Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1107 del 20/01/2014


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 1107 Anno 2014
Presidente:
Relatore:

DECRETO

Ud.

sul ricorso 17508-2013 proposto da:
SOCIETA’ LAMPOGAS EMILIANA SRL 01567690340 in persona
dell’amministratore

delegato,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PO 24, presso lo studio
dell’avvocato LAURO ALBERTO, rappresentata e difesa
dall’avvocato MAGHENZANI TAVERNA GIUSEPPE, giusta
procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO TTC TERMO TECNICA CERAMICA SPA in
Liquidazione;

intimato

avverso la sentenza n. 66/2013 della CORTE D’APPELLO
2014
7

di BOLOGNA del 20.7.2012, depositata il 14/01/2013.

Data pubblicazione: 20/01/2014

R.g. n. 17508/13

Estinzione per rinuncia
Decreto

Ritenuto che la s.r.l. Lampogas Emiliana, con ricorso del 4 luglio 2013, ha impugnato per
cassazione, nei confronti del Fallimento della s.p.a. T. T. C. — Termo Tecnica Ceramica — in
liquidazione, la sentenza emessa tra le stesse parti dalla Corte d’Appello di Bologna n. 66/13 in data
20 luglio 2012-14 gennaio 2013;
che la parte intimata, benché ritualmente, non si è costituita né ha svolto attività difensiva.

Considerato che deve dichiararsi l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 391, primo comma,
secondo periodo, e quarto comma, cod. proc. civ.;
che, infatti, con atto notificato il 6 dicembre 2013 e depositato in data 17 dicembre 2013, la
s.r.l. Lampogas Emiliana ha dichiarato di rinunciare al suindicato ricorso;
che, in considerazione della non costituzione della parte intimata, non sussistono i presupposti
per pronunciare la condanna della rinunciante alle spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2014
Il Coordinatore dla Sesta Sezione Civile-Sottosezione Prima

Depositata in Cancelleria

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