Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 11064 del 27/05/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 11064 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 20056-2014 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in RONL\., VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’ AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA CORVITI,
VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, gista mandato
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
TURCHI VALENTINA;
– intimata avverso la sentenza n. 4553/2013 della CORTE D’APPELLO) di
ROMA del 13/05/2013, depositata il 10/09/2013;

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Data pubblicazione: 27/05/2016

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
20/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Vincenzo Smrnpo difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti.

i.

La Corte pronuncia in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a

seguito di relazione a norma dell’art. 380-bis c.p.c., condivisa dal
Collegio.
2. La Corte d’appello di Roma rigettava il gravame, svolto dall’INPS,
avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda
dell’attuale intimata volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione con
requisiti ridotti (di cui al d.l. n. 86 del 1988, art. 7, comma 3, convertito
nella L. n. 160 del 1988), con riferimento al periodo lavorativo aprile
2005 – aprile 2007 (svolto, con contratto a tempo determinato, per la
s.p.a. Oriente), beneficio negato dall’INPS in difetto delle prescritte
giornate di lavoro effettive, per avere la lavoratrice goduto, nei quattro
mesi del 2007, dell’astensione obbligatoria dal lavoro per maternità.
3.

Di questa sentenza l’INPS chiede la cassazione con ricorso

fondato su un unico motivo.
4. L’intimata non ha resistito.
5. L’Inps, deducendo violazione di legge, rimarca la distinzione tra
requisiti di accesso alla prestazione – non controverso in causa che i
periodi coperti da contribuzione figurativa debbano essere inclusi – e il
parametro di quantificazione della prestazione. Assume che il
legislatore ha voluto differenziare i requisiti occorrenti per l’accesso
alla prestazione dal criterio di calcolo della medesima, richiedendosi,
per quest’ultimo, che debba farsi riferimento esclusivamente ad un
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Svolgimento del processo e motivi della decisione

numero di giornate pari a quelle lavorate e, per l’eventualità che il
periodo lavorato superi il numero di 156 giorni, alle giornate che
risultano dalla differenza tra tale numero predeterminato e le giornate
di lavoro prestate, incrementate di quelle già indennizzate per
disoccupazione. In breve, la questione attiene all’individuazione del

concreto ammontare dell’indennità di disoccupazione : il numero delle
giornate indennizzabili.
6. Il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato alla luce
della giurisprudenza di questa Corte (v., sulla specifica questione posta
con il ricorso all’esame, Cass. 6232/2014).
7. «L’art. 7, terzo comma, del DL 21 marzo 1988 n. 86, convertito
nella Legge 20 maggio 1988 n. 160 e successive modifiche – ora
abrogato dall’art.2, comma 69, lett.b della Legge 28 giugno 2012 n.92 —
disponeva, per quello che in questa sede rileva, che: “Hanno diritto alla
indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza
dell’anno di contribuzione nel biennio, nell’anno 1987 abbiano prestato
almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati
versati o siano dovuti i contributi per l’assicurazione obbligatoria. I
predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di
trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
giornate di lavoro prestate”.
8. Devesi rilevare al riguardo che la giurisprudenza di questa Corte
deve considerarsi oramai consolidata nel ritenere che, ai sensi del terzo
comma del citato art. 7, per l’acquisizione del diritto all’indennità
ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti – esteso dalla legge ai
lavoratori che abbiano prestato nell’anno “almeno settantotto giorni di
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secondo fattore della moltiplicazione da effettuare per determinare il

attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i
contributi per l’assicurazione obbligatoria” – deve tenersi conto non
soltanto delle giornate di effettiva prestazione del lavoro ma anche di
quelle (non lavorate) interne ad un periodo lavorativo che siano
soggette a contribuzione (vedi, in senso conforme, Cass. 13 maggio

6762, Cass. 2 dicembre 2000 n. 15412;Cass. 21 aprile 2005 n.8299,
(:ass. 18 giugno 2008 n. 16524).
9.

