Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11065 del 10/06/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2020, (ud. 05/03/2020, dep. 10/06/2020), n.11065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6849-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3499/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 27/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO

ANTONIO FRANCESCO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 27 agosto 2018 la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Catania, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da M.G. (titolare di reddito di partecipazione) e C.F. (coniuge dichiarante) avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della quota pari al 90% delle imposte versate per gli anni 1990, 1991 e 1992, richiesto dai contribuenti, residenti in una delle province colpite degli eventi sismici del dicembre 1990, ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17.

Avverso la suddetta sentenza, con atto notificato a C.F. il 15 febbraio 2019, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

L’intimata non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, della VI direttiva n. 77/388/CEE come interpretata dalla Corte di giustizia con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Corte di giustizia del 15 luglio 2015 in causa C-82/14 nonchè della decisione 5549 fina/ del 14 agosto 2015 della Commissione Europea. Censura la ricorrente la sentenza impugnata per avere la CTR riconosciuto il diritto al rimborso in relazione a redditi di partecipazione, i quali costituivano redditi di impresa.

Osserva preliminarmente la Corte che la sentenza impugnata è stata resa nei confronti di M.G. (titolare di reddito di partecipazione) e C.F. (coniuge dichiarante).

Poichè il ricorso per cassazione è stato notificato solo a C.F., occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G., nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di M.G. nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2020.

Depositato in cancelleria il 10 giugno 2020

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