Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11067 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.M.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SAN GODENZO 59, presso l’avvocato AIELLO

GIUSEPPE, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.A.;

– intimato –

sul ricorso 28786-2007 proposto da:

S.A.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43, presso l’avvocato SCORSONE

VINCENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOSCO ELIO, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

R.M.R.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA,

depositata il 20/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

BOSCO che ha chiesto il rigetto del ricorso principale, accoglimento

dell’incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

principale e inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza non definitiva del 28.7.1998, ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi R.M. R. e S.A.A. a cui carico ha posto il contributo per il solo mantenimento del figlio minore. Nelle more del procedimento, proseguito in ordine alle condizioni della separazione ed ancora in fase istruttoria, il Tribunale di Gela, con sentenza 28.12.2001, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando il contributo di mantenimento per il solo figlio a carico del padre.

Il Tribunale di Siracusa, con sentenza 3.8.2005, ha respinto la domanda della R. d’attribuzione a suo favore dell’assegno di mantenimento e quest’ultima ha impugnato il provvedimento innanzi alla Corte d’appello di Catania che ha dichiarato lo S. tenuto a versare alla R. l’assegno mensile di Euro 154,94 stabilito dal Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 708 c.p.c. dal 14.2.92 fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

La R. si è quindi rivolta al Tribunale di Gela per chiedere che ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 9 provvedesse a porre a carico dello S. assegno alimentare dal 28.7.98, data della sentenza non definitiva di separazione, o dal 1 gennaio 2003, data del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, ed il Tribunale ha disposto che l’assegno, nella misura già stabilita, fosse versato dal 10.11.2006.

Entrambe le parti hanno proposto reclami alla Corte d’appello di Caltanissetta che, con ordinanza depositata il 20 luglio 2007, li ha respinti.

Avverso questo provvedimento R.M.R. ricorre per cassazione con due motivi.

L’intimato, costituitosi con controricorso, ha proposto a sua volta ricorso incidentale non resistito dalla ricorrente principale ed ha depositato memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Il P.G. ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.

Il collegio ha disposto farsi luogo alla motivazione semplificata.

La ricorrente denuncia con entrambi i motivi vizio di motivazione: 1^ in ordine all’esiguità dell’assegno di mantenimento; 2^ in ordine alla sua decorrenza.

Nessuno dei motivi (e peraltro il secondo non è affatto argomentato) illustra la sintesi conclusiva illustrativa del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, nè le ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione, secondo quanto prescrive il disposto dell’art. 366 bis c.p.c..

La ricontrata omissione determina l’inammissibilità del ricorso.

Analoga sorte merita il ricorso incidentale la cui censura, all’esito della sua illustrazione, non si è tradotta nel quesito di diritto che, secondo quanto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c., deve tendere all’enunciazione del principio di diritto ovvero a “dicta” giurisprudenziali sulla questione addotta che, sollecitando la funzione nomofilattica di questa Corte, individui la regula juris applicabile al caso concreto. La reciproca soccombenza delle parti giustifica la compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa per l’intero le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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