Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11070 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 10/06/2020), n.11070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20573/2014 proposto da:

S.n.c. B.L. e G., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente dcmiciliata in Roma, Via Giosuè Borsi n.

4, presso lo studio dell’avvocato Federica Scafarelli, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gianpiero Luongo,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta

pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Mazzini n. 11,

presso lo studio dell’avvocato Paolo Stella Richter, che la

rappresenta e difende, giusta procura speciale Rep. n. (OMISSIS) del

26.9.14, autenticata dal Dott. Tommaso Sussarellu – Dirigente del

Servizio Contratti e Centrali Acquisti della Provincia Autonoma di

Trento;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Comune di Trento, in persona del Sindaco in carica;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il

12/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Cons. Dott. Laura Scalia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

del ricorso principale con assorbimento dei restanti motivi, rigetto

del ricorso incidentale;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Federica Scafarelli che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso principale, rigetto

dell’incidentale;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

Paolo Stella Richter che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale, accoglimento dell’incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Trento, con ordinanza pronunciata ex art. 702-bis c.p.c., in data 12.02.2014, in accoglimento dell’opposizione alla stima proposta da B.L. e G. S.n.c. avverso il provvedimento del Dirigente dell’Agenzia Opere Pubbliche della Provincia Autonoma di Trento n. 596 del 18 ottobre 2012 di determinazione della inoennità per l’esproprio dell’area di mq. 583 di proprietà dell’opponente, e destinata alla realizzazione di una rotatoria stradale nel Comune di Trento su delega della Provincia, quantificava l’indicata posta in Euro 495.487,50 oltre ad Euro 18.891,00 riconosciuti a titolo di indennizzi per l’asportazione di alberi e della pavimentazione presente sull’area ablata.

2. Nell’apprezzamento condotto dalla Corte di merito, l’esproprio, in applicazione della L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 15-bis, doveva ritenersi parziale in quanto relativo a parte di un complesso immobiliare costituito da un fabbricato ad uso commerciale e dagli spazi per il parcheggio a disposizione della clientela del negozio.

L’indicato complesso, connotato da destinazione economica unitaria, avrebbe comportato per il proprietario un pregiudizio economico diverso da quello ristorabile attraverso l’indennizzo calcolato con esclusivo riferimento alla porzione espropriata e tanto in ragione della compromissione o alterazione della possibilità di utilizzazione della restante porzione e del suo deprezzamento.

A tanto avrebbe concorso la natura di stretta complementarietà dell’area su cui insisteva l’esercizio commerciale con quella destinata a parcheggio, in una situazione di sostanziale carenza di posti auto nonostante la persistenza del rispetto delle dotazioni minime prescritte in materia.

I giudici di merito ritenevano, altresì, che, essendo l’esproprio finalizzato alla realizzazione di un’opera rientrante tra quelle previste dallA L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, trattandosi di intervento previsto dal Piano Provinciale della Viabilità, sull’intera indennità dovesse applicarsi la riduzione del 25% indicato nella norma.

L’art. 15-bis della Legge Provinciale avrebbe previsto infatti la necessità di applicare la riduzione là dove stabiliva che l’indennità venisse determinata con le modalità stabilite dal capo III della L.P. n. 6 del 1993, comprensiva della norma sopra indicata.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata ordinanza la B.L. e G. S.n.c. con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la Provincia Autonoma di Trento che in via incidentale articola un unico motivo.

3. Con ordinanza interlocutoria depositata il 30 ottobre 2019 questa Sezione ha rimesso la causa alla pubblica udienza, nella ritenuta rilevanza e novità della questione sollevata con i primi due motivi di ricorso sulla legittimità della fonte della riduzione dell’indennità di esproprio del 25% ritenuta dalla Corte di appello di Trento nel Regolamento di attuazione del 26.10.2009 della L.P. n. 6 del 1993, all’art. 14.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente società denuncia la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 2,3,10,11,42,97,111, 116 e 117 Cost., artt. 4 e 8 del Testo Unico delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, dell’art. 1 del Primo Protocollo Addizionale della Convenzione Edu, L.P. n. 6 del 1993, art. 14 e della L. n. 2248 del 1865, art. 5, all. E, in relazione alla omessa disapplicazione delle disposizioni (artt. 4, 5 e 6) del Regolamento di attuazione della L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, emanato dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento con D.P.G.P. 26 ottobre 2009, n. 24-26 Leg. e, ancora, omessa motivazione su fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

