Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11066 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 09/03/2017, dep.05/05/2017),  n. 11066

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18563-2015 proposto da:

B.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PIETRALATA

329-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA RICCI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 93/26/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI BARI – SEZIONE DISTACCATA DI FOGGIA, depositata il

20/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che B.B. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza resa dalla CTR Puglia indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso proposto contro l’avviso di accertamento emesso a suo carico per la ripresa a tassazione di vari tributi per l’anno 2005;

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso e che il ricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che il procedimento può essere definito con motivazione semplificata;

Considerato che l’unica censura proposta dalla parte ricorrente, correlata alla prospettata violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è manifestamente inammissibile, non avendo il ricorrente indicato in ricorso i fatti controversi e decisivi per il giudizio che la CTR avrebbe omesso di ponderare – cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, peraltro tralasciando di individuarne la decisività rispetto alla motivazione espressa dalla CTR che la parte ricorrente ha totalmente omesso di considerare;

Considerato che il riferimento generico alle note esplicative contenute negli undici fascicoli ai quali fa riferimento nella parte espositiva la parte ricorrente non consente, infatti, di ritenere assolto a carico dello stesso l’onere di offrire alla Corte indicazioni precise sui fatti che sarebbero stati omessi;

Considerato che tale onere risultava tanto più rilevante, nel caso di specie, allorchè il giudice di appello aveva ritenuto la genericità degli elementi offerti dalla parte contribuente quanto agli incassi ed alle causali degli stessi;

Considerato che la memoria del ricorrente non ha aggiunto elementi rilevanti ai fini di giustificare l’accoglimento del ricorso;

Considerato che il ricorso va pertanto rigettato e che le spese seguono la soccombenza, dando atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 4000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consigli della sesta sezione civile, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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