Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11066 del 07/05/2010
Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11066
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –
Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –
Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO
ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
DI PIETRA 26, presso lo studio dell’avvocato MAGRONE GIANDOMENICO,
che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROSSI ROBERTO,
giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 530/2007 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA del
2.10.07, depositata il 09/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Letta la sentenza in epigrafe indicata del 9 maggio 2008 con cui la Corte d’appello di Venezia, in riforma della sentenza di primo grado, condannava l’Inps alla liquidazione, a favore di B.M. G., della pensione di vecchiaia in godimento con l’inclusione, dal gennaio 1997, della perequazione automatica ai sensi della L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 2; il G. era titolare di un trattamento pensionistico a carico del Ministero del Tesoro, attualmente gestito dall’Inpdap, e di una pensione di vecchiaia erogata dall’Inps;
letto il ricorso dell’Inps che lamenta la violazione della L. n. 843 del 1978, art. 19, il controricorso del G. e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;
Ritenuto che i rilievi ivi esposti appaiono condivisibili;
Ritenuto che il ricorso e’ ammissibile, come rilevato nella relazione, non essendo tardivo e contenendo lo svolgimento dei fatti di causa;
Ritenuto che nel merito l’impugnazione appare fondata alla stregua di quanto da ultimo deciso, in sede di composizione di contrasto, dalla Sezioni unite di questa Corte n. 25616 del 23/10/2008, in cui si e’ affermato che “la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1 in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 19 ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di piu’ pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su piu’ di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennita’ integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarita’ di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa l’art. 19, comma 1 continua a corrispondersi l’indennita’ integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps”;
Ritenuto che il ricorso va accolto e la sentenza va cassata; non essendovi necessita’ di ulteriori accertamenti all’esito del principio affermato, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda di cui al ricorso introduttivo;
Ritenuto che non vi e’ da provvedere sulle spese ex art. 152 disp. att. c.p.c. nel tenore anteriore alle modifiche del 2003 non applicabili ratione temporis.
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di cui al ricorso introduttivo. Nulla per le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010