La Corte di merito avrebbe errato là doveva aveva ritenuto che la fonte della riduzione del 25% della indennità riconosciuta fosse costituita dalla legge provinciale sugli espropri che all’art. 14, comma 2, stabilisce che tra le opere e gli interventi di riforma economico-sociale individuati da apposito regolamento provinciale rientrino, oltre a quelli in materia di politica provinciale della casa e dell’edilizia abitativa, anche gli altri ricompresi dal Piano provinciale della mobilità.

L’art. 6 del Regolamento di attuazione dell’art. 14 L. cit., approvato con D.P.G.P. 26 ottobre 2009, stabilisce all’art. 6 che la riduzione del 25% si applica, transitoriamente e fino all’entrata in vigore del Piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, alle opere individuate dal Piano generale degli interventi per la viabilità.

Argomenti d’ordine letterale e sistematici avrebbero deposto nel senso dedotto in ricorso.

1.1. Da un canto, per vero, l’art. 14, comma 2, L.P. cit. non menzionava tra le opere soggette a riduzione quelle finalizzate agli interventi sulla “viabilità”, là dove poi il Piano provinciale degli interventi per la viabilità, menzionato dal regolamento provinciale cit., resta uno strumento di programmazione “settoriale” degli interventi pubblici della Provincia, previsto dalla L.P. n. 4 del 1996, art. 17 e dal relativo Regolamento di esecuzione emanato con D.P.G.P. 25 settembre 2000, e riguarda tutti i settori di intervento provinciale e non solo la viabilità.

Esso viene adottato in occasione dell’insediamento di ogni nuovo esecutivo provinciale ed è obbligatorio solo qualora il volume degli investimenti del settore considerato superi determinate soglie fissate con regolamento e, al pari di ogni altro piano settoriale approvato ex art. 171. cit., viene adottato per il perseguimento di essenziali finalità contabili e finanziarie.

1.2. Il Piano Provinciale della mobilità, invece, previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, è uno strumento pianificatorio per le politiche provinciali e per la programmazione delle opere e degli interventi a carattere strategico sotto l’aspetto della mobilità e della mobilità sostenibile, in attuazione del D.P.R. n. 381 del 1974, art. 19.

La ricomprensione dell’opera per cui era intervenuto esproprio nel “Piano della viabilità” e non nel “Piano della mobilità generale” non avrebbe legittimato l’applicazione della riduzione dell’indennità ritenuta con l’impugnata ordinanza e la norma regolamentare di cui al D.P.G.P. 26 ottobre 2009, art. 6 avrebbe dovuto essere disapplicata perchè in contrasto con l’art. 1 del protocollo Addizionale n. 1 allegato alla C.E.D.U., come interpretato nella giurisprudenza convenzionale (causa Scordino/Italia del 29 marzo 2006).

L’indennità di esproprio va determinata in misura corrispondente al valore venale del bene ablato dovendosi garantire alla persona espropriata una riparazione integrale e tale criterio può trovare deroga solo in caso di espropriazioni cdd. non isolate e determinate dal perseguimento di obiettivi di utilità pubblica, come quelli attuati con le misure di riforma economica o di giustizia sociale che possono giustificarne una misura inferiore al valore di mercato effettivo.

In ambito nazionale l’intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 348/2007 sulla L. n. 359 del 1992, art. 5-bis, ed il conseguente adattamento del legislatore provinciale a mezzo dell’adozione della L. n. 1 del 2008 di modifica della L.P. n. 6 del 1993, art. 14 – che stabilisce che l’indennità di esproprio per le aree edificabili è determinata in misura pari al valore venale del bene ablato, ammettendo l’abbattimento del 25% per gli interventi di riforma economico-sociale – avrebbero dato piena attuazione al dettato costituzionale ed Europeo.

