Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11069 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18867-2019 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA C BARONIO

148, presso lo studio dell’avvocato SPINELLO ROSARIA, rappresentato

e difeso dall’avvocato RIZZO FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI

SUL LAVORO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio dell’avvocato ROMEO LUCIANA, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato PUGLISI LUCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1042/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 05/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Catania confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da M.R. nei confronti dell’Inail, volta a ottenere le prestazioni relative a una presunta inabilità permanente nella misura dell’8%, residuata a seguito di infortunio sul lavoro del 28/2/2012, negata in sede amministrativa;

il giudice d’appello aveva ritenuto inammissibile il motivo d’appello con cui era stato censurato l’omesso richiamo del consulente tecnico, per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., poichè “l’appellante non avanza alcuna critica nei confronti delle argomentazioni del consulente fatte proprie dal Tribunale, limitandosi a ribadire che in primo grado aveva richiesto il richiamo del ctu, senza neanche specificare la motivazione di tale istanza”;

aveva ritenuto infondata la seconda censura, relativa alla negata compensazione delle spese – ancorchè fossero stati accertati postumi, pur se inferiori al minimo indennizzabile – idonei a giustificare detta compensazione, sul rilievo che le dedotte circostanze non integravano nè un’ipotesi di soccombenza reciproca, nè le gravi ed eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione M.R. sulla base di due motivi;

l’Inail resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo 4 ricorrente deduce grave violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, poichè con l’atto di appello aveva esattamente indicato le doglianze rispetto alla consulenza tecnica, nonchè i motivi per i quali si chiedeva il richiamo del consulente, ed era mancata la motivazione sul mancato riconoscimento di un aumento pari al 4%, misura indicata dal CTU, rispetto al danno anatomo-funzionale già riconosciuto;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. e art. 152 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c.n. 3 e 5, perchè la Corte non aveva tenuto conto che dall’evento denunciato, come accertato, era derivato un aggravamento del preesistente danno e tale circostanza doveva indurre il giudicante a compensare le spese, così come non aveva preso in considerazione il diritto del ricorrente all’esenzione dalla condanna alle spese processuali, stante la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 152 disp att c.p.c.;

il primo motivo è inammissibile poichè il ricorrente non trascrive nè allega, in termini di rispetto dell’onere di autosufficienza, il tenore delle censure svolte nell’atto di appello, sì da poter verificare la fondatezza dell’assunto riguardo alla specificità delle censure negata dalla Corte, con conseguente preclusione dell’esame di ulteriori rilievi;

il secondo motivo è infondato quanto al primo profilo di censura, concernente le spese processuali, in forza del principio secondo cui, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse, sicchè il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa e da tale sindacato esula, per rientrare nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 19613 del 4/8/2017);

è inammissibile, quanto al secondo profilo di censura, per carenza di autosufficienza quanto alla chiesta esenzione dalle spese, poichè non trascrive nè allega la dichiarazione ex art. 152 c.p.c., sì da poterne vagliare l’idoneità a consentire l’esonero;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va complessivamente rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza;

in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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