Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11065 del 19/05/2011

Cassazione civile sez. I, 19/05/2011, (ud. 28/03/2011, dep. 19/05/2011), n.11065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28612/2005 proposto da:

L.G. (c.f. (OMISSIS)), U.G.

(C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

MONTE DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE Carolina, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIRRO’ ALFIO GIOVANNI,

giusta procura speciale per Notaio FILIPPO AZZIA di CATANIA – Rep. n.

3049 del 8.3.10 e procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO DI E.A.;

– intimata –

sul ricorso 254/2006 proposto da:

FALLIMENTO DI E.A., in persona del Curatore avv.

S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROMEO

RODRIGUEZ PEREIRA 208, presso l’avvocato NUZZO GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ABRAMO RAFFAELE, giusta procura

in calce al controricorso e ricorso incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

L.G., U.G., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA MONTE DELLE GIOIE 13, presso l’avvocato VALENSISE

CAROLINA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato TIRRO’

ALFIO GIOVANNI, giusta procura in calce al ricorso principale;

– controricorrenti al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 737/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 12/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

28/03/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato VALENSISE che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per, previa unione dei

ricorsi, rigetto del ricorso principale; assorbimento di quello

incidentale, condannaci ricorrenti principali alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’11/7/1988, la Curatela del fallimento di E.A. agiva nei confronti di L. G. ed U.G., chiedendo la declaratoria di inefficacia verso la massa dei creditori dell’atto di vendita a mezzo rogito notaio Scarvaglieri del 10 settembre 1985, con cui detti convenuti avevano acquistato da E.A., dichiarato fallito con sentenza del 21/11/1985, un appartamento e garage, per il corrispettivo di L. 60 milioni.

Nel corso del giudizio veniva disposta ed espletata C.T.U. Il Tribunale rigettava la domanda della turatela, ritenendo la mancanza del danno, non sussistendo alcuna sproporzione tra il prezzo pagato ed il valore effettivo dei beni.

Proponeva appello la Curatela; gli appellati contestavano le censure mosse alla sentenza di primo grado. La Corte d’appello, con sentenza del 12/7/2005, in riforma della sentenza impugnata, ha dichiarato l’inefficacia dell’atto di compravendita stipulato dal notaio Scarvaglieri, in data 10/9/1985, Rep. n. 19432, Racc. n. 8651, e condannato gli appellati al rilascio dei beni in favore della Curatela, nonchè alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

La Corte territoriale, premesso che la domanda era stata proposta ai sensi della L. Fall., art. 67, commi 1 e 2, ha ritenuto di condividere la pronuncia del Tribunale, in relazione alla reiezione della domanda L. Fall., ex art. 67, comma 1, mentre ha ritenuto fondata la domanda avanzata ai sensi del comma 2, essendo incontestabili la natura onerosa dell’atto ed il compimento dello stesso nell’anno anteriore all’accertamento dello stato di insolvenza, e risultando provata dal curatore la conoscenza in capo ai coniugi L. dello stato di insolvenza dell’ E., alla stregua di elementi di valenza presuntiva, ma precisi e concordanti: ed infatti, la Curatela aveva depositato agli atti le fotocopie degli elenchi ufficiali dei protesti, da cui risultava che a carico dell’ E. erano stati elevati numerosissimi protesti cambiari nel 1984, le visure ipotecarie, attestanti a carico dell’ E. due pignoramenti immobiliari, il primo notificato il 24/11/84 da P.R., il secondo il 15/3/85, da M. S., l’istanza in data 27 dicembre 1984, con cui l’ E., denunciando uno stato di temporanea difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, aveva chiesto al Tribunale di Catania di essere ammesso alla procedura di amministrazione controllata; nello stesso atto di compravendita, si dava atto che sull’immobile risultavano iscritte formalità ipotecaria il 29/12/1976 e la sentenza 289/94 del 23/3/84, entrambe a favore del barone R..