1.3. Secondo la giurisprudenza di legittimità il fine di riforma economico-sociale è devoluto in via esclusiva al legislatore al quale spetta di decidere se ed in che misura avvalersi del relativo potere.

Gli interventi rientranti nel piano provinciale della viabilità sono espropriazioni isolate indennizzabili senza alcuna restrizione indennitaria. La realizzazione di una modesta rotatoria di importanza più comunale che provinciale, come espresso dalla sottesa delega al Comune di Trento, non avrebbe potuto considerarsi una opera di riforma economico-sociale.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata ed alternativa, si deduce violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, art. 42 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 23, in relazione all’omesso rilievo di questione di illegittimità costituzionale della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2 e, ancora, omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Ove si ritenesse che la previsione regolamentare di cui si chiede la disapplicazione, ovverosia del regolamento D.P.G.P. 26 ottobre 2009, art. 6, rinvenga fondamento della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, la ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale di tale previsione normativa nella parte in cui, senza provvedervi direttamente, demanda ad un regolamento di attuazione l’individuazione di esproprio connesso a fini di riforma economico-sociale con violazione della riserva assoluta di legge stabilita dall’art. 42 Cost., comma 3.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, L.P. n. 6 de 1993, artt. 14 e 15, nonchè degli artt. 12 e 14 preleggi ed omessa ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La Corte di appello aveva ritenuto con la decisione impugnata che la riduzione del 25% andasse estesa oltre all’indennità per la superficie sottratta anche all’importo dovuto per effetto della valutazione del fondo relitto, stabilendo che l’art. 15-bis, prevede che l’indennità di esproprio venga determinata con le modalità stabilite dal capo III della L.P. n. 6 del 1993, che comprende anche la norma in esame.

L’art. 15-bis, in realtà non avrebbe disciplinato l’esproprio parziale finalizzato alla realizzazione di opere di riforma economico-sociale, ipotesi introdotta con la L.P. n. 1 del 2008, che ha modificato il solo art. 14, che disciplina la sola indennità per le aree edificabili, e non l’esproprio parziale.

Le norme che introducono la riduzione del 25% hanno natura di leggi eccezionali che ai sensi dell’art. 14 preleggi non si applicano oltre i casi ed i tempi in esse considerati.

4. Con il quarto motivo si fa valere dalla ricorrente la violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, artt. 14 e 15, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

e la contraddittoria ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo ai fini del giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

In adesione alle conclusioni sul punto raggiunte dal nominato consulente tecnico di ufficio, la Corte di appello aveva erroneamente escluso ogni indennizzo per la demolizione del muro di recinzione in cls con soprastante recinzione metallica zincata perchè a seguito dell’opera sarebbe stato costruito un nuovo muro a spese dell’Amministrazione.

La L.P. n. 6 cit., art. 15, prevede l’indennizzo del valore delle opere interessate dall’esproprio; in ogni caso non si sarebbe realizzata per l’ipotesi scrutinata nessuna reintegra in forma specifica per realizzazione del nuovo muro.

Il precedente muro, di proprietà esclusiva della espropriata, ne avrebbe consentito una utilità diversa ed ulteriore rispetto a quella di mera delimitazione con i fondi altrui là dove, invece, il nuovo di proprietà esclusiva dell’Amministrazione tanto non avrebbe permesso; comunque la realizzazione del nuovo muro avrebbe pure potuto non intervenire in ragione di semplici varianti progettuali rispetto alle quali l’espropriata non avrebbe vantato alcuna forma di tutela.

5. La Provincia Autonoma di Trento deduce l’inammissibilità ed infondatezza dell’avverso mezzo ed in via incidentale la violazione e falsa applicazione della L.P. n. 6 del 1993, art. 15-bis, ed omesso esame su fatto controverso e decisivo (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).

