Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11069 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.R. (C.F. (OMISSIS)), S.S.

(C.F. (OMISSIS)), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato GATTARI GIANLUCA, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.K., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE

DI APPELLO DI ANCONA, C.G.;

– intimati –

sul ricorso 13973-2010 proposto da:

M.K. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VAL PASSIRIA 23, presso l’avvocato ANASTASIO PIERLUIGI,

che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

C.G., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA

CORTE DI APPELLO DI ANCONA, S.R., S.

S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 6/2010 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 06/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per la controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

VINCENZO LUIGI, per delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso

principale e accoglimento dell’incidentale, oppure integrazione del

contraddittorio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità o rigetto del

ricorso principale e inammissibilità o rigetto del ricorso

incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale per i minorenni di Ancona con sentenza 20.10-2.11.2009, rilevata oggettiva situazione d’abbandono delle minori M. e Sc.Si., ne ha dichiarato lo stato d’adottabilità stante la ritenuta incapacità genitoriale di entrambi i genitori e l’attuale serenità del loro inserimento nella famiglia affidataria.

L’altro figlio Sa., ormai diciassettenne, è stato invece affidato al padre. I genitori K.M. e S.R. unitamente al fratello maggiorenne S.S. hanno proposto separati gravami innanzi alla Corte d’appello di Ancona che, con sentenza depositata il 6 marzo 2010 e notificata il 6 aprile 2010, nonostante il parere del P.G. favorevole alle richieste dei reclamanti, li ha rigettati confermando la precedente statuizione.

Avverso questa decisione hanno proposto separati ricorsi per cassazione M.K., nonchè R. e S.S..

I ricorsi sono stati notificati al P.G. presso la Procura Generale presso la Corte del merito ed alla tutrice delle minori.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto di entrambi i ricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Preliminarmente si dispone la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Il primo motivo del ricorso proposto da R. e S. S. denuncia l’omesso rigoroso accertamento dello stato d’abbandono delle minori, che, in quanto necessita di verifica concreta, non può discendere da un mero giudizio negativo circa l’idoneità dei genitori, che assurge a rilievo nel solo caso in cui sia effettiva causa di danni per i figli. Lo stato d’abbandono non può essere affidato a valutazione prognostica formulata ex ante e non suffragata da effettivo riscontro. La pronuncia impugnata difetterebbe di tale necessario sostegno probatorio, e risulta fondata su asserita incapacità incolpevole del padre, nonchè sui soli desiderata delle bambine, il cui rifiuto dei genitori naturali si basa su esigenza di sicurezza affettiva e consolidamento del lungo affidamento, cui è stata attribuita erroneamente decisiva rilevanza.

Il motivo è inammissibile.

Secondo quanto riscontrato dalla Corte del merito, l’abbandono delle minori risulta attuato attraverso comportamenti di entrambi i genitori, puntualmente riferito, che al di là delle loro buone intenzioni concretò carenza di un minimo di cure materiali, calore e sostegno indispensabile per la sana crescita delle figlie, trasfondendosi in atteggiamenti ripetutamente pregiudizievoli per le stesse. La famiglia originaria, ormai disgregata e protesa a conflittualità mai sopita, precludeva il ripristino di un rapporto, reso ancor più problematico dalla distanza geografica tra le residenze dei genitori. Più in particolare, il disinteresse della madre, emerso dai gravi fatti riferiti, specificamente esaminati, ed il comportamento del padre, verificato anche dalla c.t.u., disturbante sulla psiche delle figlie, ripetuto e risalente, precludeva allo stato attuale la ripresa del rapporto genitoriale, ormai definitivamente infranto. In questo contesto, le stesse minori, avvertito un desiderio pressante di stabilità, avevano rifiutato il rientro nella famiglia originaria, preferendo consolidare il loro rapporto con gli affidatari.

La decisione fa buon governo del disposto della L. n. 184 del 1983, art. 8 che presuppone, ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità del minore, l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantire al minore normale sviluppo psico – fisico, assistenza e stabilità affettiva, sì che configura “situazione di abbandono la situazione di fatto obiettiva del minore, pur non procurata intenzionalmente dai genitori, che ne compromette il corretto sviluppo psicofisico, per il non transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine” (per tutte Cass. n. 1838/2011, n. 7959/2010, n. 1674/2002). La Corte di merito ha verificato siffatta condizione sulla base dei fatti riferiti, esprimendo altresì valutazione prognostica giustificata dalle accertate oggettive circostanze, ed il conseguente giudizio, adeguatamente motivato, non è ora censurabile in questa sede, nè in ordine alla scelta del materiale probatorio, valorizzato perchè ritenuto rilevante, nè in ordine al suo fondamento. Il motivo induce ad una rivisitazione nel merito dei fatti accertati dalla Corte territoriale, prospettando peraltro pretesa violazione di legge conseguente alla preferenza accordata alle aspettative delle figlie che, lungi dal costituire autonoma ratio decidendi, rappresenta mero argomento di conforto e completamento del quadro probatorio, già ex se esaustivo.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Lo stato d’abbandono delle minori sarebbe stato correlato alla mera decadenza della potestà genitoriale che non ha tale valore univoco. La posizione paterna, meritevole di esame specifico, sarebbe stata inoltre erroneamente accomunata a quella della madre.

