Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11065 del 07/05/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/05/2010, (ud. 24/02/2010, dep. 07/05/2010), n.11065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.M., FR.MA., F.G., F.

A., F.P., F.D., elettivamente

domiciliati in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avv. LOJODICE OSCAR, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA

CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PULLI CLEMENTINA, giusta procura in calce

al ricorso notificato;

– resistente –

avverso la sentenza n. 131/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28.1.08, depositata il 24/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/02/2010 dal Consigliere Relatore Dott. LA TERZA Maura;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Letta la sentenza in epigrafe indicata della Corte d’appello di Bari, che condannava l’Inps a pagare agli eredi di P.L. ( F.D., M., Ma., G., A. e P.), la somma di Euro 17.533,27, oltre accessori di legge a far tempo dal 9 febbraio 2002, nonche’ alla rifusione delle spese liquidate, per ciascun grado, in Euro mille/00;

Letto il ricorso articolato in due motivi degli eredi della P. e la relazione resa ex art. 380 bis c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

Ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili, giacche’ quanto al primo motivo – con cui i ricorrenti si dolgono che per le differenze pensionistiche riconosciute sia stata liquidata la somma di Euro 11,214,29 per capitale ed Euro 6.138,98 per interessi, oltre quelli maturandi dal 9 febbraio 2002, mentre non vi era stata la condanna anche alla rivalutazione monetaria ed agli interessi antocistici – non vi e’ dubbio che sulle differenze pensionistiche maturate, come nella specie, prima del 31 dicembre 1991, la cui mora si protragga oltre il detto termine, spettanda rivalutazione monetaria e gli interessi sui ratei via via rivalutati, essendo inoperante la disposizione di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 16, comma 6 che ha previsto che spetti invece la maggior somma tra interessi e rivalutazione (cfr. Cass. Sez. un. n. 5895/1996);

Rilevato che, quanto agli interessi anatocistici, e’ stato affermato (Cass. n. 11673 del 12/05/2008) che questi vanno riconosciuti anche in relazione alle prestazioni previdenziali, nei limiti consentiti dall’art. 1283 c.c., nulla disponendo l’art. 429 c.p.c. in materia di anatocismo. Ne consegue, pertanto, che solo gli interessi sulla somma capitale, al netto, quindi, della rivalutazione, producono ulteriori interessi;

Ritenuto che l’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo relativo alla disciplina delle spese;

Ritenuto che il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla stessa Corte d’appello di Bari in diversa composizione, la quale si atterra’ ai principi sopra enunciati e provvedera’ anche per le spese del presente giudizio.

PQM

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 24 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2010

 

 

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