Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11068 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA IPPONIO 8, elettivamente domiciliato presso

l’avvocato BRAVACCINI Simona, rappresentato e difeso dall’avvocato

GENOVESE FRANCESCO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.D. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato

NAPOLITANI SIMONA, rappresentata e difesa dall’avvocato CURRO’

CARMELA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MESSINA depositato il

26/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GENOVESE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CURRO’ che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Con decreto n. 21 depositato il 26 marzo 2010 e notificato il 22 aprile 2010, la Corte d’appello di Messina ha respinto il reclamo proposto da C.E. avverso il decreto del Tribunale per i minorenni di Messina, emesso in data 20 ottobre 2010, che, provvedendo sulla domanda di B.D. d’adozione dei provvedimenti riguardanti l’esercizio della potestà genitoriale sulla figlia naturale G., ha disposto l’affido esclusivo della bambina alla madre, alla quale ha attribuito l’esercizio della potestà genitoriale, riservando ad entrambi i genitori le scelte di maggior interesse, ed ha affidato la minore al Servizio sociale competente, disponendo l’attivazione a sua cura, di concerto con la NPI, di un programma di sostegno psicologico atto a prevenire e/o curare stati di disagio della bambina. C.E. ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione affidato a due mezzi e l’intimata ha resistito con controricorso eccependo in linea preliminare l’inammissibilità del ricorso.

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

Va affermata in linea preliminare l’ammissibilità del ricorso, attesa l’evidente assimilazione della posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio, che conferisce definitiva autonomia al procedimento di cui all’art. 317-bis cod. civ. rispetto a quelli di cui agli artt. 330, 333 e 336 cod. civ., e lo avvicina a quelli in materia di separazione e divorzio con figli minori- Cass. n. 23032/2009-.

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 155 e 155 bis cod. civ..

Il ricorrente lamenta che la Corte del merito gli avrebbe ascritto indegnità ostativa dell’affido condiviso della figlia non concretamente accertata, ma presunta sulla base di travisata lettura della documentazione in atti. L’affidamento monogenitoriale, ipotesi residuale rispetto all’affidamento condiviso, erroneamente fondato sulla conflittualità tra i genitori della piccola, non esaustiva nè ex se decisiva, viola l’interesse della bambina, secondo quanto emerge dalla documentazione in atti, di cui si censura altresì l’omesso esame, attestante le premure paterne giustificate dalle condizioni di salute della bambina, clinicamente verificate, e gli ostacoli frapposti dalla madre alle visite.

Il motivo è infondato.

La Corte di appello, pur reputando indiscusso l’affetto dei genitori, ha ritenuto che la cura del padre, odierno ricorrente, risultata eccessiva, sottoponesse la bambina ad uno stress continuo non funzionale al suo sviluppo armonico e sereno, sì che appariva suo interesse primario sottrarla a quelle pressioni. Palesemente ispirato, nella sua ratio fondante, alla tutela del preminente superiore interesse della minore, identificato con la necessità di evitarle il turbamento procuratole dalle attenzioni del padre, col quale il rapporto affettivo può essere garantito con la previsione di adeguate modalità di visita ed incontro, il decreto impugnato si sottrae alla critica esposta nel motivo. Non contrasta con il principio di diritto (Cass. nnn. 16593/2008, 26587/2009) secondo cui alla regola dell’affidamento condiviso dei figli può derogarsi se la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, ed in questa prospettiva è sorretto da motivazione adeguata che rende conto, ineccepibilmente, non certo dell’idoneità del genitore affidatario, ma, in negativo, dell’inidoneità dell’altro genitore, resa manifesta dai dati esaminati il cui apprezzamento, puntualmente argomentato, non è sindacabile in questa sede.

Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione in ordine.

1.- allo stato di salute della bambina;

2.- ai condizionamenti della madre contro il padre, concretatisi in azioni ritorsive, sino alla formulazione di una denuncia per abuso rivelatasi infondata.

Il motivo è inammissibile in quanto difetta di specificità. In palese violazione del principio di autosufficienza che assiste il presente ricorso per cassazione, omette la necessaria puntuale riproduzione del tenore concreto dei dati probatori che si assumono non esaminati, precludendone in questa il doveroso vaglio di decisività.

Per tutte le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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