Il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità.

Affidata ad astratta doglianza, la censura non illustra con la necessaria autosufficienza quali sarebbero gli elementi istruttori, decisivi al fine di scindere la posizione dei genitori, che avrebbero potuto incidere in senso risolutivo sul giudizio della Corte del merito. Del tutto estranea alla ratio decidendi è inoltre la prospettata correlazione tra stato d’abbandono e statuizioni assunte in ordine alla potestà genitoriale. Al dato, esaminato nel coacervo di tutte le altre risultanze verificate, non risulta attribuito alcun automatismo 3.- Il terzo motivo denuncia ancora vizio di motivazione. La Corte territoriale non avrebbe preso in esame la circostanza che la potestà genitoriale del padre non era stata esclusa per il figlio Sa.; ancora, non avrebbe distinto la sua figura da quella della madre; non avrebbe tenuto conto della ripresa di affettuosa frequentazione tra le minori ed il fratello, contraddicendosi laddove attribuisce allo stesso mancanza di affettività. Il motivo è inammissibile. Con valutazione di merito, adeguatamente motivata, in quanto tale non censurabile in questa sede, la Corte d’appello, alla quale, come già rilevato, è rimessa l’individuazione, nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono e la conseguente necessità di dichiarare lo stato di adottabilità, con motivazione priva di vizi logici, richiamate anche le determinazioni del primo giudice, ha verificato la persistente inadeguatezza di entrambi i genitori a prendersi cura delle minori, desumendola dai gravissimi fatti pregressi, attestanti persistenti limiti genitoriali, ed ha verificato anche le figure vicariali, e tra esse, quella del fratello Sa., a cui riguardo ha rilevato il divieto di visita delle sorelle, oggetto di attenzione non gradite, l’assenza d’affettività che non determini un’invasione indesiderata dalle minori. La puntualità e correttezza della motivazione, ineccepibilmente conforme a diritto, rende conto dell’inammissibilità del motivo, evidentemente sotteso a riesame del merito.

Il ricorso, per tutte queste ragioni deve essere dichiarato inammissibile.

Col proprio ricorso, la M. deduce a sua volta:

1.- violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 8 e correlato vizio di motivazione. L’errore di diritto risiederebbe nell’inadeguato accertamento dello stato d’abbandono delle minori, non valutato all’attualità, ma in relazione a una situazione pregressa, nonchè nella preferenza attribuita al legame con la famiglia affidataria. I fatti valutati, comunque, non sono idonei a sorreggerne la conclusione, sia per l’irrilevanza della decadenza dalla potestà genitoriale; sia per la non gravità delle incapacità e carenze dei genitori, riscontrate in sede di c.t.u.; sia perchè l’esigenza di stabilità con la famiglia affidataria è stata assunta a criterio decisivo, in violazione della primaria esigenza di salvaguardia del vincolo naturale che colloca l’adozione quale misura estrema. La motivazione è carente con riguardo all’interessamento manifestato attraverso le ripetute richieste d’incontro con le figlie, di cui non vi è parola; in ordine al desiderio di rientro in famiglia espresso dalle minori e riferito nella relazione del 26.1.2004; in ordine all’atteggiamento aggressivo degli affidatari;

in ordine ai rilievi mossi circa la sospensione degli incontri; sulla posizione positiva della madre, riscontrata dai servizi sociali e riferita nella relazione 16.5.2006.

Il motivo è infondato laddove deduce errore di diritto in quanto, come si è rilevato in relazione al primo motivo dell’altro ricorso, la Corte d’appello ha accertato la persistenza dell’inadeguatezza della ricorrente a prendersi cura delle minori, desumendola dai gravissimi fatti pregressi, e ritenendo la permanenza di tale inadeguatezza alla luce di tutte le altre circostanze esaminate.

E’ inammissibile nel resto, in quanto il tessuto motivazionale che sorregge la statuizione, puntuale ed esaustivo, non presenta le carenze denunciate. L’individuazione,. nell’ambito del materiale probatorio acquisito, degli elementi rilevanti al fine di accertare o negare lo stato di abbandono, giova ribadire ancora una volta, rientrava nel potere della Corte del merito.

Il 2 motivo deduce vizio processuale, ed ascrive alla Corte d’appello omessa pronuncia in ordine al vizio di nullità della sentenza di primo grado, emessa nonostante la sua mancata audizione. Il motivo è inammissibile.

La ricorrente non riferisce d’aver denunciato la violazione del disposto della L. n. 184 del 1983, art. 12 con l’atto d’appello, pur essendo a tanto onerata dal disposto dell’art. 161 c.p.c. che sancisce la conversione dei motivi di nullità in motivi d’impugnazione, nè la narrativa della sentenza impugnata accenna a relativa questione di nullità. L’atto d’appello, peraltro, non risulta acquisito agli atti del presente giudizio, non essendo allegato nè al fascicolo d’ufficio nè a quello di parte ricorrente.

Tale omissione, precludendo la necessaria verifica della deduzione del vizio di nullità innanzi al giudice cui è ora ascritta l’omessa pronuncia, a lume del disposto dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che prescrive la specifica indicazione degli atti processuali sui quali il ricorso per cassazione si fonda, comporta l’inammissibilità del motivo.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e dichiara inammissibile il principale e rigetta l’incidentale. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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