Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11067 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK A. Ton – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25639/2015 R.G. proposto da:

Oasi s.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dagli avvocati

Rijli Salvatore e De Caridi Aldo, con domicilio eletto presso lo

studio dell’avvocato Chiarantano Bruno in Roma, via Ovidio 32;

– ricorrente –

contro

Equitalia Sud s.p.a. in persona del L. r. pro tempore, rappresentata

e difesa dall’avvocato Gallo Vincenzo, elett. dom. in Roma, presso

lo studio dell’avvocato Vetrò Francesco, via Luigi Bellotti Bon 10;

– resistente –

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Calabria n. 396/3/15, depositata in data 24/03/2015, non notificata.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

– la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 396/3/2015, depositata il 24 marzo 2015, in riforma della pronuncia di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso della Oasi S.r.l., contro un estratto di ruolo e cartella di pagamento, a detta della ricorrente mai notificata, relativa a Irpeg, Imposta sul Patrimonio-Società di Capitali, Irpeg tributo straordinario, ILOR, oltre sanzioni ed interessi, per il periodo d’imposta 1994, ha dichiarato inammissibile il ricorso della società;

– ad avviso della CTR, il giudice di primo grado, che aveva accolto l’eccezione di nullità della notifica della cartella, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo perchè proposto contro l’estratto di ruolo, atto interno alla procedura non rientrante tra gli atti impugnabili; inoltre, non essendo stato notificato, l’estratto era privo di una data, da cui far decorrere il termine per l’impugnazione; ha richiamato la decisione di questa Corte con cui è stato affermato il principio secondo cui, “senza notifica di un atto impositivo, non c’è alcun interesse concreto ed attuale ex art. 100 c.p.c. a radicare una lite tributaria”;

– la società ricorre per la cassazione della sentenza con un unico motivo; l’agente di riscossione resiste con controricorso; l’agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

– con il motivo, la società lamenta: in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 e art. 100 c.p.c. per avere la Commissione regionale ritenuto non impugnabile l’estratto di ruolo, omettendo di considerare che la ricorrente aveva impugnato anche la cartella e che era titolare di un interesse ad agire in forza del pignoramento presso terzi azionato dall’agente della riscossione;

– il motivo di ricorso è fondato;

– va premesso che, come puntualizzato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 19704/2015, l'”estratto di ruolo” è un documento non previsto da alcuna disposizione di legge, un elaborato informatico creato dal concessionario della riscossione a richiesta dell’interessato, contenente unicamente gli “elementi” di un atto impositivo e non una pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo l’esattore carente del relativo potere), ed è pertanto, in quanto tale, non impugnabile sia perchè trattasi di atto non rientrante nel novero degli atti impugnabili ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 sia perchè trattasi di atto per il cui annullamento il debitore manca di interesse (ex art. 100 c.p.c.) non avendo alcun senso l’eliminazione di esso dal mondo giuridico, senza incidere su quanto in esso rappresentato (in linea con la sentenza delle Sezioni Unite, v. Cass. ordinanza n. 22184 del 22/09/2017; Cass. sentenza n. 6610 del 15/03/2013);

– con la ricordata pronuncia delle Sezioni Unite e con varie pronunce successive (Cass. 11439/2016; Cass. 20611/2016) è stato, tuttavia, anche evidenziato che le cose stanno diversamente, laddove l’impugnazione investa l’estratto di ruolo per il suo contenuto, ossia in riferimento agli atti che nell’estratto di ruolo è indicato e riportato, e cioè il ruolo e la cartella, mai notificati;

– in tale caso sussiste evidentemente l’interesse ad agire e sussiste anche la possibilità di farlo non ostandovi “l’ultima parte del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 3, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l’invalidità stessa anche prima, giacchè l’esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione” (Cass. n. 19704/2015);

– resta poi fermo, si è aggiunto, che la impugnazione dell’estratto di ruolo è soggetta al rispetto del termine generale previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, essendo ininfluente la facoltatività dell’impugnazione dell’estratto (per la permanenza, in capo al contribuente, del diritto di impugnare anche il primo atto impositivo tipico successivamente notificatogli);

– nella fattispecie, secondo la incontroversa ricostruzione dei fatti (v. pagina 5-6 del ricorso per cassazione, nonchè la stessa ricostruzione in fatto operata in sentenza dalla CTR), l’impugnazione ha avuto ad oggetto, con l’estratto di ruolo, il ruolo e la cartella mai notificati, e tale ricostruzione trova conferma anche nello stesso controricorso;

– del resto, avendo il giudice di primo grado affermato la nullità della notifica della cartella, è implicito che anche la cartella era stata fatta oggetto di impugnazione: il richiamo operato dalla CTR all’art. 112 c.p.c. è inconferente ed è giuridicamente erroneo, posto che, per effetto della proposizione dell’eccezione di nullità della notifica, il giudice era stato investito di tutti i profili attinenti alla regolarità del processo notificatorio; questa Corte ha più volte precisato che “In materia di procedimento civile,

– così come in quello tributario, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità

– sussiste vizio di “ultra” o “extra” petizione ex art. 112 c.p.c. quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni non formanti oggetto del giudizio e non rilevabili d’ufficio attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Tale principio va peraltro posto in immediata correlazione con il principio “iura novit curia” di cui all’art. 113 c.p.c., comma 1, rimanendo pertanto sempre salva la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite nonchè all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, e ponendo a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti”. (Sez. 5, Ord. 1162917; Cass. 12943/12; Sez. L, Sentenza n. 25140 del 13/12/2010, Rv. 615703 – 01)

– in ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa composizione, per l’esame nel merito dell’appello proposto della società Oasi Srl; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’udienza in camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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