La Corte di appello avrebbe erroneamente ritenuto che la perdita di n. 31 posti-auto all’esito dell’intervento espropriativo avrebbe inciso sull’intero valore immobiliare e tanto indipendentemente dal fatto che l’ablazione non abbia influito sulla persistenza del rispetto delle dotazioni di posti-auto minime prescritte.

Il c.t.u., le cui conclusioni erano state adottate dalla Corte di merito, aveva ritenuto un rapporto di complementarietà tra immobile principale ed area di parcheggio anche se i due termini sarebbero stati separati per un concetto di pertinenzialità di tipo civilistico che non avrebbe avuto rilievo sul piano dell’esproprio là dove la natura della destinazione pertinenziale è meramente eventuale e non necessaria ed oggettiva, come quella urbanistica, da giustificare l’esistenza autonoma del bene rispetto all’edificio cui accede.

L’area ablata corrispondente a n. 31 posti auto, poichè in sur plus rispetto alla dotazione minima urbanistica, aveva l’indicata destinazione per una scelta sempre revocabile della società proprietaria e non perchè priva di una propria autonoma oggettiva funzione ove valutata separatamente rispetto all’edificio commerciale.

In ogni caso il criterio di valutazione della indennità di esproprio applicato sarebbe stato errato non avendo provveduto a stimare il solo deprezzamento arrecato al valore complessivo del bene, ma avendo sommato il valore venale della parte ablata con il deprezzamento di quella residua.

6. Può darsi congiunta trattazione ai primi due motivi del ricorso principale, con cui si denuncia la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la Corte di appello nella parte in cui, nel darvi interpretazione, ha ritenuto che la legge della Provincia Autonoma di Trento all’art. 14, comma 2, rimetta al Regolamento emanato dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento, e quindi a norma di rango secondario, e non alla norma primaria, ovverosia la legge provinciale sugli espropri, la materia della riduzione del 25% della indennità di esproprio.

6.1. Vi è sostanziale identità tra il Piano generale della viabilità – previsto dal Regolamento all’art. 6 che stabilisce che fino all’entrata in vigore del Piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, la riduzione prevista dall’art. 4, comma 1 lett. b) si applica alle opere individuate dal Piano generale degli interventi sulla viabilità approvato dalla Giunta provinciale, ai sensi della L.P. 8 luglio 1996, art. 17, comma 2 lett. a) – ed il Piano della mobilità indicato nell’art. 14, rimette al piano provinciale della mobilità.

Da siffatta premessa muove ogni ulteriore rilievo interpretativo.

La L.P. Trento n. 6 del 1993, art. 14, titolato “Indennità per le aree edificabili” stabilisce al comma 2 che: “L’indennità di cui al comma 1 è ridotta del 25 per cento quando l’espropriazione è finalizzata alla realizzazione di opere o interventi di riforma economico-sociale individuati dal regolamento di cui al comma 4. Rientrano comunque tra tali opere e interventi quelli disposti in attuazione della L.P. 7 novembre 2005, n. 15, concernente “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)”, e del piano provinciale della mobilità, nonchè le attrezzature di livello provinciale e le altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale e individuate dal predetto regolamento”.

Per espressa previsione, la norma riserva la riduzione del 25% della indennità di esproprio anche alle opere ed agli interventi disposti in attuazione del Piano provinciale della mobilità.

Il Decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n. 24-26/Leg., di attuazione della indicata L.P., all’art. 4, dettato sulla “Riduzione dell’indennità di espropriazione”, stabilisce al comma 1 che “la riduzione del 25 per cento dell’indennità di espropriazione, prevista dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, si applica quando l’espropriazione è volta alla realizzazione dei seguenti interventi ed opere:

a) interventi previsti in attuazione della L.P. 7 novembre 2005, n. 15 (Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della L.P. 13 novembre 1992, n. 21);

b) interventi previsti nel piano provinciale della mobilità, di cui alla L.P. 20 marzo 2000, n. 3, art. 52 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l’anno 2000);

c) attrezzature di livello provinciale e altre infrastrutture e opere di riforma economica previste dal piano urbanistico provinciale, individuate dall’art. 5, comma 1.