La Corte territoriale ha rilevato altresì che le particolari modalità di pagamento del prezzo per complessive L. 60.000.000, corrisposto mediante l’esborso di denaro di appena L. 7.800.000, versato prima del rogito, e con il rilascio n. 60 cambiali dell’importo di L. 870.000 cadauna, senza interessi, non costituenti novazione, scadenti nell’arco temporale di cinque anni, con la rinuncia del venditore a qualsiasi iscrizione di ipoteca legale nascente dall’atto, costituivano elementi rivelatori del fatto che l’operazione tendeva a liquidare affrettatamente cespiti immobiliari per un corrispettivo che, per essere irrisorio nel contante e per il resto frazionato in un arco di tempo, lo rendeva particolarmente appetibile, e quindi più facilmente alienabile, consentendo al venditore di procurarsi ugualmente l’immediata disponibilità di altro denaro, con cui effettuare operazioni di sconto, situazione la cui portata effettuale e sintomatica dello stato di decozione non poteva sfuggire agli acquirenti. Propongono ricorso per cassazione L. ed U., sulla base di due motivi; si difende con controricorso il Fallimento, che ha proposto ricorso incidentale condizionato, a cui resistono i ricorrenti principali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Con il primo motivo, i ricorrenti principali denunciano “violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5;

Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”, per avere la Corte territoriale accolto erroneamente la domanda sul presupposto dell’adempimento da parte della Curatela dell’onere probatorio relativo alla scientia decoctionis, che deve essere effettiva e non meramente potenziale ed astratta e deve sussistere nel momento in cui è stato posto in essere l’atto lesivo della par condicio creditorum.

Secondo i ricorrenti, la Corte del merito non ha congruamente motivato perchè un camionista ed una casalinga, quali sono rispettivamente il L. e la U., avrebbero dovuto avere contezza del bollettino dei protesti cambiari levati nel 1984, di cui la Curatela non aveva provato l’effettiva pubblicazione alla data di stipula dell’atto, della pregressa iscrizione ipotecaria e della sentenza a favore del venditore del terreno, del pignoramento immobiliare su beni diversi da quello di causa, dell’iscrizione di ipoteca a garanzia di finanziamento della Crias ad impresa artigiana.

La Corte del merito, continuano i ricorrenti, non ha accertato e motivato in relazione alla effettiva conoscenza dello stato di decozione dell’ E. alla data di stipula dell’atto, circostanza che appare esclusa anche dal fatto che i coniugi L. hanno continuato a pagare gli effetti cambiari ipotecari rilasciati a fronte del residuo prezzo della vendita; infine, il rilievo relativo alle particolari modalità di pagamento del prezzo, non solo è in contrasto con la parte della sentenza intesa alla reiezione del primo motivo d’appello, ma anche con l’istruttoria espletata, da cui è emerso che il prezzo effettivamente pagato, contrariamente a quanto esposto nel rogito notarile, è stato di L. 92 milioni, come documentalmente provato.

1.2.- Col secondo motivo, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per dovere conseguire dalla cassazione della sentenza impugnata l’annullamento del capo di pronuncia in punto spese e la condanna della Curatela alla rifusione ai ricorrenti delle spese del giudizio.

2.1.- Con l’unico motivo del ricorso incidentale subordinato, il Fallimento censura la sentenza impugnata per il mancato accoglimento della domanda formulata ai sensi della L. Fall., art. 67, n. 1, sotto i profili del vizio di violazione di legge e di motivazione; a riguardo, fa presente la sussistenza della notevole sproporzione tra il valore dei beni accertato dal C.T.U. ed il prezzo pagato, alla luce della deduzione che la diluizione del residuo prezzo di L. 52.200.000 a mezzo 60 rate mensili di L. 870.000 cadauna senza interessi di sorta, considerato il fatto notorio che nel periodo di stipula dell’atto gli interessi di sconto non erano inferiori al 20% annui, comportava che il prezzo ricavato dallo sconto degli effetti cambiar ammontava ad importo non superiore a L. 25.000.000.

