Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11067 del 27/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11067 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di
Napoli con ordinanza n. R.G. 21352/2014, emessa 1’8/04/2015 nel
procedimento pendente tra:
DE SANTIS DOMENICO;
COMUNE di NAPOLI;
sulle conclusioni scritte del P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che visti gli artt. 45, 47 c.p.c., chiede che la Corte di
Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il conflitto;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSAN A MANCINO.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

l. Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha proposto,
d’ufficio, ricorso per regolamento di competenza avverso la

9933t

Data pubblicazione: 27/05/2016

declinatoria di competenza per materia del Giudice di Pace, a favore
del predetto Tribunale, innanzi al quale il giudizio era stato riassunto,
in riferimento all’impugnativa di una sanzione amministrativa emessa
dal Comune di Napoli, per il recupero di somme indebitamente
erogate ai consiglieri municipali.

onorario e il diritto alla percezione del gettone di presenza ex art. 82,
secondo comma, d.lgs. 267/2000, non costituente retribuzione ma
somma a titolo indennitario per l’attività onoraria effettivamente
prestata, rientra, tenuto conto dell’importo per cui è causa, nella
competenza per valore del Giudice di pace.
3. Nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.
4. Le conclusioni del Procuratore Generale, nel senso dell’inammissibilità
del conflitto, non sono condivise dal Collegio: il presente regolamento
di competenza è ammissibile in quanto proposto dal giudice del lavoro
di Napoli a seguito del verificarsi di un conflitto negativo, concernente
la competenza per materia e, conseguentemente, entro quell’ambito, ha
assunto rilievo il valore della controversia.
S. Tanto premesso, ritiene il Collegio di condividere le considerazioni

svolte dal Giudice remittente, anche alla luce del precedente reso, sulla
medesima questione, da questa Corte (v. Cass.,sez.sesta-L , ord. n.
22579/2015).
6. E’, infatti, consolidato l’orientamento di legittimità secondo il quale il
consigliere circoscrizionale (in analogia a quello comunale, rispetto al
quale v., da ultimo, Cass., 3 aprile 2013, n. 8103, nonché Cass. 16 aprile
2008, n. 10052) è legato all’ente, del quale non sia dipendente, da un
rapporto assimilato a quello del funzionario onorario.
7. Per giurisprudenza costante della S.G, la figura del funzionario onorario,
che ha carattere residuale rispetto a quella del pubblico dipendente,
Ric. 2015 n. 09240 sez. ML ud. 20-04-2016
-2-

2. Per il Tribunale, la controversia, concernente il rapporto di funzionario

senza che pertanto possa ipotizzarsi un tenium genzis neppure sotto il
profilo della parasubordinazione, si configura ogni qualvolta esista un
rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche “ma
manchino gli elementi caratterizzanti dell’impiego pubblico, quali la
scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico – amministrativo

del funzionario onorario, ad una scelta politico – discrezionale),
l’inserimento strutturale del dipendente nell’apparato organizzativo della
P.A. (rispetto all’inserimento meramente funzionale del funzionario
onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per
il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto
di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall’atto di
conferimento dell’incarico e dalla natura dello stesso), il carattere
retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso
percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di
ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario
onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di
pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell’incarico
onorario)” (v. Cass., Se. Un., 10 aprile 1997, n. 3129; Cass. 18 dicembre
2003, n. 19435).
8. Va, così, ritenuto che il servizio volontario prestato su incarico di una

Pubblica amministrazione attribuisce al soggetto privato che al rapporto
partecipi o la qualifica di “pubblico impiegato” o quella di “funzionario
onorario”, esclusa l’esistenza di un tertium gema “costituito da un
rapporto non pubblico né autonomo, caratterizzato dalla
parasubordinazione o dalla collaborazione continuativa e coordinata, sia
perché la figura del funzionario onorario si presenta come residuale
rispetto a quella del pubblico dipendente, sia perché la
parasubordinazione o la collaborazione continuativa e coordinata non
Ric, 2015 n. 09240 sez. MI – ud. 20-04-2016
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effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso

può riconoscersi nel rapporto che lega il componente di un organo
collegiale all’ente, in quanto lo stesso non collabora con l’ente, non è
esterno ad esso, ma si identifica funzionalmente con l’ente medesimo ed
agisce per esso (così Cass., Sez. Un. n. 3129/97 cit. nonché Cass. 20
marzo 1985, n. 2033).

costituzionale dell’attribuzione di funzioni pubbliche al cittadino al di
fuori del rapporto di pubblico impiego, esclude qualsiasi connotato di
sinallagmaticità tra esercizio delle funzioni e retribuzione per tale
esercizio, che è, invece, proprio di quel rapporto”.

io. In questo contesto, iL termine “affidamento”, lungi dal configurarsi
come un richiamo a quel connotato, vale, invece, a generalizzare il
contenuto della norma, al fine di ricornprendere tuoi i casi in cui sia
affidata al cittadino – in qualunque modo – una finzione pubblica,
imponendogli che essa sia assolta con disciplina ed onore e non
attribuendogli, al riguardo, posizioni di diritto soggettivo (cosi Cass. n.
19435/2003 cit.; Cass., Sez. Un. n. 3129/97 cit.; si veda anche Cass. 18
marzo 2008, n. 7290).

M. Resta, di conseguenza, priva di fondamento giuridico l’affermazione
secondo la quale le controversie relative al rapporto in questione, di tipo
onorario, ma comunque comportante un indennizzo, rientrano nella
competenza del giudice del lavoro: il quale, viceversa, non ha titolo per
essere investito della questione non vertendosi in tema di impiego
pubblico, e nemmeno di un insussistente rapporto di
parasubordinazione, e non costituendo il cd. “gettone di presenza”
previsto dall’art. 82, comma 2, del d.lgs. 18/8/2000, n. 267 per la
partecipazione a consigli e commissioni, sulla cui spettanza si
controverte, una forma di retribuzione ma piuttosto una indennità per
l’attività onoraria effettivamente prestata con tale partecipazione.
Ric. 2015 n. 09240 sez. ML – ud. 20-04-2016
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9. Al contrario, l’art. 54 Cost., che “costituisce l’unica fonte della disciplina

In conclusione, la questione oggetto del regolamento di competenza
richiesto d’ufficio è, dunque, da risolvere nel senso che deve essere
individuata la competenza del giudice ordinario e, nella specie, in
ragione del valore della controversia, quella del Giudice di Pace
originariamente adito.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Napoli; nulla per
le spese.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016

DEPOSITATO tfi CANCEIIERIA

12.

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