Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11068 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. VI, 27/04/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 27/04/2021), n.11068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18461-2019 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE CLODIA 82,

presso lo studio dell’avvocato PENNISI GIUSEPPE, rappresentata e

difesa dall’avvocato LOPEZ FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CONSORTINI MASSIMO IGOR;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1090/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

LUCIA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza impugnata che aveva reputato infondata l’eccezione di prescrizione dei contributi portati da alcune cartelle esattoriali opposte da F.A., annullava le iscrizioni a ruolo relative alle cartelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), in ragione dell’accertata maturazione della prescrizione dei crediti dopo la notifica delle cartelle medesime, dichiarava che nessuna somma era dovuta in relazione alla cartella n. (OMISSIS) e compensava per un terzo le spese processuali di entrambi i gradi, ponendo a carico degli appellati le spese residue;

la Corte territoriale riteneva fondata l’eccezione di giudicato formulata in relazione all’ultima cartella menzionata, già oggetto di decisione di annullamento passata in giudicato, e accoglieva i rilievi attinenti alla notifica delle intimazioni relative alle prime due cartelle, assunte quali atti interruttivi, in ragione della mancata produzione delle suddette intimazioni e dell’assenza di dati riferibili alle cartelle medesime negli avvisi di ricevimento prodotti, sicchè, in difetto di prova dell’esatto contenuto dei plichi, il presupposto dell’avvenuta notifica degli atti interruttivi non poteva considerarsi raggiunto;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Riscossione Sicilia s.p.a. sulla base di tre motivi;

F.A. resiste con controricorso, illustrato con memoria, mentre l’Inps ha prodotto procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata,

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., nn. 4 e 5 e dell’art. 420 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la Corte ritenuto ammissibile la produzione della sentenza del Tribunale di Catania, sulla quale si fonda l’eccezione di giudicato, all’udienza di comparizione e, quindi, fuori termine, senza che il ricorrente abbia dato prova dell’esistenza di gravi motivi e senza autorizzazione del giudice;

con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 416 c.p.c., comma 3, per avere la Corte ritenuto non provata la notificazione delle intimazioni di pagamento interruttive della prescrizione, in relazione alle prodromiche cartelle di pagamento;

con il terzo motivo deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., in ragione della subita condanna al pagamento dei due terzi delle spese di entrambi i gradi di giudizio;

il primo motivo è manifestamente infondato in base al principio secondo cui “nel rito del lavoro, il giudice d’appello, nell’esercizio dei suoi poteri istruttori d’ufficio, in applicazione del precetto di cui all’art. 437 c.p.c., comma 2, deve acquisire e valutare i documenti esibiti nel corso del giudizio dall’appellato, sia pure non in contestualità con il deposito della memoria di costituzione, allorquando detti documenti siano indispensabili, perchè idonei a decidere in maniera definitiva la questione controversa tra le parti sulla ammissibilità del gravame. (Nella specie, la S.C., cassando con rinvio la sentenza di appello, ha ritenuto ammissibile la produzione dell’originale integrale della sentenza impugnata da parte del lavoratore appellato, dopo che lo stesso aveva prodotto solo una copia parziale e ciò al fine della verifica dell’ammissibilità dell’appello)” (Cass. 11994 del 16/05/2018);

nel caso in disamina l’indispensabilità del documento ai fini della decisione è intrinseca allo stesso accoglimento dell’eccezione di giudicato;

il secondo motivo è inammissibile, perchè, sub specie violazione di legge, si viene a sindacare il ragionamento del giudice del merito riguardo alla non riferibilità delle notificazioni alle allegate intimazioni (Cass. n. 8758 del 04/04/2017, SU 34476 del 27/12/2019);

il terzo motivo è manifestamente infondato perchè la statuizione è rispettosa del criterio della soccombenza (si veda Cass. 19613 del 4/8/2017:”In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di Cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti”);

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza nei confronti di F.A., con distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, mentre nessun provvedimento in ordine alle spese va disposto in favore dell’Inps, in mancanza di attività difensiva da parte sua; in considerazione della statuizione, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1985,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore anticipatario di F.A..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

 

 

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