Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11070 del 05/05/2017

Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11070

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21844/2015 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAGO DI

LESINA 35, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO CORATELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, C.F. (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 921/15/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che C.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi contro la sentenza resa dalla CTR Campania meglio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di rettifica relativo ad IVA per l’anno 2010 emesso dall’Ufficio delle dogane di Napoli relativo a vari tributi per l’irregolare introduzione di merce;

Rilevato che l’Agenzia delle dogane, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso e che il ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che rispetto al prospettato contrato del riformato art. 380 bis c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 197 del 2016, con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., lo stesso è manifestamente infondato, come già chiarito da questa Corte con l’ordinanza 10 gennaio 2017 n. 395, alle motivazioni delle quali è sufficiente rinviare;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del giudicato esterno sull’inesistenza di elementi idonei a confermare la partecipazione dello stesso alle frodi che starebbero alla base dei molteplici avvisi di rettifica (23) emessi a carico del C. nel periodo 2005/2006 per effetto della definitività della sentenza resa dalla CTR Liguria n. 151/02/14, è inammissibile, come già ritenuto da questa Corte in altri giudizi fra le stesse parti di analogo contenuto, poichè l’eccezione di giudicato esterno formulata dalla parte ricorrente per la prima volta in questo giudizio non risulta proposta innanzi alla CTR ed è inammissibile in sede di legittimità, risultando il giudicato al quale si riferisce la parte ricorrente formatosi in epoca antecedente alla sentenza di appello (anzi, per stessa ammissione della ricorrente, nel corso del giudizio di appello e prima della celebrazione dell’udienza in cui la CTR Campania pose la causa in riserva primo grado (pag. 11 ricorso) – cfr. Cass. n. 5360/2009 e Cass. n. 22506/2015; Cass. n. 25401/2015;

Considerato che con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza che, rinviando per relationem alla pronunzia di primo grado, non aveva fornito risposta alle doglianze esposte nell’atto di appello;

Considerato che il motivo è infondato;

Considerato che la censura prende come punto di riferimento soltanto la parte iniziale della motivazione, tralasciando invece di considerare i periodi successivi nei quali la CTR ha esplicito in maniera compiuta gli elementi dai quali ha tratto il convincimento in ordine alla diretta responsabilità del contribuente nell’operazione di importazione, in tal modo risultando coerente con il minimo costituzionale richiesto ai fini della esistenza di una valida motivazione (cfr. Cass. S.U. n. 8054/2014);

Considerato che il terzo motivo, con il quale la parte ricorrente ha dedotto la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per mancata allegazione al verbale di accertamento dell’intero processo verbale, è infondato, avendo questa Corte ripetutamente chiarito che la l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione – cfr. ex plurimis, Cass. 407/2015. Ed a tale principio si è correttamente uniformato il giudice di merito;

Considerato peraltro, che la CTR ha accertato che la rettifica e il processo verbale avevano ricostruito integralmente la vicenda posta a base della pretesa fiscale in tal modo ritenendo, con accertamento di fatto non contestato dalla parte ricorrente, la piena idoneità dell’atto ad assolvere la funzione di conoscenza degli elementi indicati dall’ufficio a sostegno della richiesta impositiva. Ciò che conferma vieppiù l’infondatezza del motivo;

Considerato che il quarto motivo, con il quale si deduce la violazione ed errata applicazione degli artt. 201, 202, 203 e 213 del codice doganale comunitario è manifestamente inammissibile e infondato;

Considerato che la parte ricorrente contesta, sotto il paradigma della violazione della disciplina doganale in tema di responsabilità del debitore doganale e dei principi in tema di presunzione, le valutazioni compiute dalla CTR in ordine al ritenuto coinvolgimento del C. nell’attività frodatoria al cui interno si collocava l’operazione doganale oggetto di contestazione, specificamente indicando gli elementi fattuali sui quali tale valutazione si fondava;

Considerato che la contestazione riguarda l’attività valutativa della CTR e l’esistenza stessa degli elementi indicati dalla CTR, senza avvedersi della circostanza che tale censura non integra una violazione di legge, ma piuttosto una contestazione sull’attività valutativa del giudice di merito che avrebbe richiesto la deduzione del vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso è consentito;

Considerato, peraltro, che la censura è infondata laddove ipotizza un errore del giudice di merito in ordine alla qualità di debitore doganale attribuita al C.;

Considerato che la CTR, in linea con la giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Giustizia – cfr. Cass. n. 11181/2010; Cass. n. 5159/2013 – ha specificamente collegato la responsabilità del C. all’operazione doganale, individuandolo come soggetto direttamente coinvolto nella gestione delle società c.c.dd. intermediarie interessate alle importazioni illecite ed ai legami individuati con altri soggetti indagati in sede penale, specificamente indicando il ruolo svolto dal contribuente nella società Planet s.r.l.;

Considerato che nel far ciò, pertanto, la CTR non è incorsa nel prospettato error iuris, nè ha male applicato la disciplina in tema di presunzioni, invece riscontrando un quadro indiziario preciso e concordante. Ed è appena il caso di aggiungere che spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che debbono essere valutati non solo analiticamente, ma anche nella loro globalità all’esito di un giudizio di sintesi, non censurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico – cfr. Cass. n. 22801/2014-.

Considerato che il sindacato richiesto dalla parte ricorrente va oltre quello riservato al giudice di legittimità quando il giudice di merito ha dapprima analiticamente selezionato gli elementi riconosciuti dotati di potenziale efficacia probatoria ed ha successivamente vagliato complessivamente tutte le emergenze precedentemente isolate;

Considerato che nel caso di specie gli elementi valorizzati dal giudice di merito, dai quali lo stesso ha tratto il convincimento che le singole operazioni di importazione fossero tutte riconducibili al C., non avendo il ricorrente adeguatamente confutato il quadro indiziario a suo carico, escludono il prospettato vizio fondato sulla violazione dell’art. 2729 c.c., proprio perchè la CTR ha agganciato al solido compendio indiziario relativo alla partecipazione del ricorrente all’associazione dedita all’introduzione irregolare di merci la diretta responsabilità nell’operazione doganale proprio in forza dei principi giurisprudenziali sopra richiamati in ordine alla responsabilità in ambito doganale;

Considerato che le superiori considerazioni superano, pertanto, i rilievi difensivi della parte ricorrente anche esposti in memoria;

Considerato che il ricorso va quindi rigettato e che le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte;

visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle Entrate in Euro 2000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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