Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11069 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 23/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11069

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21438/2015 proposto da:

B.R.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ZAMBONINI FERRUCCIO 34, presso lo studio dell’avvocato ENRICA

FASOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO FAVARO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 441/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA, depositata il 02/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 23/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che B.R.G. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe, che ha confermato il rigetto del ricorso proposto dalla parte contribuente contro l’avviso di accertamento relativo a vari tributi per l’anno di imposta 2006, ritenendo la sussistenza di particolari ragioni d’urgenza idonee a giustificare il mancato rispetto del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in relazione all’imminente scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che la censura proposta, con la quale si prospetta la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è manifestamente fondata, ove si consideri che, per costante giurisprudenza di questa Corte, in materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile ai fini dell’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 – cfr. Cass. 5149/2016;

Considerato che le ragioni di urgenza devono consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore e fuoriescono dalla sua diretta responsabilità, sicchè non possono in alcun modo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativi – Cass. n. 22786/2015;

Considerato che, nel caso di specie, la CTR ha erroneamente ritenuto di potere ravvisare le ragioni di urgenza nell’imminenza della scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa, nemmeno potendosi ritenere dirimente – a favore dell’ufficio – il fatto che il pvc sia stato redatto dalla Guardia di Finanza ed inviato all’Ufficio in prossimità della scadenza del termine decadenziale, dovendosi in ogni caso attribuire all’ente accertatore l’eventuale ritardo imputabile alla trasmissione interna degli atti del procedimento;

Considerato che il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va cassata, con decisione nel merito di accoglimento del ricorso introduttivo.

PQM

Cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso della parte contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito, ponendo quelle del giudizio di legittimità a carico dell’Agenzia delle Entrate che liquida in favore della parte contribuente in Euro 2000,00 per compensi, Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 %, oltre accessori come per legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 23 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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