Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11065 del 05/05/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 05/05/2017, (ud. 26/10/2016, dep.05/05/2017),  n. 11065

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2374-2012 proposto da:

S.M.G.M., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. FERRARI N. 11 presso lo studio dell’avvocato DINO VALENZA che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANO MENDOLIA

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 271/64/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA – SEZIONE DISTACCATA DI BRESCIA, emessa e

depositata il 30/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di S.M.G.M., dottore commercialista, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP versata per l’anno 2003, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia – sezione distaccata di Brescia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, riformava integralmente la decisione di primo grado, parzialmente favorevole al contribuente, rigettandone il ricorso introduttivo.

In particolare, il Giudice di appello -premesso che il primo Giudice aveva operato un distinguo tra i redditi conseguiti dal contribuente per l’esercizio della propria attività professionale di commercialista (ritenendo sussistente l’autonoma organizzazione, con accertamento, in mancanza di impugnazione, ormai coperto da giudicato) ed i redditi conseguiti dallo svolgimento della carica di amministratore e sindaco di varie società (ritenendo questi ultimi non assoggettabili ad IRAP) – rilevava che l’appellante non aveva fornito alcuna prova nè dello svolgimento effettivo di tali cariche nè della consistenza ed imputazione causale delle somme ricevute.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso su tre motivi. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, articolato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, – il ricorrente stigniatizza gli errori, in diritto e in procedendo, nei quali sarebbe incorso il Giudice di appello nell’avere rigettato il ricorso introduttivo, anche per il rimborso riguardante i redditi conseguenti all’attività di amministratore e sindaco di società, non avendone il contribuente fornito prova, malgrado l’entità di tali compensi non avesse formato oggetto di contestazione e sulla stessa, in mancanza di specifica censura in appello, si fosse formato il giudicato.

2. Con il secondo motivo, sulla base delle medesime argomentazioni in fatto del primo mezzo, si censura la sentenza di nullità per violazione del giudicato interno ed extrapetizione.

Le censure, esaminate congiuntamente siccome connesse, sono infondate.

Con la decisione di primo grado, la C.T.P. -operato un distinguo tra i redditi conseguiti dal professionista, quale commercialista, e quelli conseguiti per l’esercizio della carica di amministratore e di sindaco di diverse società e previa quantificazione- ha riconosciuto il diritto al rimborso solo di questi ultimi ovvero dei versamenti eccedenti quelli riferibili al reddito di Euro 11.100,00.

La quantificazione dei redditi percepiti in virtù delle rivestite cariche di amministratore e sindaco operata dal primo Giudice, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, risulta investita dal gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate.

La parte pubblica, infatti, ha censurato, a monte, l’accertamento in fatto operato dal primo Giudice (ovvero il distinguo operato dalla Commissione tributaria provinciale tra redditi conseguiti dall’esercizio dell’attività professionale e quelli conseguenti alla carica di amministratore e sindaco di società) ribadendo come l’attività professionale dovesse considerarsi, ai fini impositivi, unica.

Ne consegue l’insussistenza delle dedotte non contestazione (avendo la parte pubblica contestato tout court la diversa fonte di reddito), formazione di un giudicato interno (essendo stata la sentenza di primo grado censurata sul punto), extrapetizione (avendo la C.T.R. motivato sulla base di quanto devolutole con l’atto di appello).

3. Il terzo motivo -rubricato:omessa, insu iciente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il,giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Fatto (“Impero e decisivo: derivazione da attività diversa da quella di amministratore e sindaco di compensi per Euro 39.192,44 e contegno di non contestazione della parte costituita- è inammissibile pur sotto l’egida della previgente disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis.

I plurimi vizi motivazionali dedotti con il mezzo, infatti, non attengono ad un fatto nell’accezione di fatto storico, rilevante ai sensi della norma invocata, ma all’omessa constatazione da parte del Giudice di merito della “non contestazione” di quel fatto, tipica attività di giudizio in diritto, più correttamente censurata con il primo motivo però, come detto, infondato.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. I contrasti giurisprudenziali sull’imposta in oggetto, solo di recente composti dalle Sezioni Unite di questa Corte, inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2017

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