Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11068 del 27/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11068 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 19536-2015 proposto da:
SEIKEMZA ENVER, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALBERTO BORGHETTI, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
BERTANI TRASPORTI SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI
ANEMONI, 6/A, presso lo studio dell’avvocato FABIOLA
TROMBKITA, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE
GRASSO giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrente –

Data pubblicazione: 27/05/2016

sulle conclusioni scritte del RG. in persona del Dott. RITA
SANLORENZO che visto l’art. 380 ter cpc chiede che la Corte di
cassazione in camera di consiglio, accolga il ricorso, con le
conseguenze di legge;
avverso l’ordinanza n. R.G. 532/2015 del TRIBUNALE di VERONA,

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
è solo presente l’Avvocato Fabiola Trombetta (delega avvocato
Giuseppe Grasso) difensore della controricorrente.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

1. Enver Shkenaza propone ricorso per regolamento di competenza
per l’annullamento dell’ordinanza di sospensione del processo ai sensi
dell’art. 337, 2’co. c.p.c. emessa il 30 giugno 2015 dal Tribunale di
Verona in funzione di giudice del lavoro nel giudizio di opposizione
promosso da Bertani Trasporti S.p.a. avverso il decreto ingiuntivo con
il quale il lavoratore Enver Shkemza ha chiesto il pagamento della
somma corrispondente alle differenze retributive a lui spettanti a titolo
di lavoro straordinario non retribuito, a seguito della sentenza di
condanna generica emessa dallo stesso ‘tribunale.
2. 11 giudice del Tribunale di Verona, sull’istanza formulata
dall’opponente, ha espressamente affermato di non poter trovare
applicazione, nella specie, l’istituto di cui all’art. 295 c.p.c., non
sussistendo, tra le due cause, un rapporto di pregiudizialità, in senso
tecnico – giuridico, e non potendo essere disposta la sospensione
necessaria del processo in ipotesi di contemporanea pendenza, davanti
a due giudici diversi, del giudizio sull’ an debeatur e di quello sul quantum,
Ric. 2015 n. 19536 sei. MI. ud. 20-04-2016
-2-

depositata il 30/06/2015;

fra i quali deve ritenersi esistere un rapporto di pregiudizialità
solamente in senso logico.
3.

In applicazione del disposto dell’art. 337, secondo comma, c.p.c.,

norma che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia
stata invocata in un separato processo, prevede la possibilità della

sospensione: “appare opportuno evitare un dispendio di attività
processuale che potrebbe rivelarsi del tutto inutile nel momento in cui
la sentenza di primo grado, sulla quale si fonda la pretesa fatta valere
nel procedimento monitorio, fosse caducata”.
4. Il ricorrente censura il provvedimento sotto il profilo della omessa
o carente motivazione, della contraddittorietà del ragionamento, della
violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2′ co. cp.c.
5. L’ufficio del Pubblico ministero ha concluso nel senso della
fondatezza del ricorso e tale conclusione è condivisa dal Collegio.
6. Il paventato rischio di dispendio di attività processuale in caso di
riforma della sentenza sull’

an, non giustifica la sospensione

provvisoria dell’attività processuale.
7. La lettura dell’art. 337, secondo comma c.p.c. nel caso di specie
deve accordarsi con quella dell’art. 336, secondo comma, c.p.c.,
secondo cui “la riforma o la cassazione della sentenza sull’ an debeatur
determina l’automatica caducazione della sentenza sul quantum anche se
su quest’ultima si sia formato un giudicato apparente, con conseguente
esclusione del conflitto di giudicati” (v., fra le altre, da ultimo. Cass.
1411/2013; 7822/2014).
8. Posta tale premessa, alla stregua della quale deve escludersi la
possibilità che dal proseguire del processo possa comunque derivare
un contrasto Finale, e tornando alla specifica decisione del Giudice
veronese, ogni giudizio sul quantum imporrebbe, al fine di evitare il
Ric. 2015 n. 19536 sez. Ml. – ud. 20-04-2016
-3-

sospensione facoltativa di tale processo, ha così motivato la disposta

postulato “dispendio di attività processuale”, la sospensione in attesa
del formarsi del giudicato sull’ un, in contrasto con il già richiamato
disposto dell’art. 336, secondo comma, c.p.c., e in difformità con
l’arresto delle Sezioni unite della Corte, sentenza n.10027 del 2012, che
ha rimesso alla valutazione del giudice della causa dipendente decidere

plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta
e la critica che ne è stata svolta abbia fatto emergere”.
9.

Nella specie, dalla gravata ordinanza non si evince alcun giudizio

sulla plausibile controvertibilità tra la decisione intervenuta e la critica
che ne è stata svolta, sul perché il Giudice veronese non intenda
poggiarsi sull’autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla
questione ritenuta pregiudicante e, pertanto, il potere di sospensione è
stato esercitato del tutto illegittimamente e l’ordinanza impugnata
dev’essere caducata, dovendosi disporre la prosecuzione del giudizio.
.10. Al Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, la Corte

rimette anche la regolamentazione delle spese del giudizio di

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la prosecuzione del giudizio;
rimette al Tribunale di Verona, in funzione di giudice del lavoro, anche th.
la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

se procedere, o se disporre la sospensione, entro la cornice “della

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