2. L’indennità di espropriazione è inoltre ridotta del 25 per cento ai sensi della L.P. 19 febbraio 1993, n. 6, art. 14, quando l’espropriazione è prevista dagli accordi di programma quadro o da intese fra Stato, Provincia ed altri enti territoriali.

Il successivo art. 6, al comma 1, contenente “Norme transitorie” prevede poi che:

1. Fino all’entrata in vigore del piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, la riduzione prevista dall’art. 4, comma 1, lett. b), si applica alle opere individuate dal piano generale degli interventi per la viabilità, approvato dalla Giunta provinciale ai sensi della L.P. 8 luglio 1996, n. 4, art. 17, comma 2, lett. a), (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate).

L’indicato quadro legittima la fonte regolamentare a stabilire con carattere di transitorietà, e fino all’entrata in vigore del Piano provinciale della mobilità previsto dalla L.P. n. 3 del 2000, art. 52, la riduzione dell’art. 4, comma 1, lett. b), per le opere individuate dal Piano generale degli interventi per la viabilità.

La circostanza che la L.P. 8 luglio 1996, n. 4, contenga una “Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate” non urta, per l’ivi segnalato carattere finanziario e contabile della norma, con il significato nel resto chiaramente attribuitole dalla disciplina transitoria, che è quello di una diretta incidenza sul territorio attraverso operazioni di esproprio connotate dalla finalità della viabilità o mobilità pubblica.

Le nozioni di “viabilità” e “mobilità” si raccordano per vero tra loro non nel senso che la prima costituisca categoria più ampia all’interno della quale è ricompresa la seconda, ma in modo inverso, integrando, piuttosto, la prima una specificazione della seconda: anche attraverso la viabilità, per l’osservanza di prescrizioni su orari e modalità di esercizio, si realizza la mobilità.

La denuncia portata in ricorso in ogni caso neppure tiene conto del carattere transitorio della previsione destinata a valere fino all’approvazione del Piano generale della mobilità, nell’incontestato assoggettamento della fattispecie in esame alla disciplina transitoria di cui all’indicato art. 6 del Regolamento del 26.10.2009.

6.3. Nel resto, il dubbio di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, lett. c), nella parte in cui riserva a regolamento la previsione della riduzione del 25%, è manifestamente infondato.

E’ invero la stessa legge provinciale a rimettere al regolamento di attuazione l’individuazione delle opere soggette a decurtazione del 25% attribuendo alla fonte secondaria il compito di dare le direttive di propria attuazione e risponde a consolidato principio quello per il quale la riserva in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui all’art. 42 Cost., art. 52, a favore del legislatore ordinario comporta che la previsione de qua non sia attuabile senza l’intermediazione della legge ordinaria.

Ma ciò non toglie che nell’interpretazione pressochè costante del principio di legalità sancito dalla Costituzione e ripreso dal Testo Unico sull’esproprio – in cui all’art. 2, titolato “Principio di legalità dell’azione amministrativa”, è stabilito che: “1. L’espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili di cui all’art. 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti”, si discorra di una riserva di legge di carattere relativo e non assoluto.

La legge ordinaria è infatti chiamata a dettare gli aspetti essenziali della materia e quindi i casi in cui l’espropriazione è ammessa, i criteri di quantificazione dell’indennità e le regole del procedimento, restando per il resto sufficienti norme di rango regolamentare al fine di dettagliare gli ulteriori aspetti.

6.4. Va esclusa, nel resto, l’ammissibilità stessa dei profili dei primi due motivi di ricorso relativi al vizio di motivazione, trattandosi di contestazione destinata ad involgere la corretta applicazione della legge nella denunciata sua erroneità interpretativa.

7. Dei restanti motivi è ancora infondato il terzo.

Il criterio di stima dell’indennità di esproprio, in cui rientra anche la riduzione del 25% per la finalità dell’opera, è unico perchè unica è l’operazione ablativa senza che possa distinguersi tra parte ablata e parte deprezzata sì da applicare il primo alla sola area relitta.

