Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11068 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11068

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23566-2015 proposto da:

SEI – SERVIZI INTEGRATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in

persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.

D’ONOFRIO 43, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO CASSANO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

nonchè contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1242/6/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 03/03/2015; udita la relazione

della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del

09/03/2017 dal Consigliere Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che la società Sei Servizi integrati s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, che ha confermato la legittimità della cartella notificata alla contribuente per omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione dei redditi presentata dal predetto;

Rilevato che le parti intimate – Agenzia e Equitalia – non hanno depositato difese scritte mentre la società ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Rilevato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, che meritano un esame congiunto contestando, entrambi, l’omessa comunicazione dell’avviso preliminare rispetto alla cartella successivamente emessa a carico del contribuente, sono manifestamente inammissibili;

Considerato che la ricorrente, a fronte di una statuizione di inammissibilità dell’appello fondata sull’assenza di elementi di novità dell’impugnazione rispetto a quanto dedotto in primo grado ha omesso di aggredire la ragione che ha condotto all’inammissibilità del gravame, contestando in questa sede la violazione di norme sostanziali, con ciò impedendo a questa Corte l’esame delle censure di natura sostanziale prospettate;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che non occorre provvedere sulle spese, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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