Sono rilevanti, quindi, ai fini dell’acquisizione del diritto alla

prestazione di disoccupazione con requisiti ridotti non soltanto le
giornate di mancata prestazione lavorativa per le quali tuttavia persista,
a carico del datore di lavoro, l’obbligo della retribuzione e della
corrispondente contribuzione (come per le giornate di ferie o di riposo
retribuito) ma, altresì, le giornate per le quali la legge considera versati i
contributi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
attraverso l’istituto della contribuzione figurativa (v., in particolare,

Cass. 2 dicembre 2000 n. 15412 cit. che ha riconosciuto computabili
per l’accesso alla prestazione di cui trattasi, in vicenda identica a quella
ora all’esame del Collegio, i giorni di astensione obbligatoria per
maternità).

io. Il criterio per determinare il requisito previsto dalla legge per
l’accesso alla prestazione in esame è, però, normativamente distinto da
quello previsto per calcolare la misura dell’indennità di disoccupazione
con requisiti ridotti.
Tale misura, infatti, è rapportata legislativamente (art. 7, 3′ comma
ult. periodo, del DI., 21 marzo 1988 n. 86 cit.) ad “un numero di
giornate pari a quelle lavorate nell’anno stesso e comunque non
superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di
trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle
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1994 n. 4676,Cass. 27 novembre 1995 n. 12260, Cass.26 luglio 1996 n.

giornate di lavoro prestate” ( per tutte Cass. 8 giugno 1999 n.5658 e
Cass. 18 giugno 2008 n. 16524 cit.).
72.

Diversamente da quanto previsto per l’accesso all’indennità

ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, pertanto, la misura
della relativa prestazione va determinata in ragione del numero delle

detto numero non può essere superiore alla differenza tra il numero
312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione
eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.
13. Del resto, se la misura in parola fosse da ritenersi da computare
secondo il criterio stabilito per l’accesso alla disoccupazione con
requisiti ridotti, dall’art. 7, comma terzo, prima parte del citato DL 21
marzo 1988 n. 86, sarebbe da considerare inutiliter data la disposizione
successiva che prevede il diritto ad un’indennità pari al numero delle
giornate lavorate.
14. Va, quindi, ex art. 384, primo comma, c.p.c. enunciato il seguente
principio di diritto: “l’art. 7, terzo comma, del decreto-legge 21 marzo
1988 n. 86, convertito nella Legge 20 maggio 1988 n. 160 e successive
modifiche – ora abrogato dall’art.2, comma 69, lett.b della Legge 28
giugno 2012 n.92 – va interpretato nel senso che mentre per
l’acquisizione del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione con
requisiti ridotti deve tenersi conto non soltanto delle giornate di
effettiva prestazione del lavoro, ma anche di quelle (non lavorate)
interne ad un periodo lavorativo che siano soggette a contribuzione,
per la determinazione della misura del trattamento previdenziale deve
aversi riguardo alle giornate lavorate nell’anno di riferimento,
spettando, quindi, il diritto all’indennità per un numero di giornate
pari a quelle di effettivo lavoro e, comunque, non superiore alla
differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di
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effettive giornate lavorate nell’anno di riferimento con il limite che

disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro
prestate» (così Cass. 6232/2014; v. anche Cass.5746/2014).
15. In conclusione il ricorso deve essere accolto e la sentenza
impugnata, espressione di una diversa regula juris, va, pertanto, cassata;
per non esservi necessità di ulteriori accertamenti di merito, la causa

16. La natura meramente interpretativa della questione di cui alla
presente causa e i non numerosi precedenti sulla questione dibattuta
consigliano la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo
nel n-icrito, rigetta l’originaria domanda; compensa le spese dell’intero
processo.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2016

DEPOSITATO IN CANCELLEAK

va decisa nel merito, con il rigetto dell’originaria domanda.

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