La categoria dei criteri estimativi consta, per vero, tanto di elementi giuridici, quali ad esempio il valore venale del bene e l’inserimento nel tessuto urbanistico, quanto aritmetici come la riduzione del 25% dell’esproprio finalizzato ad attuare interventi di riforma economico-sociale o l’incremento del 10% a carattere sanzionatorio, nella finalità di definire consensualmente tra pubblica amministrazione e privato l’ammontare della indennità, previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 2, nel testo risultante dalle modifiche apportategli dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89, criteri questi ultimi che si integrano tra loro senza possibilità di valutazione isolata.

La riduzione prevista dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, è criterio estimativo che integra quello previsto dal comma 1 e quello del comma 3 a seconda del caso specifico e come tale resta applicabile anche nella peculiare ipotesi dell’esproprio parziale della L.P. n. 6 del 1993, ex art. 15-bis, che partecipa, come tale, della comune natura ablativa (sulla cumulatività, e quindi concorrenza dei criteri in materia di esproprio, in genere: vd. Cass. n. 12058 del 16/05/2017).

8. Il quarto motivo è inammissibile perchè diretto a porre in discussione il merito della vicenda in esame con sindacato precluso a questa Corte di legittimità e perchè là dove contesta la contraddittorietà della motivazione fa valere un profilo del vizio motivazionale non più previsto all’esito della novellata formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Venendo quindi al ricorso incidentale esso presenta profili di inammissibilità ed è comunque infondato.

Restando inosservante dell’onere di allegazione, l’Amministrazione provinciale non ha dedotto di aver fatto valere dinanzi alla Corte di merito l’erroneità del calcolo applicato, per premesse e sviluppi di piena adesione a quello fatto proprio dal c.t.u., e tanto a fronte del rilievo contenuto nell’impugnata ordinanza per il quale le valutazioni del c.t.u. non erano state “di per sè contestate dalle parti” (p. 5 ordinanza).

La giurisprudenza di questa Corte di legittimità si è comunque da tempo conformata al principio che segue.

In tema di espropriazione parziale nella premessa che il criterio di stima differenziale previsto dalla L. n. 2359 del 1865, art. 40 e poi recepito dal D.Lgs. n. 327 del 2001, è rivolto a garantire che l’indennità di espropriazione riguardi l’intera diminuzione patrimoniale subita dal soggetto passivo del provvedimento ablativo e, quindi, anche il deprezzamento subito dalle parti residue del bene espropriato, l’indicato risultato può essere conseguito detraendo dal valore venale, che l’intero cespite aveva prima dell’esproprio, il valore successivamente attribuibile alla parte residua del bene (non espropriata) sia accertando e calcolando detta diminuzione di valore anzichè attraverso tale comparazione diretta mediante il computo delle singole perdite ovvero aggiungendo al valore dell’area espropriata quello delle spese e degli oneri che, incidendo sulla parte residua, ne riducono il valore (Cass. 18/11/2011 n. 24304; in termini, segnatamente, sulla L.P. n. 6 del 1993, art. 15-bis: Cass. 09/10/2019 n. 25385).

La Corte di appello ha determinato l’indennità per l’esproprio parziale non applicando quindi il criterio differenziale puro, ma sommando il valore dell’area ablata con il deprezzamento della parte residua per un importo complessivo di Euro 660.650,00 poi ridotto del 25% ex art. 15-bis, per un calcolo pienamente applicativo del principio.

10. In via conclusiva i ricorsi proposto in via principale ed incidentale sono infondati e vanno rigettati.

Le spese in ragione della principio della soccombenza reciproca che viene qui ritenuta, con conseguente irripetibilità della quota-parte, nella misura del 30% restano per il residuo a carico della ricorrente principale che si condanna al pagamento della somma di Euro 8.000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, in favore della Provincia Autonomo di Trento.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi principali ed incidentali proposti e ritenuta tra le parti una parziale soccombenza reciproca nella misura del 30% condanna, per il residuo, B.L. e G. S.n.c. a rifondere alla Provincia Autonoma di Trento le spese di lite pari ad Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17; va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale ed incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, pari a quello definito a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 8 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2020

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