Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11066 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 14/04/2011, dep. 19/05/2011), n.11066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via San

Godenzo n. 59, presso l’avv. Aiello Giuseppe, che la rappresenta e

difende, per procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, ex lege

domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– intimato –

avverso il decreto, emesso, nel procedimento n. 303/07 del ruolo

della volontaria giurisdizione della Corte di appello di Catania del

24 ottobre – 6 novembre 2007;

Udita, all’udienza del 14 aprile 2011, la relazione del cons. Dott.

Fabrizio Forte e sentito il P.M. Dott. LETTIERI Nicola, che conclude

per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

N.A. ha chiesto, con ricorso del 6 luglio 2007, alla Corte d’appello di Catania di condannare il Ministero della giustizia a corrisponderle una somma non inferiore ad Euro 9.600,00, a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali a lei derivati dalla irragionevole durata del processo contro di lei iniziato davanti al Pretore di Gela da L.G. con ricorso del 15 aprile 1995 in negatoria servitutis per violazioni da parte della convenuta dei rapporti di vicinato con immobili dell’attore, concluso in primo grado con sentenza del Tribunale di Gela del 20 ottobre 2003, pubblicata oltre tre anni dopo la riserva di decisione della causa, che aveva parzialmente accolto le domande del L..

Il secondo grado, iniziato nel marzo 2004 era terminato con sentenza del 20 marzo 2006 e la Corte d’appello adita, con il decreto di cui in epigrafe, computata la complessiva durata del processo presupposto in anni 11, mesi tre e giorni 10, ha affermato che i numerosi rinvii delle udienze del primo grado dal 19 luglio 1995 al 1 marzo 2000, erano giustificati dall’attività istruttoria e non potevano addebitarsi a carenze organizzatorie dell’amministrazione, cui doveva invece attribuirsi il solo tempo elevatissimo per la stesura della sentenza di tre anni, mesi tre e giorni venticinque. Ritenuti giustificati i due anni del processo di appello, la durata ingiusta del processo era limitata al ritardo indicato per il deposito della sentenza del Tribunale già detta, sancendosi un indennizzo di Euro 500,00 annui e complessivamente di Euro 1.577,00, con condanna del Ministero convenuto a pagare solo i due terzi delle spese del grado.

Per la cassazione di tale decreto, la N. ha proposto ricorso di due motivi, il primo dei quali censura la considerazione distinta dei tempi del primo grado rispetto a quelli del processo d’appello, dovendosi la durata del processo presupposto considerare unitariamente ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2.

A tale ultima norma si richiama il secondo motivo di ricorso che ne deduce la violazione in rapporto agli artt. 1256 e 1226 c.c. per avere liquidato un indennizzo del danno non patrimoniale pari ad Euro 500,00 annui, discostandosi immotivatamente dai parametri di determinazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, fissati di regola in una somma da Euro 1.000,00 ad Euro 1.500,00 annui.

Il Ministero della giustizia non si difende in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso è fondato, dovendosi negare che la durata del processo presupposto, ai fini di valutarne la non ragionevolezza, possa scindersi in ciascuno dei due gradi e non considerarsi unitariamente (Cass. n. 2207/2010 e n. 28864/2005).

Pertanto il decreto impugnato è violativo delle norme di cui al primo motivo di ricorso, essendo in contrasto con la L. 24 marzo 2001, n. 89, la considerazione distinta e separata dei diversi gradi del giudizio per determinare la durata ingiustificata complessiva dello stesso.

1.2. L’accoglimento del primo motivo di ricorso non assorbe il secondo motivo sulla liquidazione del danno non patrimoniale, che, fissato in Euro 500,00 annui, si discosta eccessivamente e immotivatamente dalle liquidazioni operate in sede sopranazionale ed è quindi violativo del diritto vivente, per cui anche detto motivo di impugnazione è da ritenere fondato.

2. Il decreto impugnato deve quindi essere cassato in relazione al motivo accolto e la causa può essere decisa nel merito non essendo necessari altri accertamenti di fatto, con la mera correzione delle violazioni del diritto vivente rilevate nel provvedimento cassato.

Pertanto la durata eccedente la ragionevolezza del processo presupposto deve determinarsi, tenendo conto che la Corte d’appello ha espressamente negato sia imputabile alla amministrazione tutta la fase istruttoria del primo grado di anni quattro mesi 7 e giorni 11, con statuizione non impugnata nel ricorso.

Ciò comporta che il periodo di durata ragionevole di anni cinque per i due gradi in cui si è esaurito il processo (tre per il primo grado e due per il secondo), deve essere ricalcolato in questa sede elevandosi a sei anni mesi sette e giorni 11 (4 anni mesi 7 e giorni il per il primo grado e anni due per il secondo), dovendosi ritenere ingiustificata la durata complessiva di anni 4, mesi otto e giorni quattordici, per i quali va liquidato l’equo indennizzo.

La liquidazione di quest’ultimo per le cause dinanzi al giudice ordinario corrisponde ai parametri della Corte europea dei diritti dell’uomo, in base alla giurisprudenza di questa Corte (cfr. n. 18922 del 2010) quando per il ritardo ingiustificato si corrispondano Euro 750,00 per ciascuno dei primi tre anni, elevando per il residuo ingiusto periodo ad Euro 1000,00 all’anno la reintegrazione dovuta per i patemi d’animo subiti dalla parte. Nel caso di specie per detto periodo dovranno corrispondersi complessivamente Euro 3.900,00 e, in rapporto alla misura determinata della riparazione corrispondente alla metà della somma chiesta, nella stessa percentuale il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare alla N. delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano per l’intero come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie nei sensi di cui in motivazione il ricorso e cassa il decreto impugnato; decidendo la causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della giustizia a pagare alla ricorrente Euro 3.900,00 (tremilanovecento/00) con gli interessi dalla domanda e la metà delle spese del processo, che compensa nel resto e determina nell’intero, per la causa di merito, in Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 600,00 (seicento/00) per onorari, Euro 350,00 (trecentocinquanta/00) per diritti ed Euro 50,00 (cinquanta/00) per spese e per quello di cassazione, in Euro 1.000,00 (mille/00), di cui Euro 100,00 (cento/00) per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge per entrambi i gradi.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di Cassazione, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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