Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11067 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11067

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20913-2015 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO DENZA

15, presso lo studio dell’avvocato NICOLA PAGNOTTA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA MARTIN;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 291/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di VENEZIA-MESTRE depositata il 02/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che B.F., esercente l’attività di radiologo, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Veneto indicata in epigrafe che, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto legittimo il rifiuto sull’istanza di rimborso IRAP avanzata dal contribuente per gli anni dal 2004 al 2008;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e che la parte ricorrente ha depositato memoria; Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, è fondato; Considerato che questa Corte ha già chiarito che in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie;

Considerato che in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie;

Considerato che in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie – v. Cass. n. 14878/2015;

Considerato che a tale principio non si è attenuto il giudice di merito, il quale ha invece considerato rilevante l’attività svolta dal professionista presso strutture esterne private per il solo carattere abituale delle stesse e per l’utilizzo di strutture altrui; Considerato che la sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Veneto anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5maggio 2017

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