Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11065 del 27/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 27/04/2021, (ud. 29/01/2021, dep. 27/04/2021), n.11065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M. G. – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOVIK A. Ton – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17889/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ristorante Tre Noghere s.r.l., in persona del L.R. pro tempore,

rappresentato e difeso dall’avvocato Napolitano Francesco, con

domicilio eletto presso lo studio del difensore in Roma, via Po 9;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto

– Mestre, n. 39/7/14, depositata in data 15/01/2014, non notificata.

 

Fatto

RITENUTO

Che:

1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto-sezione staccata di Mestre (di seguito, CTR) depositata il 15 gennaio 2014, che aveva accolto l’appello del Ristorante Tre Noghere S.r.l. proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso che ne aveva respinto il ricorso contro la cartella di pagamento per omesso versamento Iva relativo all’anno 2006.

2. Per quanto si evince dalla sentenza impugnata, la ripresa conseguiva alla omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva.

3. Per i giudici di secondo grado, era rilevante che la società contribuente non aveva “completamente omesso di presentare la dichiarazione Iva per l’anno in contestazione; la dichiarazione Iva è stata presentata insieme alla dichiarazione dei redditi (modello unico 2007) in data 27/9/2008 (la scadenza per la dichiarazione Iva era invece il 30/9/2007). La documentazione fiscale presentata dal Ristorante Tre Noghere Srl sia in sede di dichiarazione dei redditi sia in corso di causa consente pertanto di accertare che il credito esposto è corretto e di dichiarare pertanto che la ripresa effettuata dall’ufficio con la cartella impugnata è illegittima”

4. La contribuente resiste con controricorso. Depositata memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’agenzia lamenta “violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54, 54-bis e 55 (e) del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) (adde: c.p.c.)”. In sintesi, ad avviso della ricorrente, che richiama pertinente giurisprudenza, dalle norme sopra richiamate si evince che la mancata presentazione della dichiarazione escluderebbe la possibilità di portare in detrazione l’Iva versata. Il diritto alla detrazione, si afferma, è subordinato all’accertamento dell’esistenza del credito relativo all’anno in riferimento.

2. La censura è infondata. Nel caso di specie, sulla questione di diritto prospettata, nella giurisprudenza di legittimità si erano formati due orientamenti interpretativi di segno opposto: secondo il primo, il contribuente che, avendo regolarmente annotato tutte le fatture dalle quali scaturisca, per lui, un credito d’imposta, ed avendo operato la detrazione del credito nelle liquidazioni periodiche, non presenti poi la dichiarazione annuale, può computare l’imposta detraibile, risultante dalle liquidazioni periodiche, nella dichiarazione dell’anno successivo, atteso che, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, il diritto alla detrazione si perde solo quando questa non venga computata sia nel mese di competenza, che in sede di dichiarazione annuale (cfr. Cass. 25 febbraio 1998, n. 2063); l’opposta opzione ermeneutica, fatta proprio dalla ricorrente agenzia, si esprimeva, invece, nel senso che il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione del citato D.P.R., art. 30, comma 2, (cfr. Cass. 19 ottobre 2007, n. 21947; Cass. 9 febbraio 2001, n. 1823).

3. Il contrasto è stato risolto dalle Sezioni Unite, le quali, con pronuncia n. 17757 dell’8 settembre 2016, hanno affermato che “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l’eccedenza d’imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicchè, in tal caso, nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili”. (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 – 01).

Il contribuente, pertanto, può portare in detrazione l’eccedenza d’imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale (e fino al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto), purchè siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; la sussistenza di tali requisiti esclude, dunque, la rilevanza dell’assenza di quelli formali, ivi comprese le liquidazioni periodiche, purchè sia rispettata, come nel caso in esame, la cornice biennale prevista dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 per l’esercizio del diritto di detrazione (secondo le precisazioni espresse, in particolare, da Cass. 28 luglio 2015, n. 14767, e confermate, tra le altre, da Cass. 3 marzo 2017, n. 5401); a tale cornice biennale hanno fatto espresso riferimento, nel dettare il principio di diritto, le sezioni unite con la sentenza in precedenza richiamata, nella parte in cui hanno precisato, al punto 5.8., che essa identifica “il rilievo generale e interno” che governa l’esercizio del diritto di detrazione”.

5. Il ricorso, in base agli accertamenti compiuti dalla CTR sulla correttezza ed esistenza del credito esposto, va respinto.

6. Le spese dell’intero giudizio vanno compensate, tenuto conto delle oscillazioni giurisprudenziali sulla questione, risolte sulla base di un orientamento definitosi successivamente all’instaurazione della controversia tributaria.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso dell’agenzia; compensa fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nell’udienza in camera di consiglio, il 29 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2021

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