3.1.- I ricorsi vanno riuniti.

3.2.- Il primo motivo del ricorso principale è infondato. E’ noto che in tema di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67, comma 2, il presupposto soggettivo è costituito dalla conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e non dalla semplice conoscibilità da parte dell’autore dell’atto revocabile, e nel momento in cui l’atto viene posto in essere; agli effetti della revoca, assume rilievo soltanto la situazione psicologica da parte del terzo e non la semplice conoscibilità oggettiva del predetto stato: la relativa prova, può basarsi, nondimeno, anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti di gravita, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli artt. 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che il terzo, facendo uso della normale prudenza ed avvedutezza, rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonchè alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare, non possa non avere percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore così, tra le tante, Cass. 5256/2010, Cass. 20482/2009, Cass. 10209/09, Cass. 26935/06, 28299/2005).

L’apprezzamento del giudice del merito in relazione al ricorso alle presunzioni, quale mezzo di prova, e la valutazione circa la ricorrenza dei predetti requisiti di gravita, precisione e concordanza,richiesti dalla legge per valorizzare determinati elementi come fonti di presunzione,si risolve in un giudizio di fatto,incensurabile in sede di legittimità, ove congruamente e coerentemente motivato (così Cass. 5256/2010, Cass. 3390/2005, Cass. 17596/2003).

Nella specie, la valutazione della Corte del merito è rispondente a detti principi.

La stessa ha rilevato che dagli elenchi ufficiali dei protesti risultavano “numerosissimi protesti cambiari nell’anno 1984”, che, per il carattere di anomalia rispetto al normale adempimento dei debiti di impresa, costituiscono elementi indiziari rilevanti, sia pure con la valenza di presunzione semplice, tali peraltro,ove numerosi, come nella specie, da esonerare il curatore dal provare che gli stessi fossero noti al convenuto in revocatoria, su questi risultando traslato l’onere di dimostrare il contrario (così Cass. 391/2010, Cass. 10209/09, Cass. 10573/2008, Cass. 15939/2007).

Inoltre, la Corte catanese ha rilevato che le particolari modalità di pagamento del prezzo, in importo esiguo in contanti e nel resto con rilascio di 60 cambiali scadenti nell’arco di cinque anni, tali da rendere il bene facilmente alienabile, consentendo al venditore di procurarsi,sia pure con notevole falcidia, la disponibilità immediata di altro denaro ricorrendo ad operazioni di sconto, era di per sè evidente prova dello stato di decozione, che non poteva sfuggire agli acquirenti, secondo i canoni della normale prudenza ed avvedutezza, così superandosi lo specifico accento posto dai ricorrenti sulle condizioni soggettive e sulla mancanza di dimestichezza con le scienze giuridiche; detto robusto elemento probatorio non può essere contraddetto dalla deduzione dei ricorrenti, di avere provato che in realtà il prezzo è stato ben maggiore rispetto a quello indicato nel rogito, attesa la novità della deduzione, non avendo la parte mai dedotto e fatto valere la simulazione del prezzo, nè si pone in contrasto con la reiezione della domanda proposta L: Fall., ex art. 67, comma 1.

I due elementi presuntivi sopra riportati, dotati dei requisiti della gravita, della precisione e della concordanza, sono idonei a sorreggere la decisione, nè sono contraddetti dalla circostanza che i coniugi L. hanno continuato a pagare gli effetti cambiari ipotecari, avuto riguardo al principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui la prosecuzione del rapporto non esclude di per sè la scientia decoctionis così Cass. 1617/09 e 28299/05), rendendosi così ultronea ogni ulteriore valutazione.

3.3.- Sono conseguentemente assorbiti il secondo motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale condizionato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il 1^ motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti il 2^ motivo del ricorso principale ed il ricorso incidentale; condanna i ricorrenti a rifondere al Fallimento le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1000,00, oltre Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2011

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