione in favore del difensore del controricorrente, dichiaratosi antistatario;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA